Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17639 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO ROSARIO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28828-2018 proposto da:

BANCA CARIGE s.p.a., in persona del legale rappres. pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIANSACCOCCIA 6, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO DI MAIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato AMEDEO PANETTA, con procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) s.n.c., in persona del curatore

pro-tempore, e dei soci R.V., V.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 51, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERCARLO CASTAGNETTI, con procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata

il 06/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 3.8.17 il Tribunale di La Spezia respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) (OMISSIS) s.n.c. e dei due soci illimitatamente responsabili proposta dalla Banca Carige avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato il quale aveva ammesso al passivo in chirografo la somma di Euro 483.856,01 non riconoscendo la richiesta causa di prelazione in ordine alla parte che l’istante assumeva garantita da pegno, per la mancata identificazione dei rapporti che le parti avevano inteso garantire con il pegno stesso. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’indicazione nel contratto di pegno non rispettava i requisiti previsti dall’art. 2787 c.c., comma 3, atteso che non era stato provato che la somma che la banca indica come proprio credito scaturisca dal rapporto di conto corrente, non essendo stata peraltro depositata la contabilità integrale che avrebbe consentito la verifica dell’effettività degli anticipi (e quindi del credito) erogati.

La Banca Carige s.p.a. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. Resiste la curatela fallimentare con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2787 c.c., comma 3, e art. 2909, c.c., in quanto: a) non occorre che nell’atto costitutivo del pegno il credito garantito venga specificato in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando elementi idonei a consentirne l’identificazione: nella specie, l’atto indicava che il pegno garantiva il credito complessivo di “Euro 90000,00, utilizzabile limitatamente a Euro 40000,00 quale apertura di credito in conto corrente, e per la differenza quale castelletto di sconto per accredito salvo buon fine di portafoglio commerciale nazionale e fatture delegate”, anche se non precisava a quale conto corrente si riferisse; b) non occorre nella specie la produzione di tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente, perchè è stato prodotto decreto ingiuntivo non opposto che prova il credito della banca derivante dal conto corrente.

Il motivo è infondato. Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, agli effetti dell’art. 2787 c.c., la sufficiente indicazione del credito garantito può anche essere desunta in via indiretta in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purchè il documento contenga sicuri e formali indici di collegamento con tali elementi, utili all’individuazione del credito e della sua fonte (Cass., n. 20699/07; n. 24790/16).

Ciò che nella specie il provvedimento impugnato ha escluso motivatamente, nè tale valutazione, peraltro non rivedibile in questa sede, si mostra in contrasto con il giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo non opposto, non avendo il ricorrente indicato quale elemento di collegamento possa trarsi tra tale pronuncia e il contenuto dell’atto costitutivo del pegno.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma lbis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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