Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17641 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 17641 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 CENTRO MOLISE, in
liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci n. 34, presso l’avv.
Vincenzo Ioffredi, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Mancini,
giusta delega in atti;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

resistente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.

Data pubblicazione: 06/08/2014

13/02/07, depositata il 30 aprile 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Azienda sanitaria locale n. 3 Centro Molise propone ricorso per

Molise indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello
dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento
emessi, ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1995, 1996 e 1997, nei confronti
della ricorrente.
In particolare, il giudice di appello ha disatteso la tesi della ASL,
secondo la quale i beni immobili oggetto del recupero a tassazione erano,
all’epoca, ancora di proprietà del Comune (come tali esenti da IRPEG ed
ILOR ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973), ritenendo, in
applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che “il
presupposto che fa nascere l’obbligazione tributaria è anche il possesso
riferito alla materiale disponibilità ed all’effettivo godimento degli immobili
e che, pertanto, il significato da attribuire al termine va assunto
come effettiva possibilità di fruire del reddito anche senza averne la
titolarità giuridica”.
La ASL, pertanto, avrebbe “dovuto dichiarare le rendite catastali degli
immobili adibiti ad attività sanitaria (decommercializzata ai sensi dell’art.
88 del TUIR) oltre a quelle corrispondenti agli immobili appartenenti al
patrimonio disponibile, dal momento che la Regione Molise, in attuazione
del d.lgs. n. 502/92, nell’anno 1995 aveva già iniziato il processo di
trasferimento dei beni oggetto della rettifica al patrimonio della ASL e,
sebbene tale processo di trasferimento non fosse ancora completato nel
1995, gli immobili erano da considerarsi appartenenti alla ASL in quanto il
citato d.lgs. 502/92, al comma 1 dell’art. 5, sancisce che il patrimonio delle
ASL è costituito di tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi
compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri enti pubblici”.
2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

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cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 5 del
d.P.R. n. 601 del 1973 — secondo il quale — e formula il quesito se l’appartenenza indicata in tale norma

che gli immobili siano nella titolarità giuridica di uno degli enti sopra
descritti comporti la non tassabilità del possesso”.
Col terzo motivo è denunciata la falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502 (recante il riordino della disciplina in materia
sanitaria) — il quale dispone, al comma 1, che – e si formula il quesito se tale disposizione “necessiti, per il
perfezionamento del trasferimento di proprietà ivi prescritto, dell’adozione
di un ulteriore provvedimento, costitutivo della vicenda traslativa”.
2.1. I motivi, esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono
fondati, con assorbimento del secondo e del quarto, concernenti vizi di
motivazione relativi alle medesime questioni.
2.2. Questa Corte, con recente pronuncia (Cass. n. 8821 del 2014), ha già
avuto occasione di affrontare la questione in esame, giungendo a
conclusioni che il Collegio condivide ed intende ribadire.
Va innanzitutto osservato che, ai sensi dell’art. 23 del TUIR (ora art. 26
secondo la nuova numerazione), “i redditi fondiari concorrono,
indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei
soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto, o altro diritto reale (…) per il periodo di imposta in cui si è
verificato il possesso”; non vi è dubbio, pertanto, che, in base alla predetta
regola generale, i redditi fondiari sono imputati al “possessore” dei terreni o
dei fabbricati, inteso come colui che ne ha la disponibilità in forza di un
diritto di proprietà o di altro diritto reale, e che quindi presupposto della
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“debba intendersi come titolarità giuridica, e se, per l’effetto, la circostanza

tassazione dei redditi fondiari è la proprietà (o la titolarità di altro diritto
reale) dei beni immobili, mentre a nulla rileva, ai fini impositivi per cui è
causa, la materiale disponibilità o l’effettivo godimento dei detti beni o la
qualificazione (ente commerciale o meno) del soggetto d’imposta.
Nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica che la Regione
Molise, in attuazione del d.lgs. n. 502 del 1992, aveva iniziato nel 1995 il
processo di trasferimento dei beni al patrimonio dell’Azienda USL, ma che,

era affatto ancora terminato.
2.3. Né può ritenersi, come ritenuto dal giudice a quo, che i detti
immobili siano divenuti già di proprietà dell’ASL per effetto del solo
disposto del citato art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, che avrebbe attuato un
trasferimento ex lege degli immobili dal Comune alla ASL.
La norma (il cui comma 1 è stato sopra testualmente riportato) ha
evidente natura programmatica e determina per il futuro il patrimonio delle
ASL includendo nello stesso anche gli immobili trasferiti o da trasferire:
essa, quindi, non solo non dispone espressamente alcun automatico
trasferimento dei beni, ma, anzi, ne disciplina il definitivo trasferimento
attraverso future leggi o provvedimenti amministrativi, i quali solo
costituiranno titolo per la trascrizione (comma 3); in altre parole, come
risulta dallo stesso tenore letterale della norma, per potersi ritenere
perfezionato il trasferimento è necessario l’intervento di una successiva
legge o provvedimento amministrativo e, solo dopo tale perfezionamento, si
potrà procedere, per i conseguenti effetti, a trascrizione (ancor più
chiaramente disponeva in tal senso l’art. 6 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n.
517, che aveva modificato il testo originario dell’art. 5 del d.lgs. n. 502 del
1992, prima che questo fosse nuovamente sostituito dal d.lgs. 19 giugno
1999, n. 229) (in tema, cfr. Cass. n. 12720 del 2007).
Pertanto, a prescindere dall’effettivo godimento degli immobili in
questione, gli avvisi di accertamento impugnati devono ritenersi illegittimi,
atteso che l’Azienda, negli anni in contestazione, non era ancora divenuta
proprietaria degli immobili medesimi.
3. In conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso,
assorbiti il secondo e il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata e,

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tuttavia, negli anni oggetto di accertamento (1995/1997), tale processo non

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1946
N. 13 I TAB. ALL. 13. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel
merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della Azienda sanitaria.
4. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della novità della
questione, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio,
così restando assorbito anche il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il

quale la ricorrente lamenta l’illegittimità della condanna alle spese del
doppio grado di merito disposta dal giudice d’appello.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2014.

P.Q.M.

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