Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17636 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22417-2007 proposto da:

R.G., O.G., M.P.G.,

S.M.C., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MONTI ANDREA, giusta mandato margine del ricorso

per i Sig.ri O., M. e B.; giusta mandato in

calce al ricorso per il Sig. S.;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

18/09/07, rep. 74279;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 64/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/03/2007 R.G.N. 706/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA per l’Inail;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, in riforma di sentenza del Tribunale Di Ravenna, decidendo sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti dell’INAIL e dell’INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL e ha rigettato la domanda medesima nei confronti dell’INPS, osservando che la consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di secondo grado aveva escluso che i valori medi di esposizione dei lavoratori all’amianto fossero stati superiori a quelli previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991 per tutto il periodo cui aveva fatto riferimento il giudice di primo grado e che un tale superamento – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, limitatosi a dare rilievo alla ultradecennalità della esposizione – costituiva requisito altrettanto necessario ai fini dell’attribuibilità del beneficio rivendicato in giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza O.G. e gli altri lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso fondato su due motivi. Precisano i ricorrenti che l’impugnazione è proposta nei soli confronti dell’INPS e che la notifica del ricorso all’INAIL è effettuata solo in ossequio alle regole processuali.

L’INPS ha resistito con controricorso. L’INAIL si costituito con procura speciale ai difensori e ha, poi, partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che il ricorso degli assicurati è rivolto, in via esclusiva, nei confronti dell’INPS, non recando alcuna censura alla statuizione della sentenza d’appello che ha escluso la legittimazione passiva dell’INAIL; ne consegue che la mera denuntiatio litis all’Istituto assicuratore non vale a configurare la proposizione di un’impugnazione anche nei confronti di tale soggetto, ed esime, per ciò stesso dal provvedere sulle spese del presente giudizio nei suoi confronti, nonostante la partecipazione del difensore alla udienza di discussione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 3, comma 8, e censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il diritto all’ivi previsto beneficio previdenziale sia subordinato ad una esposizione all’amianto superiore, in intensità, ai valori di concentrazione della sostanza nociva individuati nel D.Lgs. n. 277 del 1991.

2. Nel secondo motivo, con denuncia di vizio di motivazione, si contesta alla Corte di merito di avere acriticamente fatto proprie le conclusioni di una consulenza tecnica che contraddicono le valutazioni espresse dal medesimo ausiliare tecnico da essa nominato in altre controversie relative ad analoghe posizioni lavorative, trattandosi di colleghi di lavoro dei ricorrenti che operavano all’interno del medesimo stabilimento ed erano addetti ad identiche mansioni.

3. Il primo motivo non è fondato, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato il principio – ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e al quale occorre fare riferimento nel caso in esame (non essendo in discussione la perdurante rilevanza delle norme vigenti anteriormente alla nuova normativa introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 come modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003, e, successivamente, dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132) – secondo cui “il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all’attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni va interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con una esposizione superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo, ossia al limite di concentrazione fissato, quale valore medio giornaliero su otto ore lavorative, dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3 (poi abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5)” (cfr. di recente, tra tante, Cass. n. 3989 del 2008, n. 400 del 2007, n. 22422 del 2006, n. 16119 del 2005, n. 1384 del 2005).

4. Alla stregua di tale principio, il fatto costitutivo del diritto al beneficio per cui è causa è integrato dalla durata (ultradecennale) di una esposizione all’amianto superiore, per intensità, ai valori limite indicati dalla legislazione prevenzionale di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991. Al che è da aggiungere (vedi Cass. n. 4650 del 2009) che la verifica dell’avvenuto superamento della suddetta “soglia” di esposizione deve essere compiuta avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo lavorativo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle nuove disposizioni legislative che hanno ridisciplinato la materia) un ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio, anche tenuto conto del fatto che la L. n. 257 del 1992 espressamente riconosce il beneficio da essa introdotto per periodi di lavoro correlati all’anno.

5. Il secondo motivo è addirittura inammissibile.

Sotto un primo profilo, la proposta censura richiede la valutazione di consulenze tecniche di ufficio espletate in giudizi diversi da quello in oggetto, ma delle quali non si denuncia l’avvenuta rituale produzione nel giudizio di merito, necessaria, viceversa, secondo i principi (tra tante, Cass. sent. n. 28855 del 2008, n. 3102 del 2002, n. 12422 del 2000), per giustificare la deduzione di un vizio di motivazione in relazione al loro omesso esame in quella sede.

Per l’ipotesi poi (peraltro non specificata dai ricorrenti) che si tratti di relazioni tecniche formate e depositate solo successivamente al deposito della sentenza d’appello qui impugnata, basta rilevare che il sollecitarne, in questa sede, la diretta valutazione si risolve nella richiesta di una pronuncia sul fatto preclusa a questa Corte, in quanto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Quanto, infine, alla dedotta ingiustizia della valutazione compiuta dal consulente tecnico di ufficio nominato dalla Corte territoriale perchè in contrasto con precise evidenze istruttorie, deve rilevarsi che il contenuto delle deposizioni testimoniali, che si dicono trascurate dal giudice d’appello, non risulta trascritte in ricorso e che l’inosservanza di quello che – per il principio di autosufficienza dell’atto – costituisce un preciso onere della parte, non consente a questa Corte di esprimere alcuna valutazione in ordine alla loro asserita decisività (cfr., fra tante, Cass. n. 6972 del 2005, n. 4840 del 2006, n. 14973 del 2006, n. 653 del 2007, n. 11460 del 2007).

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, nei confronti dell’INPS, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 269/03, convertito nella L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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