Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17642 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.17/07/2017),  n. 17642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27145/2011 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), P.L.M. C.F.

(OMISSIS), P.M.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE CARLONI, rappresentati e difesi in proprio ai

sensi ex art. 86 c.p.c., dagli avvocati ANGELO PIETROSANTI, MARIO

LAURO PIETROSANTI, LUCA MARIA PIETROSANTI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale rappresentato e

difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4125/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2011 R.G.N. 6470/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLONI EMANUELE; per delega verbale Avv.

P.M.;

udito l’Avvocato SCIPLINO ESTER per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 4125/2011 la Corte d’appello di Rom a ha accolto, per il solo aspetto del difetto di legittimazione passiva di P.M.L., e rigettando per il resto, l’appello proposto dagli avvocati P.A., M.L. e L.M. avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva rigettato l’opposizione proposta dagli stessi al precetto notificato su istanza dell’INPS il 27 gennaio 2004, relativo al pagamento di Euro 61.286,14, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1774 del 1989 per contributi previdenziali omessi e somme aggiuntive.

La Corte territoriale ha ritenuto insussistente il difetto di legittimazione attiva dell’INPS in ipotesi di cessione del credito alla S.C.C.I. s.p.a., infondata l’eccezione di prescrizione e corretta l’interpretazione dei dati istruttori adottata dal primo giudice in ordine all’assenza di prova dei pagamenti asseritamente effettuati a seguito di condono e di rinunzia al decreto ingiuntivo da parte dell’INPS.

Gli avvocati P.A., M.L. e L.M. ricorrono in cassazione con due motivi illustrati da memoria. L’INPS ha depositato procura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione dell’art. 480 c.p.c., comma 2. In particolare, i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in grave vizio logico sul punto essenziale della legittimazione dell’INPS a pretendere il pagamento degli importi oggetto del decreto ingiuntivo in relazione al quale fu notificato il precetto ora oggetto di opposizione.

2. Ciò in quanto l’Inps aveva proceduto alla notifica del precetto anche in veste di mandatario della s.p.a. S.C.C.I., con ciò rendendo non identificabile il reale soggetto attivo della intimazione. Alla eccezione degli opponenti la sentenza impugnata aveva risposto attraverso il richiamo della massima di questa Corte di cassazione n. 15041/2007 che i ricorrenti ritengono non pertinente rispetto all’eccezione di difetto di specifica indicazione dell’intimante.

3. Il motivo è infondato. Deve, innanzi tutto, precisarsi che l’art. 480 c.p.c., comma 2, prevede gli elementi che il precetto deve necessariamente contenere, a pena di nullità, tra cui l’indicazione delle parti; tale requisito deve ritenersi insussistente, analogamente a quanto dettato dall’art. 164 c.p.c., per la nullità dell’atto di citazione, quando detta indicazione sia stata del tutto omessa o sia tale da generare assoluta incertezza al riguardo.

4. L’indicazione dunque assume il significato di possibile identificazione delle medesime parti e cioè del legittimato, sulla base del titolo esecutivo, a procedere a esecuzione, e di chi, in base al titolo esecutivo, risulta investito del corrispondente obbligo. Non si può peraltro dubitare che possa farsi applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per cui ove l’indicazione delle parti manchi, e ne sia impossibile l’identificazione, il precetto è nullo, e nulla, di seguito, tutta la serie degli atti del processo esecutivo che col precetto invalido venisse a prender le mosse (art. 159 c.p.c., comma 1).

5. Se, invece, l’identificazione sia possibile in virtù di altri elementi del contenuto del precetto come ad esempio, nei casi in cui il titolo esecutivo debba essere trascritto, il raggiungimento dello scopo finisce per sanare la nullità.

6. Nel caso di specie, il creditore è stato indicato nell’atto di precetto con riferimento ad “Inps sia in proprio che quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a.” e nei confronti di tali soggetti l’opposizione è stata ritualmente proposta. La modalità di indicazione del creditore adottata non è suscettibile di creare incertezza assoluta sull’identità del soggetto creditore giacchè si correla al quadro normativo al cui interno si colloca la vicenda della cessione dei crediti dell’Inps alla S.C.C.I. s.p.a.. realizzata dalla L. n. 448 del 1998, art. 13, che l’ha disposta, e dal decreto ministeriale, di attuazione, in data 5 novembre 1999, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministero delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

7. Questa Corte di legittimità, con la pronuncia richiamata dalla sentenza impugnata ed altre (Cass. 15041/2007; 9113/2007; 46/2009) ha chiarito che la cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps ha realizzato una complessa operazione finanziaria, effettuata nell’interesse dell’istituto assicuratore, al fine di rendere più celere la riscossione dei crediti ceduti, ed alleviare così le difficoltà di bilancio dell’ente.

8. Si tratta pertanto di un affare proprio dell’ente, oltre che di una causa dell’ente, e rimane un affare dell’ente anche per l’aspetto che concerne la rappresentanza in giudizio e la tutela degli interessi della società cessionaria perchè viene effettuata, in realtà, nell’interesse dell’Istituto assicuratore che subirebbe comunque un danno indiretto dalla mancata riscossione del credito.

9. Con il secondo motivo si denuncia violazione e o falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1387 e 2702 c.c. e artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione dei fatti pregressi alla notifica del precetto consistenti nelle prove offerte dei pagamento di alcune delle rate di condono mediante il quale il debito contributivo portato dal decreto ingiuntivo era stato estinto nonchè dell’atto formale di rinuncia al decreto ingiuntivo medesimo sottoscritto dal difensore dell’Istituto che all’epoca era investito di poteri dispositivi. A fronte di tali atti, tuttavia, la Corte d’appello di Roma aveva osservato, erroneamente, che il documento proveniente da un terzo era stato da questo disconosciuto per cui non vi era spazio per l’operatività della procedura di verificazione di cui all’art. 214 c.p.c..

10. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, dopo aver accertato che gli opponenti non avevano mai provato di aver pagato un condono rispetto ai contributi richiesti, ha valutato il documento prodotto quale atto di rinuncia ai decreti ingiuntivi a firma dell’avv.to Capitelli come atto di non provata provenienza giacchè il presunto sottoscrittore aveva disconosciuto tale sottoscrizione.

11. Tale circostanza, con apprezzamento di fatto della prova testimoniale non censurato in questa sede, ha indotto la Corte d’appello a qualificare il documento come atto proveniente da soggetto terzo rispetto alle parti, con consequenziale inapplicabilità delle regole sulla verificazione di cui all’art. 214 c.p.c..

12. Il motivo mira ad evidenziare un errore di diritto commesso dalla sentenza impugnata e relativo al valore da attribuire all’atto di rinunzia a seguito del disconoscimento del permanente collegamento tra apparente sottoscrizione del procuratore della parte e parte sostanziale. Esso si incentra, necessariamente, sull’atto di rinunzia medesimo e si chiede a questa Corte di cassare l’operazione di negativa sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di cui all’art. 214 c.p.c., operata dalla Corte territoriale; dunque, tale atto non solo andava trascritto, a pena di inammissibilità, in seno al ricorso al fine di garantire alla formulazione del motivo sufficiente specificità (art. 366 c.p.c., n. 6) ma doveva anche essere allegato al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, a pena di improcedibilità. Invece, il motivo si limita ad un generico richiamo dell’atto di rinunzia, omettendo di riferirne l’esatto contenuto e di farne allegazione.

13. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza in favore dell’Inps, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto che la difesa del contro ricorrente si è limitata alla sola discussione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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