Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17634 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 05/09/2016), n.17634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7162-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 269/2/2012 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di Salerno del

21/06/2012, depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di B.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno, n. 269/02/2012, depositata il 26/09/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1999 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno, in via preliminare, dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, per irritale notifica (presso il domiciliatario eletto in primo grado), non essendovi certezza in ordine alla “persona firmataria del ritiro del plico ed alla qualifica della stessa”. I giudici della C.T.R. hanno poi, nel merito, affermato l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione (trattandosi di “medico convenzionato” con “Spese minime per dipendenti” e solo per alcuni anni) e l’infondatezza dell’eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 “in mancanza di date precise dei versamenti effettuati”. Con atto depositato in data 11/09/2003, l’Agenzia delle Entrate, dando atto che l’intimata ha rinunciato, con dichiarazione del 25/06/2013, allegata, al rimborso IRAP del 1999 (versamenti del luglio e novembre 2000), per Lire 2.140.000, Lire 3.056.000, Lire 5.707.000, ha chiesto dichiararsi “estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere”. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Preliminarmente, l’istanza, depositata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate nel settembre 2013, deve essere intesa come rivolta ad ottenere una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente al rimborso IRAP 1999.

2. Tanto premesso, la ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 390 del 1982, art. 4 e art. 7, commi 1 e 4 in ordine alla dichiarata inammissibilità dell’appello, atteso che, se la firma sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto era illeggibile, in assenza di “caselle barrale dal messo”, doveva presumersi proveniente dal destinatario, in difetto di querela di falso, mentre se la firma era leggibile (“ed appare di B.G.”) l’appellante doveva essere ammessa a provare che la firmataria ritirante il plico apparteneva al “nucleo professionale operativo del destinatario” e che come tale aveva ritirato il plico.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in relazione ai versamenti degli acconti e del saldo 1999, effettuati nel 2000, ed alla tardività dell’istanza di rimborso presentata nel dicembre 2004, nonchè in relazione ai versamenti IRAP effettuati nel corso del 2004 ed alla tardività dell’istanza di rimborso presentata nei gennaio 2009.

Infine con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 avendo la C.T.R. escluso, nel merito, la sussistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, malgrado risultasse dalle dichiarazioni dei redditi presentate che la contribuente si era avvalsa, per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 della collaborazione di personale dipendente.

2. La prima censura è fondata.

Preliminarmente, deve ritenersi che i giudici tributari hanno statuito in via autonoma sulla inammissibilità non essendosi limitati ad un accenno, con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali e successivo esame del merito della pretesa impositiva. Essi hanno articolato una compiuta motivazione sul suddetto rilievo pregiudiziale, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.

Le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, relative a tali questioni di rito, devono ritenersi dunque oggetto di autonoma “ratio decidendi” della sentenza ed il correlato motivo del ricorso per cassazione, volto a contestare l’error in procedendo ivi contenuto, appare ammissibile e fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 9962/10, che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’atto di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spaio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, ari. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla elevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”. Perchè l’avviso di ricevimento provi, fino a querela di falso, che l’atto sia stato consegnato al destinatario è dunque necessario che: a) l’atto sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario; b) il consegnatario dell’atto abbia apposto la propria firma (ancorchè illeggibile) nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (cfr. Cass. 16289/2015).

Nella specie, la C.T.R. si limita ad esporre che sull’avviso di ricevimento compariva una firma del ricevente inidonea ad individuare “con certezza la persona firmataria del ritiro del plico e la qualifica della stessa”, con statuizione non conforme ai suddetti principi di diritto.

3. Le ulteriori censure (involgenti il merito della lite) sono inammissibili.

Invero, le ulteriori argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, inerenti il merito, devono ritenersi svolte “ad abundantiam”, cosicchè la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare in sede di legittimità cd il motivo proposto al riguardo, secondo, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 3840/2007, “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata”; Cass. 15234/2007; Cass. 9647/2011).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibili i restanti, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame del merito, anche sulla questione dell’intervenuta rinuncia, da parte della contribuente, limitatamente al rimborso IRAP per l’anno d’imposta 1999.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, inammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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