Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17639 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21223-2009 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR

211, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI BISSOCOLI,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 820/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/10/2008 R.G.N. 1094/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato CAPECCI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 ottobre 2008 la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da T.F., ex dipendente del Cap – Consorzio Autonomo Porto di Genova (ora Autorità Portuale del Porto di Genova) nei confronti dell’Inps, per ottenere la rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per la esposizione ultradecennale all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8;

la Corte territoriale, rilevava la necessità di decidere preliminarmente se la pensione in godimento del ricorrente fosse integrativa oppure sostitutiva dell’AGO, sul rilievo che, nel primo caso, come l’Istituto sosteneva, non era passibile della rivalutazione contributiva, questa spettando solo sulle pensioni AGO. Il personale del Cap, soggiungeva la Corte adita, è obbligatoriamente iscritto all’Inps ma beneficia anche di un trattamento derivante da apposito fondo costituito presso l’Inps, alimentato dai contributi versati dal Cap ai propri dipendenti, ossia vi è doppia iscrizione una all’AGO ed una al Fondo speciale Cap, come risultante dalla L. n. 26 del 1987, art. 13 nonchè dalle “Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione e in servizio alla data del 30/3/1977, approvate con Decreto Ministero della Marina Mercantile 1 marzo 1978. “I requisiti per il pensionamento previsti dalla suddette Norme transitorie erano diversi rispetto a quelli previsti per l’AGO e, nel caso di maturazione della sola pensione consortile, come nella specie, il Fondo Inps la eroga integralmente fino alla eventuale maturazione della pensione AGO, allorquando il Fondo medesimo erogherà solo la differenza tra la pensione consortile e la pensione AGO. Inoltre il fatto che normalmente maturi la pensione consortile prima di quella AGO, essendo dovuto ai più favorevoli presupposti temporali, non elimina la sua natura integrativa, e prima della maturazione della pensione AGO il fondo consortile, pur svolgendo in concreto funzione sostitutiva, eroga pur sempre una pensione integrativa.

Quanto poi alla questione se la rivalutazione prevista per la esposizione ad amianto si applichi esclusivamente ai trattamenti liquidati dall’AGO oppure anche a quelli integrativi, la Corte condivideva quanto affermato dalla difesa del lavoratore e cioè che nessuna norma delimita esplicitamente la sua operatività ai soli trattamenti AGO, tuttavia poichè le pensioni integrative, come quella consortile, hanno tutte una propria disciplina, alle stesse si estendono le disposizioni AGO solo se espressamente richiamate. I regimi integrativi, soggiungeva la Corte territoriale, sono propri di particolari categorie di lavoratori cui spetta un trattamento di miglior favore attraverso un sistema normativo autonomo e speciale rispetto all’Ago ed il particolare beneficio di poter godere dei trattamento più favorevole non esclude la possibilità di usufruire della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto sulla pensione AGO. La Corte adita escludeva poi ogni dubbio di legittimità costituzionale, rilevando che gli iscritti al fondo consortile possono abbandonare il lavoro in tempi significativamente anticipati rispetto a coloro che sono iscritti solo all’AGO disincentivando il pensionamento con la fruizione del beneficio contributivo.

Avverso detta sentenza il lavoratore soccombente propone ricorso con sette motivi, illustrati da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo si denunzia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 come modificato dalla L. n. 271 del 1993 sotto il profilo soggettivo e violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi per avere la sentenza impugnata negato la applicazione di dette disposizioni alle pensioni integrative, pur avendo ammesso la inesistenza di qualunque disposizione che le limitasse all’AGO. Inoltre, l’asserito mancato richiamo da parte della normativa sul fondo si fonderebbe implicitamente sulla considerazione che la rivalutazione contributiva non si applica alle pensioni integrative.

Con il secondo mezzo si denunzia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come modificato dalla L. n. 271 del 1993 sotto il profilo oggettivo e violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 12 preleggi per avere negato l’applicabilità del beneficio contributivo alle pensioni integrative.

Con il terzo mezzo si denunzia difetto di motivazione sul presupposto messo a fondamento della decisione, ossia sulla negazione di operatività delle leggi citate alle pensioni integrative.

Con il quarto mezzo si denunzia ancora difetto di motivazione, essendo questa meramente apparente, per avere escluso l’applicazione dei benefici alle pensioni integrative non già sulla considerazione che dovevano essere evitate duplicazioni, ma su ragioni diverse di cui non vi è traccia nella legge.

Con il quinto mezzo si reitera il precedente proponendolo come violazione dell’art. 113 cod. proc. civ..

Con il sesto mezzo, denunziando violazione della L. n. 26 del 1987, artt. 13 e 10 disp. trans. si sostiene che la pensione consortile sarebbe unica e sarebbe irrilevante, ai fini della sua maturazione, la maturazione anche di quella AGO, per cui avrebbe errato la Corte territoriale nel l’affermare la natura integrativa della pensione consortile, che avrebbe invece natura integralmente sostitutiva di quella AGO. Il conseguimento di quest’ultima sarebbe infatti meramente eventuale e non comporterebbe variazioni a quella consortile.

Con il sesto mezzo si reiterano le medesime censura deducendo anche il difetto di motivazione.

Si solleva infine questione di costituzionalità del citato art. 13 ove ritenuto non applicabile alle pensioni consortili.

Il ricorso non merita accoglimento.

I motivi vanno trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione, essendo tutti diretti a censurare la statuizione con cui si è esclusa la applicabilità della maggiorazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 per i lavoratori esposti all’amianto alla pensione erogata dal fondo speciale per i portuali, costituito ad opera del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, art. 13, comma 2 convertito in L. n. 26 del 1987, che è subentrato al Consorzio Autonomo Porto di Genova, ente in precedenza deputato a corrispondere dette prestazioni.

1. Non vi è dubbio che la pensione erogata dal Fondo speciale abbia natura integrativa.

Ed infatti è principio di sistema per cui tutti i lavoratori dipendenti privati siano iscritti all’Inps, presso quella che si denomina Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale si può derogare solo in presenza di apposita disposizione di legge, che consenta di escluderla, ovvero di sostituirla, ovvero di esonerare determinate categorie di personale. Vi sono corrispondentemente i fondi “esclusivi” che attualmente fanno capo all’Inpdap, e legge istitutiva, che dispone la esclusione è il D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 1092, T.U. (L. 11 aprile 1955, n. 379, art. 3 per i dipendenti degli enti locali); vi sono poi i fondi “sostitutivi”, anch’essi previsti da apposita legge, di cui residuano attualmente solo come Enpals e Inpgi (leggi istitutive rispettivamente D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e L. 20 dicembre 1951, n. 1561), dal momento che gli altri fondi sostitutivi esistenti presso l’Inps sono stati progressivamente eliminati (quello del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, delle aziende elettriche, dei dirigenti industriali ecc.); i fondi esonerativi erano quelli previsti per i dipendenti di alcuni tipi di banche, anch’essi a suo tempo previsti da leggi ed ora soppressi e trasformati in fondi integrativi.

2. Nessuna legge ha invece mai previsto che il personale del Porto di Genova venisse escluso dall’AGO, che quindi è stato sempre iscritto presso l’Inps, con la sola particolarità che a questa assicurazione se ne affiancava un’ altra, presso un fondo costituito presso lo stesso datore di lavoro Consorzio Autonomo Porto di Genova, quindi analogo a quelli vigenti nel passato presso altri organismi (cfr.

fondi interni Inps, Inam e Inail). Lo scopo era quello di garantire a detto personale pensioni non inferiori ad un determinato ammontare, per cui ove la pensione AGO fosse stata inferiore, il fondo interno sarebbe intervenuto ad integrarla, fino a raggiungere la misura promessa. Tale è rimasta la natura di questa assicurazione anche quando, con la L. n. 26 del 1987 al Consorzio Autonomo del Porto di Genova è “subentrato” l’Inps, non già come gestore dell’AGO, ma attraverso un fondo, rimasto autonomo, che ha continuato ad erogare le prestazioni integrative secondo le regole vigenti nel Fondo.

3. Peraltro queste regole sono molto più favorevoli rispetto a quella AGO, sia quanto ai requisiti, sia quanto all’ammontare delle prestazioni, se si considera che ( Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, in pensione e in servizio alla data del 30 marzo 1977) la pensione di vecchiaia si matura con soli quindici anni di anzianità assicurativa (art. 1) mentre per PAGO è di venti D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ex art. 2; che la retribuzione pensionabile (art. 2) è pari al 90% dell’ultimo stipendio (per l’AGO è la media degli ultimi cinque o dieci anni antecedenti alla cessazione); che (Allegato A) superiori sono i coefficienti di rendimento (pari all’1 e quindi al 100% della retribuzione pensionabile per i quaranta anni di contribuzione, mentre per l’AGO non si può superare l’80%); inoltre non sono previsti limiti alla retribuzione massima pensionabile (mentre è noto che per l’AGO vi sono i cd. “tetti”).

Ciò spiega perchè l’attuale ricorrente goda esclusivamente della pensione del fondo, non avendo ancora maturato, stante la necessità di requisiti più onerosi, la pensione AGO (è nato il (OMISSIS) ed è pensionato dal primo settembre 1994); ciò non toglie però che sempre di pensione integrativa si tratti, che funge solo temporaneamente da sostitutiva, in attesa del conseguimento della pensione AGO. 4. Peraltro la natura integrativa di queste pensioni è confermata dall’art. 10 disp. trans., per cui “il dipendente che, oltre alla pensione consortile, abbia maturato il diritto ad altra pensione, non potrà percepire complessivamente un importo superiore a quello cui avrebbe diritto se avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze del CAP per i periodi utili ai fini del calcolo delle due pensioni, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria” A tal fine il calcolo della pensione consortile verrà convenzionalmente effettuato sulla base dell’anzianità maturata presso il Cap integrata da quella antecedente, fino ad un massimo di 40 anni. Dalla pensione consortile così calcolata verrà posto in detrazione l’importo dell’altra pensione, esclusa la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione volontaria.

Attraverso questo meccanismo si assicura una integrazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare al massimo dei 40 anni di anzianità, con detrazione della quota di pensione in esubero.

5. Dopo avere concluso per la natura integrativa della pensione consortile (come peraltro già affermato da Cass. n. 18927/2006) vi è da considerare che non è necessario reperire una disposizione che escluda l’applicazione della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto alle pensioni integrative, perchè ciò è nel sistema. Ed infatti una volta considerato che detta rivalutazione spetta ovviamente una volta sola, che è pacifico che essa spetti sulla pensione AGO ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modifiche, non può che restare esclusa la sua applicazione alle pensioni integrative, che hanno come presupposto necessario l’esistenza della pensione AGO – perchè altrimenti nulla ci sarebbe da integrare – considerando che, diversamente opinando, si avrebbe una duplicazione del beneficio.

Nè rileva che nella specie la pensione AGO non sia stata ancora conseguita, per cui l’unica in godimento è quella consortile, perchè ciò non toglie che questa abbia pur sempre natura integrativa, come sarà evidente allorchè maturerà la pensione AGO in presenza dei requisiti prescritti e proprio sulla pensione AGO dovrà essere applicata la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, non essendovi alcuna disposizione che la escluda nel caso di concorso di pensione AGO e pensione integrativa.

Se tale dunque è la disciplina della pensione consortile, non residuano dubbi di legittimità costituzionale, perchè anche i beneficiari di questa ne possono beneficiare sulla pensione AGO al pari degli altri dipendenti privati.

Il ricorso va quindi rigettato e la novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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