Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17638 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23428-2007 proposto da:

A.N., M.M., F.M., P.

G., C.R., A.R., L.C.

F., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESIRA FIORI, 32, presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO

ORAZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CIMINELLI CARLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 207/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/04/2007 r.g.n. 619/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 11 aprile 2007 la Corte d’appello di Genova, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti dell’Inps da F.M., C. R., L.C.F., P.G., A. N. (moglie ed erede di M.M.), R.G. e A.R.. Costoro chiedevano la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze della pensione di invalidità di cui godevano, sostenendo che la stessa doveva essere incrementata con l’applicazione del beneficio per esposizione ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992.

Rilevava la Corte territoriale che tutti i ricorrenti erano titolari di pensione di invalidità di cui al D.L. n. 636 del 1939 conv. in L. n. 1272 del 1939 con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, ossia al 28 aprile 1992 e, poichè la loro prestazione era stata, e doveva essere, liquidata applicando la legislazione vigente al momento della domanda, la nuova legge non poteva operare. Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con un motivo.

L’Inps ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si censura la sentenza per violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 come modificato dalla L. n. 271 del 1993, nonchè dell’art. 12 preleggi e per difetto di motivazione, per avere ritenuto che dal beneficio fossero esclusi i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992: Il ricorso merita accoglimento.

Infatti, la sentenza impugnata non si è attenuta all’orientamento ormai consolidato (da ultimo Cass. n. 2849 del 13 febbraio 2004) in cui si è affermato che, “In materia di benefici pensionistici a favore dei lavoratori del settore dell’amianto, la L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 nel testo di cui al D.L. 5 giugno 1993, n. 169, così come modificato dalla Legge di Conversione 4 agosto 1993 n. 271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, del periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria per le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, “per i lavoratori” per cui tale esposizione sia avvenuta per un periodo superiore a dieci anni, non è applicabile “solo” ai soggetti che, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.” Si è precisato che scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell’amianto, e che i benefici di cui all’art. 13, comma 8 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o della attualità del rapporto di lavoro. Si è invece affermato che non sono esclusi, dalla rivalutazione dei periodi contributivi in questione, i titolari di pensione o assegno di invalidità, poichè ai medesimi si addice la qualifica di “lavoratori”, dato che il godimento della prestazione di invalidità non preclude lo svolgimento di attività lavorativa e che anche per essi vi è l’esigenza di incrementare l’anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni di vecchiaia. Nè si può escludere dalla categoria dei “lavoratori” come indicata dalla legge, tutti coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovino in stato di disoccupazione volontaria o involontaria, giacchè lo stato di disoccupazione non fa venir meno il fatto che i medesimi hanno prestato attività lavorativa.

Si è precisato che il beneficio spetta anche ai titolari della pensione di invalidità (di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in L. 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modifiche) e dell’assegno di invalidità (di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 922, art. 1), con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della legge, senza necessità dell’ulteriore requisito dello stato di “occupazione” alla medesima data. Detta condizione non trova infatti fondamento nè nella lettera nè nella ratio della norma, perchè costoro, anche se non occupati al momento di entrata in vigore della legge, non possono considerarsi definitivamente cessati dal servizio, giacchè la permanenza della incapacità lavorativa non significa anche irreversibilità della medesima.

Peraltro per i titolari di detti trattamenti si pone pur sempre l’esigenza di incrementare l’anzianità assicurativa per poter conseguire le prestazioni che si ricollegano “fisiologicamente” alla cessazione dal lavoro, ossia la pensione di vecchiaia e quella di anzianità (cfr. Cass. 5764 del 2001). In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Torino, la quale deciderà anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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