Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17633 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di POMPEI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IODICE GIOVANNI,

giusta Delib. Giunta Comunale 25 maggio 2008, n. 278 e giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), CA.MA.

(OMISSIS), CA.AN. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato D’AGOSTINO LUIGI

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 894/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12/02/09, depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 894/2009, depositata il 12 febbraio 2009, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata, ha condannato il Comune di Pompei a pagare Euro 60.000,00 a testa a S., Ma. e C.M. e ad Ca.An., quali eredi di C.A., deceduto in un incidente stradale, a bordo della sua motocicletta, a causa della situazione del fondo stradale, che presentava una macchia d’olio.

Il Comune propone ricorso per cassazione. Resistono gli intimati con controricorso.

2.- L’unico motivo, con cui si censura l’addebito di responsabilità al Comune, è inammissibile ai sensi dell’ari. 366 bis cod. proc. civ., nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata, poichè manca la formulazione del quesito di diritto, con riguardo alle denunciate violazioni di legge, e di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria, e l’indicazione delle ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla citata norma (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, rileva che il ricorso contiene in realtà una proposizione designata come quesito, ma che essa non risponde ai requisiti prescritti dall’art. 3666 bis cod. proc. civ. Il quesito (così formulato: “Un Comune in ordine al proprio demanio stradale può essere ritenuto responsabile ex art. 2051 cod. civ. quando vi è Soggettiva impossibilità di controllare la cosa ovvero di modificare la situazione di pericolo creatasi ovvero di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa bel momento in cui si è prodotto il danno?’) è generico e astratto. Non richiama la fattispecie da decidere, nè il principio di diritto enunciato dalla sentenza impugnata, nè quello diverso che si vorrebbe venisse affermato in sua vece, conformemente alle finalità perseguite dalla legge nel prescrivere la formulazione dei quesiti (fra le tante, Cass. Civ. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463). Deve essere quindi confermata la decisione proposta del relatore.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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