Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17642 del 06/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 06/09/2016), n.17642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27438/2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI e CLEMENTINA POLLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CASSIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORETTA BARLETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS), REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/02/2010, R.G. N. 1099/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato MAURO RICCI;

udito l’Avvocato MASSIMO CASSIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 – 26.2.2010 la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato a corrispondere a C.V. l’assegno di invalidità a decorrere dall’1/4/2006.

La Corte fiorentina ha rilevato che l’Inps nulla aveva dedotto in ordine al grado di invalidità della C., accertato nella misura del 75%, e che aveva, altresì, omesso ogni valutazione in merito alla documentazione prodotta dall’assistita fin dal deposito del ricorso di primo grado, attestante l’esistenza del requisito reddituale per gli anni 2005 – 2006 (la domanda amministrativa era del marzo del 2006), e l’iscrizione della medesima negli elenchi degli invalidi civili di cui alla L. n. 68 del 1999.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la C..

Rimangono solo intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Toscana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps deduce la violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene la difesa dell’istituto ricorrente che in appello aveva eccepito il fatto che la controparte non aveva prodotto una valida documentazione ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito del suo incollocamento al lavoro e di quello reddituale, requisiti, questi, aventi natura costitutiva del diritto alla fruizione del preteso assegno di invalidità e che avrebbero dovuto essere accertati dal giudice di secondo grado.

In particolare, la difesa dell’ente previdenziale evidenzia che la certificazione del settore lavoro della Provincia di Firenze attestava una situazione cristallizzata al mese di luglio del 2004, mentre il perdurare dello stato di incollocamento avrebbe dovuto essere verificato per il periodo successivo al mese di aprile del 2006, in quanto da tale data era stato riconosciuto il diritto all’assegno mensile di assistenza; inoltre, era stato documentato che la C. aveva svolto attività lavorativa negli anni 2005-2007 e 2008, percependo redditi di lavoro inconciliabili con uno stato di disoccupazione e di incollocamento, per cui la Corte di merito si era trovata in possesso degli elementi per poter accertare l’insussistenza di quest’ultimo requisito, oltre che di quello reddituale dal 2008 in poi. Invece, aggiunge la difesa di parte ricorrente, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione illogica ed inconferente allorchè aveva ritenuto provati i predetti requisiti sulla base di un certificato che attestava l’incollocamento relativo al pregresso anno 2004 e di un altro che comprovava i redditi esclusivamente per gli anni 2005 e 2006.

Da parte sua la controricorrente obietta che la domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile era stata presentata in data 29/3/2006 e che la visita della Commissione era avvenuta il 10/5/2006, per cui la documentazione reddituale prodotta non poteva essere che quella riferita all’anno immediatamente precedente, vale a dire il 2005. Quanto all’accertamento relativo ai periodi successivi alla domanda tesa al conseguimento della provvidenza, la difesa della C. ha obiettato che una tale operazione era a carico dell’Inps che, in caso di sopraggiunta carenza del requisito socio-economico, poteva procedere alla revoca dello stesso beneficio, come di fatto accaduto, senza maturazione di alcun indebito.

Il ricorso è infondato.

Invero, premesso che è incontestata la sussistenza del requisito sanitario, le odierne censure dell’Inps, incentrate sulla contestata ricorrenza del requisito socio-economico-reddituale necessario per il conseguimento del beneficio in esame, non superano il dato di fondo ineludibile rappresentato dal fatto che la Corte d’appello ha dato espressamente atto della circostanza che l’assistita aveva prodotto sin dal deposito del ricorso di primo grado la certificazione reddituale per gli anni 2005-2006, essendo la domanda amministrativa del marzo del 2006, nonchè quella riguardante l’iscrizione negli elenchi degli invalidi civili di cui alla legge n. 68/1999, senza che la difesa dell’ente previdenziale si fosse preoccupata di esprimere le proprie valutazioni di merito riguardo a tale documentazione nel giudizio d’impugnazione. Ne consegue che il richiamo ai poteri di accertamento d’ufficio, operato nel presente ricorso, non consente di superare il rilievo di fondo in base al quale nel giudizio di secondo grado la difesa dell’ente previdenziale non aveva investito in modo diretto l’avvenuta produzione della documentazione attestante la sussistenza dello specifico requisito reddituale con riferimento all’epoca della domanda amministrativa, essendosi limitata a richiamare l’attenzione sulla successiva situazione reddituale degli anni 2007 – 2008, per cui non può ora dolersi del mancato esercizio del potere di verifica della Corte d’appello con riferimento alla situazione reddituale successiva al 2006.

Sintomatica della predetta omissione valutativa riferita alla produzione documentale reddituale attestata al momento della domanda, omissione posta bene in risalto dalla Corte di merito, è la circostanza che anche nel presente giudizio, a pagina 9 del ricorso, la difesa dell’Inps deduce che, tralasciandosi la riproduzione del certificato relativo ai redditi dell’anno 2005 in quanto antecedente all’1.4.2006, si deve aver riguardo al documento riproducente i redditi posseduti dalla C. negli anni 2007 e 2008, finendo, in tal modo, per avvalorare il rilievo contenuto nella sentenza impugnata in ordine alla mancata confutazione della documentazione prodotta dall’assistita sin dal primo grado.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 4933 del 6/5/1995) che “la rilevabilità d’ufficio – o la deducibilità ad opera delle parti – dell’inosservanza di un elemento costitutivo o di un requisito di fondatezza della domanda è esclusa allorchè la sussistenza di tale elemento o requisito sia configurabile, alla stregua delle istanze e delle deduzioni delle parti, come fatto pacifico e incontroverso e perciò estraneo al theme decidendum. Pertanto, in tema di riconoscimento del diritto all’assegno d’invalidità ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, il Ministero dell’Interno – che in appello si sia limitato a censurare la sentenza del pretore in ordine al giudizio d’invalidità, senza più insistere nella contestazione, avanzata in primo grado, della sufficienza della prova del requisito reddituale – non può dolersi, in sede di ricorso per cassazione, della mancata verifica, da parte del giudice di appello, della sussistenza del requisito anzidetto”.

Si è, altresì, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 16395 del 17/6/2008) che “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti sanitari e di quello socio-economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonchè dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello”.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con loro attribuzione agli avvocati Barletta e Cassiano dichiaratisi antistatari.

Non va, invece, adottata alcuna statuizione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Regione Toscana che sono rimasti solo intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese nei confronti della C. nella misura di Euro 2600,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA