Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17634 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25050-2018 proposto da:

B.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della CARROZZERIA BALLARIN DI L.B. E C. SAS,

elettivamente domiciliati presso l’avvocato EMANUELE DI MASO dal

quale sono rappres. e difesi, con procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrenti –

contro

P.N., C.A., B.G.,

B.F., R.M., F.G.; FALLIMENTO della

(OMISSIS) s.a.s.

– intimati –

avverso la sentenza n. 2109/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 12.2.2018 il Tribunale di Venezia, su ricorso presentato da vari soggetti, dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.a.s. di B.L. & C. Avverso tale sentenza fu proposto reclamo da parte della società fallita e del suo socio illimitatamente responsabile L.B., adducendo che tale società non sarebbe soggetto fallibile ai sensi dell’art. 1 L. Fall., comma 1, che non sussisterebbe il requisito dimensionale relativo all’indebitamento di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, nè lo stato d’insolvenza.

Non si costituirono i reclamati.

Con sentenza emessa il 23.7.18 la Corte d’appello di Venezia rigettò il reclamo, osservando che: i requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, lett. a) e b), debbono sussistere congiuntamente, e dalla documentazione depositata risultavano superati; in particolare dai bilanci del 2011 e 2012 risultavano rispettivamente un attivo patrimoniale ammontante a Euro 683.738,34 e Euro 618.647,79, mentre per l’esercizio 2011 i ricavi lordi ammontavano a Euro 318.379,17; la società aveva solo eccepito di non aver mai contratto indebitamenti superiori al limite di Euro 500.000,00, tacendo però circa gli altri due requisiti di cui all’art. 1 L. Fall., comma 1, lett. a) e b); dal bilancio 2012 emergevano debiti pari a Euro 517.930,95; tali dati s’imponevano pur considerando l’errore del Tribunale che, facendo riferimento alle informative della Guardia di Finanza, aveva indicato debiti per Euro 250.440,71 verso l’Agenzia delle Entrate che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era la somma comprensiva della quasi totalità delle cartelle fiscali; lo stato d’insolenza era desumibile dalla qualità dei debiti non pagati (in particolare, riguardo alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e alle imposte e contributi previdenziali e assistenziali), risultando altresì che la società non era titolare di immobili o automezzi, mentre il valore attribuito alle attrezzature, per Euro 40.000,00 non era certo sufficiente per far fronte all’esposizione debitoria (tenuto altresì conto che i crediti ammessi al passivo tempestivamente ammontavano a Euro 402.931,11).

La (OMISSIS) s.a.s. e il socio L.B. ricorrono per cassazione con quattro motivi.

Non si sono costituiti gli intimati.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in merito alla pronuncia sul superamento dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, lett. a) e b).

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. Fall., lett. c), per erronea valutazione dell’ammontare dei debiti.

Con tali motivi la ricorrente si duole, in particolare, che dall’esame della documentazione acquisita dal Tribunale si desumeva il mancato superamento del limite di Euro 500.000,00 in relazione all’indebitamento, e che la Corte distrettuale aveva pronunciato ultra petita riguardo a questioni non dedotte in precedenza, quali i requisiti dimensionali previsti dalla L. Fall. diversi da quello relativo all’indebitamento, violando anche il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. Fall., per omessa e erronea valutazione della qualità di imprenditore fallibile della società ricorrente, mera impresa artigiana a norma della L. n. 443 del 1985, iscritta nell’apposito albo, che svolgeva attività meccanica con l’ausilio di poche attrezzature e di cinque dipendenti.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 L. Fall., per aver la Corte d’appello erroneamente valutato la sussistenza dello stato d’insolvenza, poichè la società versava in situazioni di transitoria difficoltà, non avendo compiuto alcun atto espressivo d’insolvenza.

Il primo motivo di ricorso è infondato, considerando che l’effetto devolutivo pieno -che caratterizza, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 1893/18), il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento- ben consentiva alla Corte d’appello di esaminare la censurata sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, sotto tutti i profili previsti dalla norma, che del resto ne prescrive la sussistenza congiunta.

Ne consegue anche l’inammissibilità, per difetto di interesse, del secondo motivo di ricorso, perchè il solo dato relativo alla misura dell’indebitamento non sarebbe comunque sufficiente ad escludere la fallibilità ai sensi della norma richiamata.

Il terzo motivo è inammissibile poichè basato sulla indicazione di alcuni elementi di fatto -a partire dalla iscrizione della società all’albo delle imprese artigiane- senza indicare come ed in quale atto essi sarebbero stati introdotti nel giudizio di merito in assolvimento dell’onere che grava sul ricorrente quando, come nella specie, ciò non risulti dalla sentenza impugnata.

Il quarto motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha tra l’altro desunto lo stato d’insolvenza dall’inadempimento, giudicato sintomatico, delle obbligazioni vantate dai lavoratori dipendenti e dall’Agenzia delle Entrate, escludendo qualsiasi transitoria crisi di liquidità in base ad una puntuale motivazione in fatto, che il motivo di ricorso tende inammissibilmente (oltre che genericamente) a sovvertire.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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