Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1764 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1764 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 13718-2011 proposto da:
QUARANTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02355160983, In
persona del Liquidatore e legale rappresentante
DEMETRIO QUARANTA, elettivamente domiciliata ‘n ROMA,
VIALE G.MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MARCHIO, che la rappresenta e difende
2017
3424

unitamente all’avvocato GERARDO SALVATORE, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

Data pubblicazione: 24/01/2018

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati RASPANTI RITA e
ANDREA ROSSI che lo rappresentano e difendono, giusta

MADERNINI

STEFANO

C.F.

MDRSEN69A13H717S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONELLI 9,
presso lo studio dell’avvocato MICHELE MERLA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
SALVO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 609/2010 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 08/01/2011 R.G.N. 226/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’estinzione per MADERNINI e LIGURIA ASSICUZIONI,
rigetta nei confronti dell’INAIL;
udito l’Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega Avvocato
ROSSI ANDREA.

delega in atti;

RG 13718/2011
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 8 gennaio 2011, la Corte d’appello di Brescia accertava la
responsabilità esclusiva di Quaranta s.r.l. in liquidazione nell’infortunio occorso il
7 marzo 2004 al proprio dipendente Stefano Madernini, condannandola al

danno biologico permanente, di C 27.000,00, per danno biologico da invalidità
temporanea e di C 40.000,00 di personalizzazione del danno, già liquidate dal
Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi come da esso applicati, con detrazione
di quanto percepito dall’Inail a solo titolo di danno biologico; rigettava invece, in
accoglimento dell’appello incidentale della datrice, la domanda risarcitoria di un
autonomo danno patrimoniale.
Così essa riformava, nel resto confermandola, la sentenza di primo grado, che
aveva invece riconosciuto il concorso di colpa del lavoratore in misura del 50%,
condannando la società datrice al risarcimento, in favore del predetto, del danno
differenziale residuo decontando dalla metà del complessivo danno (liquidato in C
594.910,96, siccome comprensivo anche della somma di C 110.846,96 per danno
patrimoniale) la somma di C 277.140,87, liquidata in favore dell’Inali a titolo di
regresso, con la conseguente condanna di Quaranta s.r.l. in liquidazione al
pagamento, in favore di Stefano Madernini, della somma di C 20.314,61 oltre
accessori, con obbligo della terza chiamata Liguria Assicurazioni s.p.a. di tenerla
indenne.
In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, la Corte
territoriale riteneva la responsabilità esclusiva, a norma dell’art. 2087 c.c., della
società datrice, per non aver adottato le necessarie misure protettive, né
adeguatamente formato i propri dipendenti all’uso dei dispositivi di sicurezza:
così valutando come ininfluente il mancato aggancio ad un sostegno fisso (che il
Tribunale aveva invece valorizzato al fine del riconoscimento di un suo concorso
di colpa) della cintura di sicurezza pure indossata dal lavoratore, in occasione
della sua caduta, mentre lavorava in Arese al montaggio di una gru a ponte
all’interno di una cabina di gru sopraelevata ad un’altezza di 10 mt., a seguito del

pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle somme di C 417.064,00, per

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raggiungimento delle estremità laterali del carro ponte (ove intendeva registrare i
“fine corsa”) dalla trave di questo, anziché dalla passerella di camminamento
debitamente protetta.
Essa escludeva quindi la spettanza a Stefano Madernini di un risarcimento per

specifica, indennizzato dall’Inail; nel resto condivideva le statuizioni del primo
giudice.
Con atto notificato il 16 maggio 2011, Quaranta s.r.l. in liquidazione ricorreva per
cassazione con quattro motivi, cui resistevano il lavoratore e l’Inail con distinti
controricorsi (e quest’ultimo anche con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.); non
svolgeva invece difese Liguria Assicurazioni s.p.a.
All’udienza di discussione del 3 novembre 2016 il difensore della ricorrente
depositava atto di rinuncia nei confronti del lavoratore controricorrente (che ne
notificava l’accettazione) e dell’assicuratrice intimata, chiedendo un differimento
per tentare di comporre la controversia anche con l’Inail. Sicché la causa era
rinviata a nuovo ruolo, con rifissazione della discussione all’odierna udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 2727, 2729 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul
fatto controverso e decisivo dell’effettiva dinamica dell’infortunio occorso al
lavoratore in riferimento alla sua esatta collocazione al momento della caduta
(nel passaggio dal carroponte alla passerella sopraelevata, piuttosto che già su
questa, debitamente protetta), sulla base di presunzioni non tratte da fatti
obiettivamente certi, ma da un processo inferenziale in contrasto con le
deposizioni dei testi oculari (debitamente trascritte), neppure congruamente né
logicamente argomentato, in quanto meramente congetturale.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2727, 2729 c.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto
controverso e decisivo della presunzione del difetto di adeguata formazione

danno patrimoniale ulteriore rispetto alla diminuzione della capacità lavorativa

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antinfortunistica datoriale (a spiegazione dell’esclusione del concorso di colpa del
lavoratore, così giustificato dall’omesso aggancio della cintura di sicurezza, pure
indossata) dall’inferenza di una prassi aziendale scorretta (supposta, per giunta
in base all’unico episodio del mancato uso, al momento dell’incidente, di cinture

protetta, quale il “cestello”), ignorando la prova acquisita dell’attività informativaformativa dei lavoratori, risultante da una testimonianza assunta in primo grado.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2087, 1227 c.c., 5, secondo comma, lett. c) clig. 626/1994 ed omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo di
esclusione del concorso di colpa del lavoratore, riconosciuto imprudente
nell’omesso aggancio alla struttura di protezione della cintura di sicurezza
indossata, in quanto comportamento di minima diligenza esigibile da chiunque, e
non soltanto da operaio esperto e specializzato quale Madernini, pure
debitamente formato, in adempimento dell’obbligo di cooperazione nella
prevenzione antinfortunistica posto a carico del lavoratore.
4. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10,
quinto, sesto e settimo comma, 66, primo comma, n. 2 d.p.r. 1124/1965, 13,
secondo comma d.Ig. 38/2000 ed omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione sul fatto controverso e decisivo della detrazione dalla liquidazione del
danno civilistico (soltanto non patrimoniale) della relativa quota (C 103.923,49)
della rendita Inail, anziché del suo intero importo capitalizzato (C 277.104.87,
comprensivo della quota di C 117.677,10 per danno patrimoniale), non
distinguendo l’art. 10 d.Ig. 38/2000, applicabile

ratione temporis,

nella

liquidazione dell’indenizzo, sostitutivo dell’originaria “rendita per inabilità
permanente”, tra danno patrimoniale e non: piuttosto configurandosi un danno
differenziale (né patrimoniale, né non patrimoniale, ma) tout court, comportante
un raffronto in via complessiva e non partita per partita.
5. In via preliminare, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, a norma
degli artt. 390 e 391 c.p.c., per intervenuta rinuncia (a spese compensate) di

dai due colleghi sentiti come testi, intenti a lavorare all’interno di una struttura

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Quaranta s.r.l. in liquidazione nei confronti di Stefano Madernini che l’accettava
(con rituale notificazione dei rispettivi atti tra le parti) e dell’intimata Liguria
Assicurazioni s.p.a.
6. La controversia risulta ancora pendente tra la società ricorrente e l’Inail, sicchè

mantiene pieno e legittimo interesse, per la proposizione dell’azione di regresso,
a norma dell’art. 11 d.p.r. 1124/1965, nei confronti della società datrice del
lavoratore indennizzato (come risulta dall’esposizione della vicenda processuale
all’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza).
6.1. Ed un tale interesse consiste nel contrastare la pretesa della società datrice
di esclusione della propria responsabilità o, in subordine, di un concorso di quella
del lavoratore, nella violazione dell’art. 2087 c.c., in ordine alla quale l’Istituto
assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare l’esistenza
dell’obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la
prestazione, in conformità con la natura contrattuale della responsabilità datoriale
(Cass. 23 aprile 2008, n. 10529).
7.

Tanto preliminarmente chiarito, i primi tre motivi possono essere

congiuntamente esaminati per ragioni di stretta connessione (riguardando il
primo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e vizio di
motivazione sul fatto controverso e decisivo della presunzione del difetto di
adeguata formazione antinfortunistica datoriale; il secondo: violazione e falsa
applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e vizio di motivazione sul fatto
controverso e decisivo dell’effettiva dinamica dell’infortunio occorso al lavoratore;
il terzo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1227 c.c., 5, secondo
comma, lett. c d.Ig. 626/1994 e vizio di motivazione sul fatto controverso e
decisivo di esclusione del concorso di colpa del lavoratore).
7.1. Essi sono infondati.
7.2. E’ noto che in materia di obbligo di sicurezza gravino sul datore di lavoro, a
norma dell’art. 2087 c.c., specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine
di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti

deve essere esaminata nell’ottica dell’interesse dell’Istituto previdenziale, che ne

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mediante indicazioni generiche, in quanto in tal modo la misura precauzionale
non risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l’individuazione dei suoi
contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore; e che l’obbligo di
controllo non possa ritenersi esaurito nell’accertamento della prassi seguita in

specifici preposti e con riferimento ad ogni fase lavorativa rischiosa (Cass. 6
ottobre 2016, n. 20051; Cass. 13 gennaio 2017, n. 798).
7.3. Sicchè, il datore di lavoro è ritenuto sempre responsabile dell’infortunio
occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua
disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10
settembre 2009, n. 19494; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass. 4 dicembre
2013, n. 27127). E ciò per la

ratio di ogni normativa antinfortunistica, di

prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile
negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela:
sussistendo la responsabilità esclusiva del lavoratore soltanto ove questi abbia
posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al
procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa
esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità
del lavoro da svolgere. Ma in assenza di un tale contegno, l’eventuale coefficiente
colposo del lavoratore nel determinare l’evento è irrilevante sia sotto il profilo
causale che sotto quello dell’entità del risarcimento dovuto (Cass. 13 gennaio
2017, n. 798; Cass. 5 dicembre 2016, n. 24798; Cass. 13 febbraio 2012, n.
1994; Cass. 18 febbraio 2004, n. 3213; Cass. 8 febbraio 2002, n. 5024).
7.4. Alla luce dei superiori principi di diritto, la Corte territoriale ha condotto un
accertamento in fatto con un corretto governo delle regole in materia di prova
per presunzioni.
Non occorre, infatti, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di
assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da
provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente
possibile, secondo un criterio di normalità; al riguardo occorrendo che il rapporto

azienda, viceversa esigendosi una verifica riferita ai singoli lavoratori, attraverso

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di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di
canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di
accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di
esperienza (Cass. 31 ottobre 2011, n. 22656; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22898;

E l’apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi
posti a fondamento dell’accertamento effettuato con metodo presuntivo, siccome
attinente alla valutazione dei mezzi di prova, è poi rimesso in via esclusiva al
giudice di merito, con sua insindacabilità in sede di legittimità, salvo lo scrutinio
riguardo alla congruità della relativa motivazione (Cass. 26 gennaio 2007, n.
1715; Cass. 19 gennaio 1995, n. 564).
7.5. Sicchè la Corte territoriale bene ha svolto il proprio ragionamento presuntivo
nella ricostruzione della dinamica dell’infortunio: a partire dal fatto noto, neppure
specificamente contestato, della collocazione del luogo di caduta del corpo del
lavoratore “esattamente sotto il punto di passaggio tra le due strutture” (così al
penultimo capoverso di pg. 6 della sentenza); con la debita sottolineatura di una
rilevata distanza di circa 80 – 100 cm. tra le due strutture, consistenti in cestello
della piattaforma (ossia contenitore a forma di parallelepipedo munito di
parapetto di altezza superiore alla cintola dei lavoratori con doppia ringhiera
superiore anticaduta) e soprastante passerella del carroponte. Ed esso è stato
adeguatamente e logicamente argomentato per le ragioni esposte (dal primo
capoverso di pg. 6 al primo di pg. 7 della sentenza).
8. In esito al ragionamento presuntivo svolto, la Corte bresciana ha quindi
accertato la responsabilità del datore di lavoro, sulla scorta delle modalità
dell’infortunio (“nel passaggio dalla piattaforma al carroponte … non agevole per
la distanza riferita dai testi e per la necessità di arrampicarsi sul parapetto del
ponte stesso, in situazione di assoluta precarietà e notevole pericolo”:

così al

primo capoverso di pg. 7 della sentenza) e del quanto meno omesso controllo
sull’appropriato uso della cintura di sicurezza sia pure indossata (come si evince
dall’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza). E responsabilità esclusiva, in

Cass. 5 febbraio 2014, n. 2632).

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difetto di prova dell’adozione di ogni misura idonea ad evitare il danno, alla luce
degli illustrati principi regolanti la materia (per le ragioni esposte dal primo
capoverso di pg. 9 al penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), con la
conseguente irrilevanza giuridica dell’eventuale comportamento colposo del

abnorme), ai fini del concorso di colpa invocato, in virtù dei principi di diritto
suenunciati.
8.1. Sicchè resta assorbita ogni questione relativa al difetto di prova di
inadeguata formazione antinfortunistica datoriale e del suo riflesso sul concorso
di colpa del lavoratore: così rettificata la motivazione in parte qua.
9. Appare, infine, evidente come le doglianze congiuntamente scrutinate si
risolvano nella sostanza in una tendenziale sollecitazione ad una rivisitazione del
merito, per la contrapposizione di una ricostruzione in fatto della parte a quella
giudiziale e la contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale,
insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18
marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), per le ragioni dette.
10. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 10,
quinto, sesto e settimo comma, 66, primo comma, n. 2 d.p.r. 1124/1965, 13,
secondo comma d.Ig. 38/2000 e vizio di motivazione sul fatto controverso e
decisivo della detrazione dalla liquidazione del danno civilistico (soltanto non
patrimoniale) della relativa quota (C 103.923,49) della rendita Inail, anziché del
suo intero importo capitalizzato, è parimenti infondato.
11. La Corte territoriale ha infatti esattamente applicato i principi in tema di
liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro sia
chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inali in
termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, operando un
computo per poste omogenee: sicché, dall’ammontare complessivo del danno
biologico va detratto, non già il valore capitale dell’intera rendita costituita
dall’Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in
forza dell’art. 13 del d.1g. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione

lavoratore (del quale invero neppure è stato dedotto un comportamento

RG 13718/2011
invece della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica
dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale (Cass. 14 ottobre
2016, n. 20807; Cass. 26 giugno 2015, n. 13222; Cass. 10 aprile 2017, n. 9166).
12. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso

secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il processo tra la ricorrente e Stefano Madernini e Liguria
Assicurazioni s.p.a.;
rigetta il ricorso nei confronti dell’Inail e condanna Quaranta s.r.l. in liq. alla
rifusione, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in C
200,00 per esborsi e C 6.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per
spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017

Il consiglig est.

Il Presidente

nei confronti dell’Inail, con la regolazione delle spese del giudizio tra le parti

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