Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17638 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25711-2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del legale

rappres. pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI

BARSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO VARVARO, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA NOTIZIE WAW DI P.E., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, P.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

VINCENZO ESPOSITO, con procura speciale in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 975/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione notificata il 27.10.10 la ditta Notizie WAW di P.E., premesso di aver intrattenuto due rapporti di conto corrente con la Banca Agricola Etnea e con la Banca Popolare Veneta- entrambe incorporate dal Monte dei Paschi di Siena- in mancanza di contratti scritti, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Marsala, il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., lamentando l’applicazione di interessi anatocistici, nonchè di interessi passivi superiori al tasso-soglia, illegittime commissioni di massimo scoperto e date di valuta fittizie.

Con sentenza del 12.12.13, il Tribunale dichiarò la nullità delle clausole riguardanti l’anatocismo, gli interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto e, rideterminando il saldo di uno dei due conti (n. 10252-D), condannò la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, mentre ritenne prescritto il diritto azionato in ordine all’altro conto (n. 10209-K), per il periodo anteriore al 27.10.2000, condannando altresì la banca a restituire le somme indebitamente percette relativamente ai soli mesi di novembre e dicembre 2000, rigettando l’istanza risarcitoria.

Il MPS propose appello, lamentando che il Tribunale avesse ritenuto non dovuti gli interessi ultralegali e la capitalizzazione trimestrale anche per il periodo successivo al giugno 2000; si costituì l’appellata, resistendo al gravame e censurando in via incidentale la ritenuta prescrizione.

Con sentenza emessa il 13.4.18, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello principale e l’incidentale, osservando quanto al primo: che la banca, relativamente al contratto n. 10252-d, non aveva provato un’espressa pattuizione scritta, a decorrere dall’1.7.2000, riguardo alla misura ultralegale degli interessi debitori, in quanto dalle due lettere-contratto prodotte, del 21.10.02 e 16.10.03, nelle quali era indicato il tasso d’interesse ultralegale, non si evinceva a quale rapporto si riferissero, tra i due intercorsi tra le parti; correttamente, inoltre, il Tribunale aveva escluso la capitalizzazione anche per il periodo successivo all’1.7.2020, data la nullità della clausola, introdotta in via generale dalla banca dopo l’entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, in quanto peggiorativa ai sensi dell’art. 7 della stessa delibera; peraltro, a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità del D.Lgs. n. 349 del 1999, art. 25, era venuto meno anche il presupposto legittimante l’art. 7 della delibera CICR del 2000, quale atto di formazione secondaria finalizzato ad attuare l’art. 25 cit., conseguendone che, in riferimento ai contratti stipulati in precedenza, le clausole di capitalizzazione erano da approvare per iscritto a pena di nullità.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste l’impresa individuale Notizie Waw con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione della prova documentale dedotta dalla banca, e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente valutato la rilevanza probatoria dei documenti allegati indicanti i tassi d’interesse ultralegali, escludendo che quest’ultimi riguardassero il contratto n. 10252-d, senza invece considerare che l’altro rapporto di conto corrente era stato chiuso nel 2000- come desumibile dagli atti di causa- in data anteriore a quella delle due predette lettere di credito.

La ricorrente lamenta altresì che la contestazione della controparte non avesse riguardato la riferibilità delle lettere di credito, bensì esclusivamente il profilo formale della detta documentazione.

Con il secondo motivo si torna a censurare la ritenuta mancanza di prova della pattuizione degli interessi ultralegali, denunziando “violazione dell’art. 116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per erronea applicazione della legge in ragione della contraddittoria e perplessa motivazione”: si sostiene la contraddittorietà tra quanto affermato a sostegno della decisione e le risultanze processuali e l’omesso esame ai fini della decisione di un fatto storico decisivo e discusso dalle parti, ovvero l’esistenza dei due rapporti contrattuali.

Entrambi i motivi si palesano inammissibili, in quanto diretti ad una nuova valutazione -che si pone al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili ex art. 360 c.p.c.- delle risultanze probatorie esaminate dal giudice di merito, prospettando una diversa interpretazione dei documenti prodotti.

Non vale al riguardo opporre che entrambi i motivi denunziano solo violazione di norme di diritto. Invero, una questione di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. tra molte: Cass.n. 27000/16; n. 13960/14). Analogamente, una violazione dell’art. 2697 c.c., non può prospettarsi in relazione alla valutazione delle prove, ma solo per la errata attribuzione degli oneri probatori alle parti.

In effetti, ciò di cui la ricorrente si duole è l’errata formazione da parte del giudice di merito del suo libero convincimento in ordine al materiale probatorio sottopostogli: ma il principio del libero convincimento, sotteso alle norme che si assumono violate, opera interamente sul piano dell’apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito, e la denuncia di una sua violazione si risolve necessariamente nella deduzione di un errore di fatto che deve essere fatta valere attraverso il paradigma dettato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con i limiti segnati dalla modifica disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che esclude dal sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, circoscrivendolo alla sola denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr.tra molte: Cass.n. 23940/17). E, nella specie, non può dirsi che una siffatta denuncia sia stata rettamente formulata nel secondo motivo di ricorso. Ciò non tanto per la non chiara rubrica (nella quale significativamente si confonde il vizio di violazione di legge e quello previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5), quanto soprattutto per la illustrazione della doglianza, che fa riferimento, da un lato, ad una contraddittorietà tra la motivazione e le risultanze processuali (in tal modo esprimendo il contenuto effettivo della doglianza, quello cioè di una erronea valutazione delle prove, che come detto fuoriesce dai limiti del controllo di legittimità) dall’altro all’omesso esame di un fatto (l’esistenza dei due contratti tra le parti) che al contrario risulta essere stato esaminato dal giudice di merito.

Le spese seguono la soccombenza, anche in ordine al procedimento cautelare relativo alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 4600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge, nonchè delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida nella somma di Euro 1600,00 per compensi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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