Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17636 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25283-2018 proposto da:

GENTILSIDER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 112,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ROSSI, che la rappresenta e

difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l.; BEST BUILDING s.r.l., in persona

dei rispettivi legali rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5194/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/201;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 26.7.18 la Corte d’appello di Roma rigettò il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri che ne aveva dichiarato il fallimento, rilevando che: la competenza del Tribunale di Velletri era statuita da una sentenza della Corte di Cassazione emessa su ricorso per regolamento di competenza; sussistevano i requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento.

Ricorre in cassazione la società con tre motivi, illustrati anche con memoria.

Non si è costituita la parte intimata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo si denunzia la violazione dell’art. 9 L. Fall., poichè la Corte d’appello di Roma, recependo le determinazioni della Corte di Cassazione sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dai Tribunali di Roma e Velletri, aveva omesso di pronunciarsi sui motivi formulati in ordine all’eccezione di incompetenza del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Frosinone.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 15 L. Fall., avendo la Corte d’appello ritenuto la sussistenza del requisito dell’indebitamento superiore a Euro 30.000,00 sulla base dello stato passivo, senza tener conto invece della debitoria emergente alla data della dichiarazione di fallimento.

Con il terzo motivo si deduce che il giudice d’appello non abbia tenuto conto dell’inesistenza dello stato d’insolvenza come desumibile dalla documentazione prodotta.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo si palesa infondato, poichè la Corte d’appello ha affermato la competenza del Tribunale di Velletri in adesione alla pronuncia della Cassazione in sede di regolamento di competenza, che evidentemente preclude ogni ulteriore contestazione sul punto (cfr. Cass. n. 96/1996; n. 7031/1995).

Il secondo motivo è parimenti infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte- cui il collegio intende dare continuità- secondo cui, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15 L. Fall., comma 9, deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, dovendosi, invece, escludere ogni rilievo a quelli successivamente accertati in sede di verifica dello stato passivo (Cass., n. 14727/16; n. 10952/15). Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha affermato espressamente che la sussistenza del requisito dell’indebitamento superiore a Euro 30.000,00 era desumibile dall’istruttoria prefallimentare (pur soggiungendo che tali creditori hanno proposto successivamente istanza di ammissione al passivo) senza ricevere specifica censura sul punto.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame delle valutazioni espresse nella sentenza impugnata circa la sussistenza nella specie dello stato d’insolvenza.

Nulla per le spese, in difetto di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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