Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17634 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.17/07/2017), n. 17634
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27899-2015 proposto da:
ADRIATICA S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI N 2, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO TARSIA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA S. CROCE IN GERUSALEMME 1, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO GIANGUALANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ORONZO
ROCHIRA, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3270/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 13/01/2015 R.G.N. 2267/12.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza 13 gennaio 2015, la Corte d’appello di Bari dichiarava, per difetto di prova di un’effettiva ristrutturazione aziendale, l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, con lettera 4 giugno 2003, a S.G. da Adriatica s.r.l., che condannava al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, a somma pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di illegittimità del licenziamento, siccome privo di adeguata giustificazione e di condanna della società datrice al pagamento della somma di Euro 23.009,33, per differenze retributive, indennità sostitutiva di preavviso e di trasferta, di ferie e festività non godute, di cui ribadiva la mancanza di prova;
che avverso tale sentenza la società datrice ha proposto ricorso con quattro motivi (attesa la ripetizione due volte del terzo), cui il lavoratore ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è stato notificato il 19 novembre 2015, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3bis dal difensore del lavoratore il 20 gennaio 2015;
che tale notificazione è pienamente valida essendo avvenuta nei confronti del difensore costituito della società datrice, odierna ricorrente (arg. ex Cass. 24 novembre 2016, n. 23985) e in ogni caso non comportando l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata la sua nullità se la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. s.u. 18 aprile 2016, n. 7665);
che pertanto il ricorso è inammissibile per tardività, a norma dell’art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1;
che le spese vengono regolate secondo il regime di soccombenza come da dispositivo, con distrazione al difensore antistatario del controricorrente, secondo la sua richiesta;
che sussistono la condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Adriatica s.r.l. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017