Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1764 del 30/01/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1764 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 23738-2012 proposto da:
IMMOBILIARE DIANA SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO,
rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA AVANZI, GUIDO
BEVILACQUA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO IMMOBILIARE DIANA SRL in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LIMA 48 – int. 7, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
MAROTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato PRESTI
GAETANO M2kRIA GIOVANNI, giusta procura a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 30/01/2015

- controricorrente nonché contro
FALLIMENTO DELLA LM MANAGEMENT SRL,
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

avverso la sentenza n. 789/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 2.2.2012, depositata il 02/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto
E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la
seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati,
rilevato che IMMOBILIARE DIANA S.r.l., con atto del 17 ottobre
2012, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata il 2
marzo 2012 e notificata il 7 marzo 2012, con la quale la Corte
d’appello di Milano ha rigettato il reclamo dalla stessa ricorrente
proposto, ex art. 18 1.fall., avverso la sentenza, dell’Il aprile 2011, con
cui il Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta del
Procuratore Generale della Repubblica e della Curatela del Fallimento
LM MANAGEMENT S.r.l., aveva dichiarato il fallimento della
società, odierna ricorrente;
che la Curatela del Fallimento IMMOBILIARE DIANA S.r.l. resiste
con controricorso, mentre gli altri intimati, Curatela del Fallimento LM
MANAGEMENT S.r.l. e Procura Generale della Repubblica, non
hanno svolto difese;
ritenuto che il ricorso appare inammissibile a norma dell’art. 18,
Ric. 2012 n. 23738 sez. MI – ud. 11-11-2014
-2-

– intimati –

comma 13, 1.fall., in quanto notificato oltre il termine ivi previsto; che
infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente (cfr.
pag. 1 ricorso), la sentenza impugnata risulta, dal diretto esame delle
produzioni delle parti svolto in considerazione dell’eccezione sollevata
dalla Curatela. resistente, esser stata notificata; che tra la data del

di notifica del ricorso (17 ottobre 2012) è intercorso un periodo di
tempo superiore ai trenta giorni;
per questi motivi ritiene che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio a norma dell’art.380 bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il
collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato
inammissibile.”
In esito all’odierna adunanza, il Collegio, letta la memoria di parte
ricorrente, condivide le conclusioni cui è pervenuta la relazione.
Invero, la inidoneità della notifica della sentenza di fallimento
all’avvocato meramente domiciliatario a far decorrere il termine breve
per l’impugnazione non toglie che la notifica dèl ricorso per cassazione
risulta nella specie richiesta in data (17 ottobre 2012) successiva
comunque allo spirare del c.d.terrnine lungo di sei mesi (art.327
comma I cod.proc.civ. nel testo vigente ratione temporis) decorrente dalla
data di pubblicazione della sentenza (2 marzo 2012). Termine che,
contrariamente a quanto argomentato in memoria, è sottratto alli
sospensione durante il periodo feriale secondo l’orientamento
consolidato di questa Corte (cfr.ex multis: Cass.Sez.6-1 n.28560/11;
Sez.1 n.20127/09; S.U.n.2636/06) da cui non si ha motivo per
discostarsi.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone dunque, con la
conseguente condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo.
P . Q.M.
Ric. 2012 n. 23738 sez. M1 ud. 11-11-2014
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perfezionamento di tale notifica (7 marzo 2012) e quella della richiesta

La Corte dichiara l’inammissibilità. del ricorso e condanna la ricorrente
al rimborso delle spese nei confronti della controparte resistente, in €
2.600,00 (di cui € 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e
accessori di legge.

DF.1509iTA/0 IN CANCELLBRIA

Così deciso in Roma, nella camera di consi o del 11 novembre 2014

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