Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17635 del 17/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2898/2014 proposto da:

T.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 252, presso lo studio dell’avvocato

VERONICA PETRELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE

ZUMMO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO BARCONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1808/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/07/2013 R.G.N. 2122/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 17 luglio 2013, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello principale proposto da T.F. e incidentale da Fincantieri s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore a titolo di riliquidazione del T.f.r. con il computo dello straordinario continuativamente prestato, della somma di Euro 1.589,60 e, in riferimento alle altre domande del predetto, dichiarato nulla quella per differenze paga, prescritta quella di riliquidazione della tredicesima mensilità con l’inserimento dello straordinario svolto e respinto quella di riliquidazione dell’indennità di anzianità con il computo dello straordinario.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva generici, siccome reiterativi delle difese di primo grado senza confutazione delle argomentazioni della sentenza del Tribunale, i motivi riguardanti la nullità delle domande ulteriori rispetto a quelle relative alla riliquidazione di indennità di anzianità, T.f.r. e tredicesima mensilità e la dichiarata prescrizione della domanda di riliquidazione della tredicesima mensilità, nonchè l’infondatezza della doglianza avverso il rigetto della domanda di riliquidazione dell’indennità di anzianità.

Infine, essa escludeva la prescrizione quinquennale della domanda di differenze per T.f.r., oggetto dell’appello incidentale, per la sua tempestiva interruzione.

Con atto notificato il 17 gennaio 2014, T.F. ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste Fincantieri s.p.a. con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414,164,156 e 434 c.p.c., per erroneo assunto delle sentenze di merito di inidonea esposizione nel ricorso introduttivo dei fatti e degli elementi di diritto con le relative conclusioni in ordine alle domande per differenze retributive in merito alle buste paga e alla C.I.G., comportante la loro nullità (Tribunale) e della generica contestazione delle argomentazioni del primo giudice (Corte d’appello).

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per erronea esclusione dell’interruzione della prescrizione del diritto alla riliquidazione della tredicesima mensilità con lo straordinario prestato, invece operata tempestivamente in virtù della proposta transattiva inviata dalla società con fax 23 ottobre 1995, della raccomandata 25 gennaio 1999 e della richiesta di tentativo di conciliazione.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., per esclusione della riliquidazione dell’indennità di anzianità, sull’erroneo assunto della prestazione di soli tre mesi di straordinario nel triennio 1979/1982, con un computo non corretto dell’indennità in misura proporzionale agli anni di servizio, tenuto conto dei nuovi criteri di calcolo introdotti dalla L. n. 297 del 1982 (con particolare riguardo alla nozione di “non occasionalità” in luogo di “continuità” ai fini dell’individuazione della retribuzione utile), con la conseguente computabilità di ogni emolumento collegato alla prestazione lavorativa e quindi anche delle suddette ore di straordinario, risultanti dalle buste paga prodotte in primo grado.

4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., per erroneo computo della decorrenza della rivalutazione monetaria dal 1 agosto 2009, anzichè dalla data di maturazione del diritto, o almeno della domanda (7 febbraio 2002).

5. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per mancata considerazione delle prove, in particolare documentali e per erronea formulazione del quesito al C.t.u..

6. Con unico motivo, Fincantieri s.p.a. a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per esclusione della prescrizione del diritto del lavoratore alla riliquidazione del T.f.r., sull’erroneo presupposto della sua tempestiva interruzione con il ricorso introduttivo, tuttavia datata dal deposito, anzichè dalla notificazione, del ricorso introduttivo.

7. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 414,164,156 e 434 c.p.c., per erroneo assunto delle sentenze di merito di inidonea esposizione nel ricorso introduttivo dei fatti e degli elementi di diritto con le relative conclusioni in ordine alle domande per differenze retributive in merito alle buste paga e alla C.I.G., è inammissibile.

7.1. In disparte la non corretta formulazione della doglianza, quale error in iudicando anzichè in procedendo, riguardando un vizio di attività del giudice (Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass. 30 luglio 2015, n. 16164), il motivo viola la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo di autosufficienza, per la mancata trascrizione degli atti nella loro corretta sequenza procedimentale (ricorso introduttivo, sentenza di primo grado, appello), così da non consentire a questa Corte, pur giudice del fatto processuale e pertanto legittimata al diretto esame degli atti, di procedervi (Cass. 20 settembre 2016, n. 18422; Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077).

8. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per erronea esclusione dell’interruzione della prescrizione del diritto alla riliquidazione della tredicesima mensilità con lo straordinario prestato, è pure inammissibile.

8.1. Anch’esso viola la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo di autosufficienza, per la mancata trascrizione, nè specifica indicazione della sede di produzione dei documenti (proposta transattiva, raccomandata 25 gennaio 1999 e richiesta di tentativo di conciliazione) asseritamente interruttivi della prescrizione, con inibizione a questa Corte di esaminarli per apprezzarne il tenore (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 marzo 2009, n. 5043; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 26 settembre 2002, n. 13953).

9. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., per esclusione della riliquidazione dell’indennità di anzianità, sull’erroneo assunto della prestazione di soli tre mesi di straordinario nel triennio 1979/1982, con non corretto computo dell’indennità in misura proporzionale agli anni di servizio secondo i nuovi criteri di calcolo della L. n. 297 del 1982, è inammissibile.

9.1. Non è, infatti, sindacabile in sede di legittimità, l’accertamento in fatto del giudice di merito (secondo l’esposizione, succintamente argomentata, al secondo capoverso di pg. 2 della sentenza) non adeguatamente confutato, in ordine alla continuità o meno di prestazione del lavoro straordinario, ai fini della computabilità nell’indennità di anzianità (Cass. 5 settembre 1988, n. 5032): essa fondandosi non sul riscontro di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l’orario normale ma sul carattere costante e sistematico di queste ultime, da individuarsi nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà; occorrendo misurare la riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una prestazione eccedente l’orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformità “per un apprezzabile periodo di tempo”, così da divenire abituale nel quadro dell’organizzazione del lavoro (Cass. 17 maggio 2006, n. 11536; Cass. 11 marzo 2005, n. 5362; Cass. 3 aprile 2007).

9.2. Il mezzo viola anche la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo di autosufficienza, in carenza di trascrizione, nè di specifica indicazione della sede di produzione dei documenti (buste paga) su cui è stata fondata la censura, con inibizione a questa Corte di esaminarli per apprezzarne il tenore (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 marzo 2009, n. 5043; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 26 settembre 2002, n. 13953).

10. Anche il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., per erroneo computo della decorrenza della rivalutazione monetaria, è inammissibile.

10.1. Esso introduce una questione nuova, non avendone trattato la sentenza, nè avendo il ricorrente indicato, con debita specifica indicazione e trascrizione, il motivo di appello con il quale egli abbia espressamente devoluto alla Corte territoriale la questione della diversa decorrenza della rivalutazione monetaria, con evidente riflesso sulla genericità del motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324): nella palese insufficienza allo scopo dell’illustrazione delle conclusioni rassegnate in appello (trascritte a pgg. 5 e 6 del ricorso, nelle quali è genericamente riportata la richiesta di condanna al pagamento delle somme sopra indicate, “oltre rivalutazioni ed interessi dalla data della domanda”); peraltro rilevato come la liquidazione operata dal Tribunale abbia conglobato la rivalutazione maturata fino alla data della C.t.u., pari a Euro 321,45 (secondo l’esposizione al terzo capoverso di pg. 4 del ricorso).

11. Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per mancata considerazione delle prove ed erronea formulazione del quesito al C.t.u., è inammissibile.

11.1. Esso è assolutamente generico, in violazione del requisito di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

12. Anche l’unico motivo incidentale, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per esclusione della prescrizione del diritto del lavoratore alla riliquidazione del T.f.r., sull’erroneo presupposto della sua tempestiva interruzione dal deposito, anzichè dalla notificazione del ricorso introduttivo, è inammissibile.

12.1. Esso viola la prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sotto il profilo di autosufficienza, per la mancata trascrizione, nè specifica indicazione della sede di produzione del documento (ricorso avversario introduttivo del giudizio, con relative attestazione di deposito in cancelleria e relata di notificazione) sul quale è fondata la censura, con inibizione a questa Corte di esaminare e di ogni valutazione al fine della verifica dell’errore di diritto denunciato (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 3 marzo 2009, n. 5043; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461; Cass. 26 settembre 2002, n. 13953).

13. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità di entrambi i ricorso, con la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.

PQM

 

La Corte:

dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA