Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17639 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MUSCAS IMMOBILIARE SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante, f elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMEO RODOLFO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

li rappresenta e difende, giuste deleghe (n. 5) a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16.1.09, depositata il 22/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che, emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“Con sentenza del 22/1/2009 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dai sigg.ri F. S. ed altri in conseguente riforma della pronunzia Trib.

Roma 27/12/2004, rigettava la domanda di pagamento somma e risarcimento di danni nei loro confronti proposta dalla società MUSCAS IMMOBILIARE s.r.l.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito quest’ultima propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 MOTIVI. Resistono con controricorso i sigg.ri S.F. ed altri.

Con il 1 MOTIVO la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1754, 1755 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 732 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 MOTIVO denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis e art. 375 c.p.c., comma 1 n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 11/1/2001, n. 15949).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non recano invero il prescritto quesito di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il Collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate da quanto osservato dal difensore della ricorrente nella memoria, dovendo al riguardo in particolare sottolinearsi che l’applicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2009 alle sole controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato, ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore dalla detta legge, e non anche pertanto alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato o depositato anteriormente, che rimangono conseguentemente assoggettate alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 ovvero a quella ancora anteriormente vigente;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 2.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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