Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1764 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1764 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 11406-2010 proposto da:
EFFEBI S.A.S. DI BELLORIO GIORDANA E C. 0256264023,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato DI
MATTIA SALVATORE, che la rappresenta e difende
2013
2162

unitamente all’avvocato ZUMERLE FRANCO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

FRATELLI CENI S.P.A.

(già ARTEC ITALIA S.R.L.)

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Data pubblicazione: 28/01/2014

0254430232, in persona del legale rappresentante,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor
GIUSEPPE CENI, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
TACITO 23 SC. B INT. 8, presso lo studio
dell’avvocato DI BACCO LORENZO, che la rappresenta e

delega in atti;
– controricorrente avverso la sentenza n. 347/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 03/07/2009, R.G.N.
840/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato SALVATORE DI MATTIA;
udito l’Avvocato LORENZO DI BACCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

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difende unitamente all’avvocato BELLIARDO ALDO giusta

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Verona ha disposto la risoluzione del contratto
di locazione di un immobile ad uso commerciale, in corso fra la
s.r.l.Effebi, locatrice, e la s.p.a. F.11i Ceni, conduttrice,
per inadempimento della prima, in quanto l’immobile locato era

A seguito della sentenza il difensore di Effebi ha inviato
lettera raccomandata alla conduttrice, chiedendo la restituzione
dell’immobile ed ha poi proposto ricorso ex art. 700 cod. proc.
civ. sempre per ottenere la restituzione del bene. In questo
secondo atto ha formulato espressa riserva di proporre
impugnazione contro la sentenza del Tribunale.
Instaurato il giudizio di appello, la Corte di appello di
Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Effebi
con la motivazione che l’appellante, chiedendo la restituzione
dell’immobile, aveva prestato acquiescenza alla sentenza di
primo grado.
Effebi propone quattro motivi di ricorso per cassazione,
illustrati da memoria.
Resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione

l.- Deve essere preliminarmente esaminato il quarto motivo di
ricorso, che denuncia nullità della sentenza per contrasto fra
dispositivo e motivazione della sentenza, in quanto all’esito
dell’udienza di discussione la Corte di merito ha letto il
dispositivo nel senso dell’inammissibilità dell’appello, mentre
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affetto da vizi.

nel testo scritto della sentenza ha dichiarato l’impugnazione
improponibile.
1.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, oltre
che manifestamente infondato.
Pur se è da ritenere corretta la qualificazione della

termine non altera gli effetti della decisione, che sono
equivalenti nei due casi, sicché non ricorre alcuna
contraddittorietà praticamente rilevante fra dispositivo e
motivazione della sentenza.
2.- Con i primi tre motivi – che possono essere congiuntamente
esaminati perché connessi – la ricorrente denuncia omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione e violazione degli
art. 83, 84, 116 e 329 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte
di appello ha trascurato di considerare che la lettera 4.4.2006
contenente l’intimazione alla conduttrice di restituire
l’immobile – è stata sottoscritta dal solo difensore, il quale
non aveva il potere di disporre degli effetti della
controversia, mentre il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.,
depositato il 24 maggio 2006
dichiarazione:

conteneva la specifica

“senza che ciò possa essere in alcun modo

considerato acquiescenza alla sentenza n. 337/2006 del Tribunale
di Verona”.
Richiama la giurisprudenza per cui l’acquiescenza
dispositivo del diritto di impugnazione

quale atto
deve essere

manifestata personalmente dalla parte o dal difensore munito di
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fattispecie come inammissibilità, l’uso dell’uno o dell’altro

mandato speciale (Cass. n. 1610/2000), non essendo sufficiente
la mera procura alle liti (Cass. n. 4850/1996), e soggiunge che
la Corte di appello avrebbe desunto l’acquiescenza solo da
fattori oggettivi, senza accertare che ad essi corrispondesse
l’effettiva volontà dell’appellante di rinunciare

3.- I tre motivi di ricorso – che possono essere congiuntamente
esaminati perché connessi – sono fondati.
L’acquiescenza alla sentenza idonea a manifestare la volontà
della parte di rinunciare all’impugnazione può essere anche
tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento
concludente, che risulti assolutamente incompatibile con la
volontà di proporre impugnazione: occorre cioè che dagli atti
compiuti dalla parte risulti, in termini precisi ed univoci, il
proposito di non contrastare gli effetti giuridici della
pronuncia

(Cass. civ. S.U. 26 agosto 1998 n. 8453; Cass. civ.

S.U. 22 aprile 2013 n. 9687; Cass. civ. Sez. Lav. 29 maggio 2012
n. 8537, fra le tante).
Nessuno degli atti richiamati dalla Corte di appello a supporto
della sua decisione riveste un tale carattere: non il ricorso ai
sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., poiché in esso la
ricorrente ha specificato di non voler prestare acquiescenza
alla sentenza e di non voler rinunciare all’impugnazione.
Ma neppure la lettera 4 aprile 2006 del difensore di Effebi è
univocamente interpretabile in tal senso, poiché la domanda di
rilascio dell’immobile risulta oggettivamente incompatibile solo
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all’impugnazione.

con una parte della sentenza di primo grado, cioè con la parte
in cui questa ha disposto la risoluzione del rapporto di
locazione in corso. Non invece con il capo della sentenza
medesima che ha addebitato la risoluzione alla sussistenza dei
vizi dell’immobile, quindi all’inadempimento della locatrice.

parte relativa alla domanda di risoluzione del rapporto, ma non
nella parte in cui ne ha addebitato a lei la responsabilità,
ravvisando l’effettiva sussistenza dei vizi.

e.c.a.,ffeer–eFc+

wol.,i-ei.

Dalle conclusioni precisate in appello da Effebi si desume
inequivocabilmente, infatti, che l’impugnazione era focalizzata
sulla domanda di accertamento dell’insussistenza dei vizi.
Ciò premesso, considerazione assorbente è che

l’acquiescenza

idonea a manifestare la volontà di rinunciare all’appello
costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione; quindi
anche, indirettamente, atto dispositivo del diritto fatto valere
in giudizio.
Ne consegue che la relativa manifestazione di volontà non solo
deve essere non equivoca, ma soprattutto deve provenire
personalmente dal soggetto che possa disporre del diritto di cui
sopra: deve cioè provenire personalmente dalla parte, oppure da
un suo difensore che sia munito di mandato speciale

(Cass.

civ. Sez. 1, 14 febbraio 2000 n. 1610; Cass. civ. Sez. 3, 20
ottobre 2003 n. 15651).
Nella specie la lettera 4 aprile 2006 è stata sottoscritta, come
si è detto, solo dal difensore di Effebi e non dalla parte
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Ben avrebbe potuto quest’ultima accettare la sentenza, nella

personalmente; il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. era
presumibilmente assistito da procura alle liti, ma né è stato
dedotto dalle parti, né la Corte di appello ha accertato, che
la procura includesse il potere di rinunciare al diritto
azionato in giudizio.

difensore abbia dichiarato di agire

“In nome e per conto della

sua cliente” è ovviamente irrilevante, a fronte di atti che egli

non aveva il potere di compiere.
4.- In accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, la sentenza
impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla
Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, perché
riesamini la questione della proponibilità dell’appello sulla
base dei principi sopra enunciati (evidenziati in grassetto),
disponendo di conseguenza, quanto all’esame del merito della
vertenza.
5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso e
rigetta il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013
Il Presidente

La circostanza – valorizzata dalla Corte di appello – che il

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