Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17640 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.T. (OMISSIS), BO.CR.

(OMISSIS), BO.AL., in proprio ed in qualità

di eredi del Sig. Bo.Ma., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato TANTALO LUCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato TUCCI VITO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX USSL (OMISSIS) DI CREMONA (OMISSIS),

in

persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI

SABINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRETZEL

CARLO giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3295/2008 della CORTE D’APPELLO di

MILANOdell18/10/08, depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali, seguito si riproduce:

“Con sentenza del 4/12/2008 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposti dai sigg.ri B.T. ed altri, e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Cremona 13/7/2004, condannava la GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS) CREMONA al risarcimento dei danni rispettivamente dagli originari attori ed appellanti sofferti in conseguenza del decesso del rispettivo marito e padre all’esito di terapia ed intervento medico.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri B.T. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 MOTIVI. Resiste con controricorso la GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS) CREMONA, la quale fa riferimento anche alla proposizione di ricorso incidentale, che non risulta peraltro articolato.

Con il 1, il 2, il 4, il 5 ed il 6 MOTIVO i ricorrenti denunziano omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 MOTIVO denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorsi dovranno essere dichiarati inammissibili, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto non reca invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto ai pure denunziati vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente principale ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni esposte dalla ricorrente principale nella memoria, ove si sostiene l’idoneità dei formulati motivi e l’irrilevanza, ai fini della decisione, della mancanza del quesito di diritto;

ritenuto che i ricorsi debbono essere dichiarati pertanto inammissibili;

considerato che, attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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