Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17639 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 29/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19769/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Z.D.G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 165, presso lo studio

dell’avvocato MARCO SCARPATI, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGI PETRONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA BASILICATA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 199/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 21/04/2011 R.G.N. 828/2010.

Fatto

RILEVATO

Che a Z.D.G.F., amministratore e socio unico di INCEM s.r.l., veniva richiesto mediante cartella esattoriale il pagamento dei contributi alla gestione commercianti, in aggiunta a quelli già corrisposti alla gestione separata;

che l’opposizione proposta dallo Z. veniva accolta, avendo il giudice di primo grado ritenuto non provato lo svolgimento di attività gestionale;

che, proposto appello dall’INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I., la Corte d’appello di Potenza rigettava l’impugnazione con sentenza del 21.04.2011, disattendendo la tesi dell’Istituto che in presenza di socio unico di società a responsabilità limitata dovesse presumersi la ricorrenza dei requisiti per iscrizione alla gestione commercianti e ritenendo non sussistente la prova in ordine alla partecipazione personale dell’assicurato all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

che propone ricorso l’INPS anche quale mandatario della S.C.C.I., con unico motivo;

che Z.D. resiste con controricorso ed Equitalia Basilicata s.p.a. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha depositato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che il ricorso è tempestivo, contrariamente a quanto sostenuto dal contro ricorrente, in quanto risulta rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., posto che la sentenza impugnata fu notificata all’INPS presso il suo procuratore il 16 maggio 2011 ed il ricorso in cassazione fu avviato alla notifica il 15 luglio 2011, come si evince dalla specifica dell’ufficiale giudiziario;

che con unico motivo l’INPS lamenta la violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203, 207 e 208, ribadendo sostanzialmente la tesi fatta valere nei gradi di merito secondo cui la circostanza che Dino Z. fosse amministratore unico della società INCEM s.r.l. e che per tale attività lo stesso avesse ricevuto degli importi a titolo di reddito fosse sufficiente a fondare l’iscrizione dello stesso alla gestione commercianti (L. n. 1397 del 1960, art. 29, come modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203) e che tale iscrizione fosse compatibile con la contemporanea iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non venendo in rilievo la disposizione contenuta nella L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, con necessità di effettuare un giudizio di prevalenza delle attività espletate; che il ricorso deve essere rigettato in quanto la sentenza impugnata è correttamente ispirata ai principi elaborati da questa Corte di Cassazione;

che, in particolare, Cass. n. 5452/2017 ha affermato che in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010, non opera la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione, con conseguente assoggettamento a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa;

che, comunque, pur essendo questo il nesso interpretativo tra le citate disposizioni, deve pure affermarsi (Cass. 4440/2017) che in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) in quanto tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorchè abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa;

che, a parere del Collegio, in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016;

che, nel caso di specie, con valutazione in fatto non oggetto di censura, la Corte territoriale ha negato la sussistenza dell’attività prevalente ed abituale di lavoro dell’amministratore della s.r.l. con ciò negandosi i presupposti per la doppia iscrizione; che le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del contro ricorrente mentre nulla deve disporsi riguardo ad Equitalia Basilicata s.p.a. rimasta intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di Dino Z. che liquida in Euro 1250 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie. Nulla nei confronti di Equitalia Basilicata s.p.a..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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