Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17637 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25668-2018 proposto da:

HRSG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata presso l’avvocato LEONARDO GORBI dal quale

è rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUCIO

APULEIO 15, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NUNZIA BASILE, con procura

speciale in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La HRSG s.r.l. propose reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. aveva, a seguito del recesso del curatore ex art. 79 L. Fall., dal contratto di affitto di un albergo in costruzione stipulato nel marzo 2009 dalla società in bonis in favore di un terzo soggetto cui poi era subentrata per cessione contrattuale HRSG, rigettato la richiesta di quest’ultima di liquidazione di un indennizzo di Euro 1000,00 mensile per l’anticipata perdita del compendio immobiliare.

Al riguardo, la ricorrente lamentava che tale cessione contrattuale fosse stata ritenuta erroneamente non opponibile alla procedura, pur notificata ex art. 1407 c.c., e successivamente accettata tacitamente prima dal liquidatore e poi dal curatore.

Resisteva la curatela.

Con ordinanza del 5.7.18 il Tribunale di Siena rigettò il reclamo, osservando che: che il contratto in questione fosse da qualificare di locazione immobiliare e non d’affitto aziendale (in quanto non era venuto ad esistenza il complesso organizzato di beni destinato ad una attività alberghiera, mai iniziata), e che la relativa data di inizio era da ricondursi al marzo del 2009 come desumibile dalla scrittura privata negoziale munita di data certa; poichè il contratto in questione, qualora non fosse intervenuto lo scioglimento unilaterale, sarebbe potuto proseguire per circa tre mesi soltanto dopo il recesso del curatore, quest’ultimo non aveva comportato -almeno sino a prova contraria, nella specie mancata- alcun pregiudizio alla locataria, considerata l’esiguità di tale durata e la gravosità delle spese di custodia in capo alla conduttrice.

La HRSG s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.

Diritto

RILEVATO

CHE:

Con il primo motivo del ricorso si denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchè l’omessa pronuncia su specifiche domande ed eccezioni sollevate. In particolare, la ricorrente si duole che l’ordinanza del Tribunale esorbiti dal contenuto della domanda e delle eccezioni sollevate, avendo proceduto ad una qualificazione della natura del rapporto negoziale tra le parti, mai da queste richiesta, giudicando quindi assorbita ogni altra questione invece sollevata nel procedimento. Con il secondo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, “l’omesso ed erroneo” esame di un fatto decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., avendo il Tribunale erroneamente applicato le norme ermeneutiche, qualificando come locazione il contratto invece di affitto stipulato dalla (OMISSIS) srl, la cui scadenza doveva quindi collocarsi al 2027, periodo in cui la ricorrente avrebbe tratto un profitto dall’azienda, erroneamente giudicata.

Ritenuto che:

I due motivi di ricorso- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono infondati.

Rettamente il Tribunale ha proceduto a qualificare il contratto in questione motivando coerentemente la conclusione cui è pervenuto; nè è emersa una pronuncia ultra patita in ordine alla domanda d’indennizzo a norma dell’art. 79 L. Fall. Invero, il giudice d’appello, ed a maggior ragione il giudice del reclamo fallimentare, può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di prima istanza, purchè non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell’ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente (Cass., n. 12875/18). Non può dunque ravvisarsi nella specie alcuna violazione dei limiti posti dall’art. 112 c.p.c., tantomeno in relazione al ritenuto assorbimento delle altre questioni poste dalle parti, stante la non censurata autonoma decisività dell’accertamento espresso dal giudice di merito in ordine alla qualificazione del contratto. Che peraltro la ricorrente intenderebbe inammissibilmente rinnovare in questa sede di legittimità, prospettando generiche e contraddittorie deduzioni di violazione delle norme ermeneutiche di legge o di vizio di motivazione, inapprezzabili come tali.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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