Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17637 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15434-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso DORA DE ROSE DELL’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO

DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

STEFANO PESANTE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA DONNINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMINE PERRONE CAPANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2776/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/12/2014 R.G.N. 1953/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ROSSANA CLAVELLI per delega verbale Avvocato PESANTE

GAETANO STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 15 dicembre 2014, la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a., avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 13 dicembre 2011 (per ingiustificata assenza della lavoratrice dalla sede di servizio di (OMISSIS), assegnatale in esecuzione della condanna alla sua riammissione in servizio, per effetto della nullità, accertata con sentenza n. 4840/2010 del Tribunale di Foggia, del termine apposto al contratto concluso tra le parti il 13 ottobre 2004, in luogo dell’originaria di assunzione in (OMISSIS)) alla dipendente C.R., con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18.

A motivo della decisione, la Corte territoriale preliminarmente chiariva la corretta qualificabilità della fattispecie in termini (non già di illegittimità del recesso datoriale rimediabile con la tutela reintegratoria del rapporto di lavoro, bensì) di cessazione degli effetti- negoziali per illegittima apposizione di, clausola limitati.va, con ricostituzione del rapporto di lavoro e possibilità di esercizio dei poteri datoriali, incluso quello di trasferimento del lavoratore nel rispetto dei limiti posti dall’art. 2103 c.c., integrati nel caso di specie dall’accordo collettivo sindacale del 29 luglio 2004, con particolare riferimento alla “gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo determinato”.

E proprio in relazione agli obblighi in esso previsti di verifica, al momento della riammissione in servizio con provvedimento giudiziale nella struttura presso la quale la dipendente aveva lavorato in esecuzione del contratto a termine convertito, della sua inclusione tra le sedi eccedentarie (per tali intendendosi quelle “ubicate nei comuni ove la percentuale di personale stabile operante sulle zone di recapito superiore al 109%”), la Corte barese accertava il difetto di prova della legittimità del trasferimento disposto da Poste Italiane s.p.a.: avendo la società riferito la condizione di eccedentarietà della sede ((OMISSIS)) di riammissione della lavoratrice ad un momento (18 gennaio 2011) diverso da quello (12 luglio 2010) di disposizione della riammissione giudiziale ed omesso la dimostrazione della riferibilità di tale condizione a “personale stabile”.

Con atto notificato il 11 giugno 2015, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste C.R. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell’accordo collettivo sindacale del 29 luglio 2004, per la non corretta interpretazione giudiziale della verifica aziendale dell’eccedentarietà della struttura in cui era originariamente impiegata la lavoratrice riammessa al momento del provvedimento giudiziale, anzichè, come avvenuto, di presentazione effettiva del soggetto riammesso presso i competenti uffici aziendali.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione ed errata applicazione di norme di legge, con riferimento alla prova dell’eccedentarietà del personale stabile, per la documentazione dell’assegnazione di personale stabile nelle ventotto zone di recapito del comune di (OMISSIS) in numero di trenta portalettere a tempo pieno e di uno a tempo parziale, con eccedenza di tre unità, a fronte della carenza nell’ufficio postale di (OMISSIS) di una unità rispetto alle sei zone di recapito in ambito comunale.

3. I due motivi sono congiuntamente esaminabili, per ragioni di stretta connessione. 3.1. Essi afferiscono a ricorso improcedibile, in difetto di deposito dell’accordo sindacale 29 luglio 2004, oggetto della controversia e sul quale si fondano le censure. E’ noto che nel giudizio di cassazione la parte sia onerata, a pena di improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del deposito dei contratti e degli accordi collettivi: potendo questo essere assolto, secondo un più rigoroso indirizzo, con la puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti, non potendo considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. s.u. 7 novembre 2013, n. 25083), ovvero, secondo un indirizzo piuttosto ispirato al principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195).

5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’improcedibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta.

PQM

 

LA CORTE

dichiara improcedibile il ricorso e condanna Poste Italiane s.p.a. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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