Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17635 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21743-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2 presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI

GAETANO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 438/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 05/03/2007 r.g.n. 534/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in riforma di sentenza del Tribunale di Brindisi, giudice del lavoro, ha respinto l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria formulata dall’INPS ed ha accolto la domanda di L.L.D., intesa al riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola per l’anno 1997.

In particolare, in punto di decadenza, la Corte territoriale ha osservato che costituiva impedimento al decorso del relativo termine annuale, previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992), il comportamento dell’INPS, il quale non si era mai espressamente pronunciato nè sulla domanda nè sul ricorso amministrativo presentati dall’assicurata.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

La parte privata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il controricorso è inammissibile, perchè notificato all’INPS dopo il decorso del termine prescritto dall’art. 370 c.p.c. non applicandosi alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (da ultimo, Cass. n. 3192 del 2009) (il ricorso per cassazione risulta notificato, come riconosce la stessa parte resistente, in data 25 luglio 2007 mentre il controricorso è stato notificato il 5 dicembre 2007).

2. L’INPS, con l’unico motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convenite nella L. n. 438 del 1992) e sostiene, richiamandosi a decisioni di questa Corte di segno contrario a quella condivisa dalla sentenza impugnata, che il silenzio serbato dall’Istituto non è di ostacolo alla decorrenza dei termini di decadenza dall’azione giudiziaria, il cui dies a qua coincide, in tal caso, con il giorno successivo a quello di scadenza del termine (trecento giorni) previsto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 per l’esaurimento del procedimento amministrativo aperto dalla domanda di prestazione.

3. Il ricorso è fondato.

Decisivo è il rilievo che il contrasto di giurisprudenza, segnalato dal ricorrente, è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009. con l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438), dopo aver enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua, infine, nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, a sua volta previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6) oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a qua per l’inizio del ricomputo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Disposizione, quest’ultima, che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione – al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata – oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al citato art. 47, comma 5″.

A. Alla stregua del suddetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, il ricorso giurisdizionale della lavoratrice, depositato in data 11 dicembre 2003, è per certo intempestivo rispetto al termine di decadenza previsto dalla citata disposizione di legge, essendo stato proposto dopo un anno e trecento giorni dalla data di presentazione all’INPS della domanda relativa alla indennità di disoccupazione agricola (è, infatti, pacifico in causa che tale domanda venne avanzata nel termine del 31 marzo 1998, mentre il ricorso amministrativo fu presentato soltanto il 15 gennaio 2003 – dunque, ampiamente oltre la “soglia” di trecento giorni dalla domanda medesima – e che l’Istituto non ebbe mai a pronunciarsi nè sulla prima nè sul secondo).

5. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa può essere decisa direttamente da questa Corte nel merito con il rigetto della domanda proposta da L.L.D. contro l’INPS, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 2).

6. Il protrarsi negli anni del riferito contrasto di giurisprudenza, solo di recente risolto dalle Sezioni Unite, integra giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA