Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17642 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19391-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

S.G.M., T.M., T.M.A.,

T.M.C., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 142/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 142 pubblicata il 19.6.17 la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha respinto l’appello dell’INPS confermando la pronuncia di primo grado che aveva accertato il diritto di T.B.M. alla rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e condannato l’INPS a riliquidare la pensione in godimento e a corrispondere le differenze suì ratei di pensione maturati;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto della presentazione di una domanda all’INPS respinta con provvedimento definitivo in sede di ricorso amministrativo del 18.1.2006 e del deposito del ricorso introduttivo di primo grado in data 19.1.2009; ha escluso che l’azione relativa all’accredito contributivo per esposizione ad amianto fosse soggetta a decadenza; ha precisato, quanto alla domanda di maggiorazione dei ratei di pensione liquidati, come la decadenza potesse incidere sui singoli ratei maturati e non sul diritto a pensione;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo; gli eredi di T.B.M. sono rimasti intimati;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, censurando la sentenza per avere ritenuto, in contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Suprema Corte, non essere soggetto a decadenza il diritto dell’assicurato alla rivalutazione dei contributi accreditati in ragione della esposizione ad amianto;

6. il ricorso è fondato;

7. sulla questione posta con l’unico motivo questa Corte ha reiteratamente affermato, con indirizzo cui in questa sede va assicurata continuità (ex plurimis: Cass. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012, sez. VI n. 16592 del 2014; n. 13816 del 2015; n. 7043 del 2016), che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto. Secondo le richiamate decisioni il suddetto art. 47, per l’ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso anche l’accertamento relativo alla consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione (sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8). Tale decadenza è applicabile anche alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, alle quali non sono riferibili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 12720/2009) con riguardo alle domande di riliquidazione delle prestazioni previdenziali liquidate in misura inadeguata (Cass. n. 19482/2012; n. 11400/2012; n. 7043/2016). A tale conclusione questa Corte è pervenuta sul rilievo che ciò che si fa valere in questi casi non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia. Il beneficio della rivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie, condizioni all’evidenza conosciute solo da chi le invoca e, come tali, da portare a conoscenza dell’INPS mediante apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione, in questo caso, consegue al giustificato sopravvenuto mutamento – anche se con effetti retroattivi – della posizione contributiva e non è pertanto corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta od erronea (cfr. nello stesso senso Cass. n. 1576/2013 in tema di decadenza dell’assicurato a seguito della domanda di rivalutazione contributiva L. n. 113 del 1985, ex art. 9). In coerenza con tale principio si è affermato che la decadenza, una volta verificatasi, ha incidenza non soltanto sul diritto alle differenze sui ratei di pensione liquidati ma sullo stesso diritto alla rivalutazione, precludendone il riconoscimento; nella sentenza n. 6382 del 24 aprile 2012 e nelle numerose successive pronunzie conformi si è espressamente operata una distinzione tra il diritto per cui è causa ed il diritto a pensione, osservando trattarsi della rivendicazione di un beneficio aggiuntivo, che non incide sulla effettività del diritto riconosciuto dall’art. 38 Cost.:

8. la Corte di merito, avendo affermato che il diritto alla rivalutazione non è soggetto a decadenza e che la sola azione di pagamento delle differenze sui ratei di pensione liquidati è soggetta a decadenza triennale, non si è conformata al principio sopra indicato;

9. la sentenza impugnata deve quindi essere cassata. e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Cagliari, perchè provveda ad applicare nella decisione il principio di diritto sopra esposto; il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolazione delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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