Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17640 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31472-2007 proposto da:

V.E., R.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO FILIPPO,

che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN

SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2703/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2007 r.g.n. 317/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con le sentenze n. 18779/05 e 18780/05 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, accogliendo la domanda di V. E. e R.B., ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla percezione della indennità integrativa speciale in misura intera e della 13^ mensilità, su entrambi i trattamenti pensionistici (uno a carico dell’A.G.O. e l’altro a carico dell’Inpdap) dei quali gli stessi erano titolari, dal giorno della loro maturazione, oltre accessori di legge.

2. Avverso tali decisioni ha proposto, separatamente, tempestivo appello l’Inps lamentando l’erroneità delle sentenze impugnate che avevano omesso di considerare che il diniego amministrativo della indennità integrativa speciale sulla pensione a carico della A.G.O. si fondava non sulla circostanza che detta pensione era cumulata con quella erogata dall’INPDAP, ma sulla originaria non spettanza dell’emolumento, essendo l’i.i.s., un trattamento previsto solo in favore delle pensione erogate nell’ambito del settore statale mentre nel settore privato – e nella specie in relazione ai trattamenti pensionistici, rispettivamente, di invalidità e vecchiaia – trovavano applicazione altre forme di perequazione, regolarmente applicate ai due ricorrenti.

Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione e reiterando le medesime argomentazioni difensive già sviluppate in primo grado.

Riunite le cause, a seguito di discussione la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 marzo – 17 maggio 2007, in riforma della sentenza impugnata, respingeva l’originaria domanda proposta da V.E. e R.B. ritenendo la non cumulabilità dei benefici economici. Compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i pensionati indicati in epigrafe con due motivi illustrati anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi di censura con cui i ricorrenti denunciano la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 15 e della L. n. 843 del 1978, art. 19 nonchè la ®motivazione incongrua e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

In particolare il primo motivo di ricorso culmina in un quesito di diritto del seguente testuale tenore: “sussistono nella sentenza impugnata i vizi denunciati, cioè violazione e/o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 15 e della L. n. 843 del 1978, art. 19 e, di conseguenza merita conferma la sentenza di 1^ grado, con il correlativo annullamento della sentenza di 2^ grado impugnata e con la doverosa applicazione della costante giurisprudenza sul tema specifico dalla C.S. recepita anche recentemente dalla sentenza n. 3778/2007 sopra riportata? E’ stata disattesa la giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte Suprema in subiecta materia incorrendo nei vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la pretesa “motivazione incongrua e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

2. Il ricorso è sotto più profili inammissibile.

2.1. Innanzi tutto deve ribadirsi – come già affermato da questa Corte (ex plurimis Cass., sez. 3, 9 aprile 2009, n. 8708) – che nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 2 cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Nella specie la procura speciale è stata rilasciata dai ricorrenti a margine di una irrituale “memoria di ricorso e controricorso” dell’11 febbraio 2008, in risposta al controricorso dell’INPS, parte intimata, mentre nel ricorso introduttivo di questo giudizio di cassazione si menziona una “delega in atti” che invece manca.

2.2. Inoltre il quesito di diritto con cui si conclude il primo motivo di ricorso è inidoneo, perchè assolutamente generico, ex art. 366 bis c.p.c.; e la denuncia di vizio di motivazione, di cui al secondo motivo, manca della “chiara indicazione del fatto controverso”, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

2.3. Inammissibile infine è il ricorso anche per manifesta infondatezza.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 23 ottobre 2008, n. 25616) hanno affermato che la regola di non cumulabilità di trattamenti collegati al costo della vita in caso di pluralità di pensioni fruite dallo stesso soggetto, introdotta dalla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19 con decorrenza dal 1 gennaio 1979, per cui al contitolare di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello stato continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale, ma non spettano le quote aggiuntive sull’altra pensione, si applica anche nel caso in cui sia stata riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione della pensione statale escludendo la ripetizione delle rate già corrisposte in ragione della buona fede del percipiente.

Successivamente questa Sezione Lavoro (ex plurimis Cass., sez. lav., 13 maggio 2009, n. 11010) in adesione a tale orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che il divieto di cumulo di cui alla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, comma 1 – secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita – opera anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’Inps e della pensione privilegiata ordinaria, diretta o indiretta, spettante ai dipendenti dello stato, o ai loro superstiti.

A tale principio si è ispirata l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma che quindi si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 10,00 per esborsi oltre Euro 2.500 (duemilacinqucento) per onorario d’avvocato ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

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