Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17634 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MERLINI MARCO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SARTORETTO

SEBASTIANO, SARTORETTO ANNA MARIA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI

GOFFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAZZOLA LUCIANO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 827/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

16/09/08, depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Gobbi Goffredo, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti condanna alle

spese e deposita nota spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Il Tribunale di Castelfranco Veneto ha annullato per dolo il contratto preliminare intercorso fra G.A. ed E. G., a conclusione di un processo nel quale è intervenuto C.R..

Nei rapporti fra il G. e il C., il Tribunale ha condannato il primo al pagamento dell’80% delle spese processuali, liquidate per l’intero in Euro 2.500,00.

Il G. ha proposto opposizione all’esecuzione forzata promossa dal C. in base alla suddetta sentenza, sul rilievo che – essendo la condanna alle spese accessoria ad una pronuncia di accertamento (rectius costitutiva) dell’annullamento per dolo – essa non poteva considerarsi provvisoriamente esecutiva.

Il Tribunale di Treviso ha respinto l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello dal G., a cui ha resistito il C., con sentenza n. 827, depositata il 7 maggio 2009, la Corte di appello di Venezia ha confermato il rigetto dell’opposizione, compensando fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.

Il C. propone un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste il G. con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.

2.- E’ logicamente pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, che denuncia violazione degli art. 282 e 474 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto esecutivo il solo capo della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese processuali.

Assume il ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte deciso che – qualora la sentenza di primo grado abbia per oggetto un’azione non di condanna – essa non assume efficacia esecutiva neppure nel capo relativo al pagamento delle spese processuali. Richiama in tal senso Cass. n. 15294/2006, nonchè il principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232/2004.

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

La citata sentenza n. 15294/2006 non è reperibile nei repertori, sicchè la citazione deve essere errata.

Le più recenti decisioni di questa Corte sono concordi nell’affermare che, a norma dell’art. 282 cod. proc. civ., sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengano una condanna, compreso quello attinente al pagamento delle spese, anche quando esso acceda ad azioni non di condanna, ma di accertamento o costitutive, oppure a pronunce di rigetto di qualsiasi tipo di domanda (Cass. civ. Sez. 3, 3 agosto 2005 n. 16262 e n. 16263/2005; Idem 13 giugno 2008 n. 16003; Idem, 25 gennaio 2010 n. 1283).

La sentenza n. 232/2004 della Corte costituzionale manifesta un orientamento opposto a quello indicato dal ricorrente, avendo ritenuto infondata l’eccezione di illegittimità dell’art. 282 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede espressamente che sia titolo esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado contenente la condanna alle spese, sulla premessa che l’art. 282 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che il capo contenente la condanna alle spese deve essere incluso fra quelli suscettibili di provvisoria esecuzione.

3- Con l’unico motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta violazione degli art. 91, 112 e 346 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha compensato le spese del giudizio di primo grado, sebbene il G. non avesse proposto specifico motivo di impugnazione contro il capo della sentenza del Tribunale contenente la condanna alle spese.

3.1.- Il motivo è fondato.

Nel giudizio di appello il G. ha chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado “spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi per i due gradi del giudizio, senza ulteriori specificazioni (cfr. conclusioni riportate nella sentenza impugnata).

E’ chiaro che la domanda è stata proposta quale pronuncia consequenziale all’accoglimento dell’appello, in attuazione del principio per cui la parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese processuali.

L’appellante non ha chiesto, invece, che pur nella denegata ipotesi di rigetto dell’appello la sentenza di primo grado venisse riformata in punto spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, illustrando i motivi che ciò avrebbero dovuto giustificare.

Trattasi di domanda che non si può ritenere implicita nel mero fatto di avere proposto appello sul merito della decisione.

Il giudice di appello ha il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali solo quando accolga l’appello, riformando la sentenza impugnata. Quando invece confermi la sentenza medesima non può modificare la pronuncia sulle spese, se non quando essa abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. civ. 30 agosto 2010 n. 18837).

3.- Propongo che il ricorso incidentale sia rigettato ed il ricorso principale sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. Civ.).

2- All’esito dell’esame degli atti, la Corte rileva quanto segue.

Per quanto concerne il ricorso incidentale, il cui esame è pregiudiziale, il Collegio prende atto che la sentenza di questa Corte n. 15294/2006 è stata correttamente citata dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni.

Essa è tuttavia irrilevante, poichè manifesta un indirizzo giurisprudenziale ampiamente superato dalla giurisprudenza citata nella relazione, alla quale il Collegio ritiene di aderire. Debbono essere condivisi, quindi, la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria del G. non consentono di disattendere.

3.- Quanto al ricorso principale, l’eccezione di inammissibilità per mancanza di procura speciale è manifestamente infondata.

La procura è contenuta a margine del ricorso e – pur se formulata in termini poco appropriati – deve essere inequivocabilmente riferita all’atto a cui accede, nel quale sono menzionati la sentenza impugnata, le parti e l’oggetto del giudizio.

Questa Corte ha più volte deciso che la procura in calce o a margine del ricorso è per sua natura speciale, anche in mancanza di specifico riferimento al giudizio in corso, essendo tale riferimento implicito nella collocazione dell’atto. Ed in tale contesto il fatto che la formula adottata faccia impropriamente cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito è irrilevante (Cass. civ. Sez. 3, 17 dicembre 2009 n. 2654; Idem, 14 marzo 2006 n. 5481; Idem, Sez. Lav. 9 maggio 2007 n. 10539, fra le tante).

4.- Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, perchè attinente al capo della sentenza impugnata che ha disposto la compensazione delle spese: eccezione che il resistente motiva con il fatto che la pronuncia sulle spese è impugnabile solo per violazione del principio della soccombenza o per motivazione viziata od illogica: vizi nella specie non denunciati. Il C. ha censurato la pronuncia di compensazione delle spese non per ragioni attinenti al merito della decisione, ma per ragioni di rito, fondate su precise disposizioni di legge: cioè in base al rilievo che la Corte di appello ha modificato la sentenza di primo grado in punto spese, in mancanza di impugnazione da parte dell’interessato, incorrendo così nella violazione degli art. 112 e 346, in relazione all’art. 91, cod. proc. civ. La censura è anche fondata poichè, come esposto nella relazione, la domanda dell’appellante che la sentenza impugnata sia riformata nel capo relativo alla condanna alle spese, anche nel caso di rigetto dell’appello, deve essere proposta tramite specifico motivo di appello, non essendo sufficiente allo scopo il mero richiamo degli atti e delle difese di primo grado, alle quali il G. si appella nella sua memoria.

5.- Il ricorso incidentale deve essere rigettato.

6.- In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata deve essere annullata, nel capo investito dal ricorso medesimo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Il giudice di appello ha il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali solo quando accolga l’appello, riformando la sentenza impugnata. Quando invece confermi la sentenza medesima non può modificare la pronuncia sulle spese, se non quando tale pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione”.

7.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA