Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17633 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 05/09/2016), n.17633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10537-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PAMA PREFABBRICATI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/65/82013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 10/810/2013,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 70/06/2011 della CTP di Brescia che aveva accolto il ricorso della contribuente “PAMA Prefabbricati spa” (in liquidazione) – ed ha così annullato l’avviso di accertamento concernente IRES-IVA-IRAP per l’anno 2004 che era stato adottato per disconoscere fatture passive contabilizzate dalla società contribuente e ritenute “sia oggettivamente che soggettivamente false” (siccome emesse da tale “Cave Rocca srl” che era risultata priva di struttura organizzativa).

La CTR – dato atto che la ricorrente aveva eccepito che il termine ultimo di adozione dell’atto impositivo avrebbe dovuto essere il 31.12.2009, mentre già l’attività di verifica era iniziata nel 2010, sicchè l’Agenzia era certamente decaduta dall’esercizio del potere impositivo, e dato atto che l’Ufficio aveva evidenziato di essersi avvalso del raddoppio del termine di accertamento determinato dalla presenza di fatti integranti reato – ha motivato nel senso che “la sentenza n.247 del 25 luglio 2011 della Corte Costituzionale è intervenuta successivamente alla sentenza dei giudici di prime cure e quindi non può essere applicata retroattivamente”. Ciò posto, la CTR ha anche ritenuto che la richiesta della parte contribuente, di fare applicazione del “favor rei” potesse essere accolto, “in quanto la prestazione è avvenuta realmente, così come riconosciuto sia dalla GdF sia dallo stesso ufficio”, ed inoltre ha ritenuto che “è lecito suppone la buona fede del contribuente”.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente non si è difesa.

Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata una relazione con la proposta di definizione ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e di accoglimento del ricorso.

La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti.

Non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

La Corte ha riscontrato che la parte ricorrente ha eluso l’onere di dare dimostrazione dell’avvenuta notifica alla parte intimata del ricorso introduttivo del presente giudizio, omettendo di depositare la ricevuta di ritorno della raccomandata utilizzata per la notifica postale;

E, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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