Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17636 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato SOTIS FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SOTIS ERMETE giusta procura

speciale a i margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato MORICHI MASSIMILIANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARASCO MARCELLO, gisuta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 835/2009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE del 6/03/09, depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

“1.- Con sentenza n. 835/2009, depositata il 28 aprile 2009, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal GdP di Caserta, ha respinto la domanda proposta da B.E. contro B.F., per ottenere il pagamento del compenso per attività di mediazione in una compravendita immobiliare.

Il Tribunale ha deciso quale giudice di rinvio, a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione di altra sentenza con cui lo stesso Tribunale aveva dichiarato nullo il contratto di mediazione.

Il B. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la B. con controricorso.

2.- Il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata – poichè manca un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria o comunque inidonea a giustificare la decisione impugnata, come prescritto dalla citata norma a pena di inammissibilità (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

3.- Il secondo motivo – che denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello disposto la compensazione delle spese del giudizio di rinvio e di quello svoltosi davanti alla Corte di cassazione, sebbene il ricorrente sia risultato vittorioso in quest’ultimo giudizio – è inammissibile, essendo la decisione sulla compensazione delle spese rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione. Nella specie la compensazione è stata adeguatamente motivata in considerazione dell’esito complessivo della lite, che ha visto soccombente il B. (cfr. i principi enunciati da Cass. S.U. 30 luglio 2008 n. 20598).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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