Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1764 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32327/2018 proposto da:

T.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Carraresi,

4/b presso lo studio dell’avvocato Barbati Mario che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Di Rosa Clementina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1674/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2019 da Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

T.I., cittadino originario del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 13.4.2018 che ha escluso il riconoscimento di ogni forma di protezione.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la genericità del racconto del richiedente, fermo restando che i fatti posti a fondamento del ricorso erano del tutto privati, ed al di fuori, dunque, dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte territoriale ha inoltre rilevato, avuto riguardo alla protezione sussidiaria, la assoluta genericità del gravame ed ha altresi ritenuto la mancanza di qualsiasi elemento ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno non ha volto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia la violazione di diverse disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, per avere il tribunale escluso la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale del richiedente asilo il quale era stato costretto ad abbandonare il proprio paese di origine non potendo fare affidamento su un sistema di giustizia effettivo, nel tentativo di salvaguardare la propria vita.

Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto non coglie, nè censura in modo specifico la ratio della pronuncia, che ha ritenuto la assoluta genericità del racconto e la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che non può farsi discendere dal solo rischio di essere sottoposto a condanna penale.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, deducendo che sulla base della ampia documentazione prodotta in atti sussistevano i seri motivi di carattere umanitario.

Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto a fronte dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui non veniva neppure prospettato alcun profilo di vulnerabilità, si limita ad affermare in modo apodittico, rinviando alla documentazione prodotta circa la situazione socio-politica del paese di origine, la sussistenza di una condizione di peculiare vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente.

Il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione e l’omesso esame di un fatto storico censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare che il paese di origine del richiedente risultava caratterizzato da una situazione di tensione ed instabilità sociale, violenza generalizzata e diffusa, deducendo che la Corte si è limitata a valutare esclusivamente fonti non aggiornate ed insufficienti a ricostruire il quadro socio-economico del paese, lamentando dunque che la Corte si sia limitata ad una valutazione superficiale, omettendo il dovuto approfondimento della vicenda personale del richiedente.

Il motivo è inammissibile per genericità.

La Corte territoriale ha infatti accertato, da un lato, la genericità del gravame avverso la statuizione del primo giudice che aveva rigettato la protezione sussidiaria; dall’altro ha escluso, confermando evidentemente la valutazione del primo giudice, che il paese di origine sia caratterizzato da violenza endemica e generalizzata.

A fronte di tale statuizione, il ricorrente ha omesso di riportare nel ricorso o quanto meno di allegare di aver specificamente censurato la pronuncia del primo giudice, che aveva disatteso la domanda di protezione sussidiaria e quella umanitaria e si limita a riproporre apoditticamente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della relativa tutela.

Anche con riferimento alla protezione umanitaria, il motivo è del tutto generico, posto che non viene indicata nessuna specifica situazione di vulnerabilità, avuto riguardo alla compressione, nel paese di origine, dei diritti fondamentali del richiedente.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e, considerato che il Ministero non ha svolto difese, non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA