Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17640 del 25/08/2020
Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8299-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREBBIA 3,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CASSESE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROSA LEGGIO, con procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
D.B.M., elettivamente domiciliata presso l’avvocato
MARIO CIANCIO dal quale è rappresentata e difesa, con procura
speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1519/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 01/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO
CAIAZZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con ricorso depositato il 18.10.17 C.G. appellò la sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona il 17.3.17, che aveva disposto a suo carico il pagamento della somma di Euro 800,00 mensili a titolo di assegno divorzile, in favore della ex- moglie D.B.M..
Con sentenza emessa l’1.8.18, la Corte d’appello dell’Aquila dichiarò inammissibile l’appello, in quanto proposto oltre il termine semestrale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, effettuata il 17.3.17.
C.G. ricorre in cassazione con unico motivo.
Resiste D.B.M. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
RITENUTO
CHE:
L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, in quanto il giudice di secondo grado aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, atteso che, scadendo il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., al corrispondente giorno del 17.9.17 ed aggiungendo i 31 gg. della sospensione feriale, il giorno ultimo utile per proporre l’impugnazione sarebbe stato il 18.10.17. Aggiunge peraltro il ricorrente che, pur considerando la data del 17.10.17 quale scadenza del termine semestrale, la proposizione dell’appello sarebbe da ritenere comunque tempestiva, tenendo presente che solo il giorno successivo al deposito telematico avvenuto il 17.10 era pervenuto ai difensori l’avviso di rifiuto dell’atto a causa di errore, con conseguente necessità di un nuovo deposito.
La doglianza è manifestamente fondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass., n. 24867/16; n. 11758 e n. 21674/17), per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, opera il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame (ora semestrale) di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, comma 1, codice cit., e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale. Ora, nel caso concreto, dato che il ricorso fu depositato il 18.10.17 (data accertata dalla sentenza impugnata), esso è tempestivo perchè ai sei mesi dalla pubblicazione, scadenti il 17.10.2017, bisogna aggiungere 31 giorni di sospensione feriale.
L’ulteriore censura, relativa al deposito tentato il 17.10.17, è pertanto assorbita.
Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte territoriale, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020