Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17637 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CASA di RIPOSO e PENSIONATO IMPERIA (OMISSIS), in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio

dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GONAN GIANCARLO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO CARLO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI Fabio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNONI ERMINIO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 415/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

“1.- La Casa di Riposo e Pensionato Imperia ha intimato a L. C., titolare dell’impresa individuale ELC e conduttore di un immobile di proprietà della Casa, sfratto per morosità e per finita locazione alla scadenza contrattuale fissata per il 31.8.2007, come da contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato fra le parti il 3.8.2001, con decorrenza 1.9.2001.

L’intimato ha resistito, eccependo la nullità della clausola relativa alla scadenza, per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 28 che impone l’obbligo di rinnovo della locazione alla prima scadenza.

Il Tribunale di Imperia ha respinto l’eccezione, ritenendo inapplicabile l’art. 28 alle locazioni stipulate dagli enti pubblici e dalla pubblica amministrazione, per il fatto che detti enti possono assumere impegni contrattuali solo in forma scritta.

Proposto appello dal C., con sentenza n. 415/2009, depositata il 6 maggio 2009, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, con la motivazione che il diritto al rinnovo del contratto alla prima scadenza deriva da norma imperativa di legge, applicabile anche ai contratti di locazione stipulati dagli enti pubblici, ed ha richiamato a supporto la giurisprudenza di questa Corte, di cui alle sentenze n. 14808/2004 e n. 16321/2007.

La Casa di Riposo propone ricorso per cassazione. Resiste il C. con controricorso.

2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 28, 29, 42 e 79; R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 sul rilievo che la volontà della pubblica amministrazione di rinnovare il contratto deve essere manifestata in forma scritta e non può desumersi da comportamenti concludenti; che in mancanza di apposita clausola contrattuale che attribuisca espressamente al conduttore il diritto al rinnovo la normativa speciale di cui al R.D. n. 2440 del 1923 deve ritenersi prevalente sulla normativa generale in tema di locazione; che la giurisprudenza citata dalla Corte di appello non è in termini, poichè riguarda casi in cui la p.a. è conduttrice e non locatrice dell’immobile, e le peculiari fattispecie di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 42.

Richiama le sentenze n. 1223/2006, 12323/2005, 258/2005 della Corte di cassazione.

3.- Il motivo non è fondato.

Va premesso che la giurisprudenza citata dalla Corte di appello non è in termini, poichè si riferisce a fattispecie in cui lo Stato od altro ente pubblico territoriale (non un ente pubblico di tipo diverso) sia conduttore (non locatore, come nel caso di specie) dell’immobile.

Neppure è in termini la giurisprudenza citata dal ricorrente, che riguarda la forma dei contratti della pubblica amministrazione e l’irrilevanza delle manifestazioni tacite di volontà da parte della stessa al fine di produrre gli effetti contrattuali, nei casi in cui si tratti di effetti rimessi alla volontà delle parti, nelle libere contrattazioni (Cass. civ. Sez. 3, 23 gennaio 2006 n. 1223 e 10 giugno 2005 n. 12323, in tema di rinnovo tacito della locazione ai sensi dell’art. 1597 cod. civ.; Cass. civ. 8 gennaio 2005 n. 258, sull’irrilevanza della manifestazione di volontà proveniente da organo diverso da quello autorizzato a rappresentare l’ente).

Nel caso in esame il problema è diverso; concerne cioè l’applicabilità agli enti pubblici delle disposizioni imperative di cui alla L. n. 392 del 1978, nella disciplina dei contratti di locazione, in particolare per quanto concerne il diritto del conduttore al rinnovo alla prima scadenza del contratto stipulato ad uso non abitativo, ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 28 e 29.

In questi casi il diritto al rinnovo non richiede una specifica manifestazione di volontà negoziale da parte del locatore, soggetta alle forme prescritte per gli atti della pubblica amministrazione, ma è effetto automatico, che deriva direttamente dalla legge (Cass. civ. Sez. 3, 7 maggio 2009 n. 10498). Sarebbe stata anzi necessaria un’espressa manifestazione di volontà per escludere il protrarsi degli effetti del rapporto (cfr. L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28 e 29). Nè l’ente pubblico ricorrente ha messo in dubbio che anche i contratti di locazione stipulati dagli enti pubblici in regime di diritto privato siano soggetti alle norme imperative della L. n. 392 del 1978, sicchè il problema nella specie non si pone (e andrebbe comunque risolto nel senso dell’applicabilità).

3.- Propongo che il ricorso sia respinto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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