Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17632 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Claudia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23668-2018 proposto da:

SALOMONE s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MAGHETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARMINE FARACE, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;

CREDITO EMILIANO s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 128/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza nel 2017, dichiarò il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, su ricorso presentato dal Credito Emiliano s.p.a., fondato su un credito di Euro 63.311,50 quale saldo debitore di conto corrente.

La suddetta società propose reclamo, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello con sentenza emessa il 18.6.18, in quanto la reclamante era stata cancellata dal registro delle imprese il 2.12.16, e dunque da tale data era inesistente nel mondo giuridico, osservando altresì che l’inammissibilità sarebbe stata configurabile anche nel caso di reclamo proposto dall’ex liquidatore in proprio poichè tardivo per decorso del termine di 30 gg. decorrente dalla data d’iscrizione della dichiarazione di fallimento presso la camera di commercio.

La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ricorre in cassazione con quattro motivi.

Non si sono costituiti gli intimati.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia la violazione delle norme in tema di legittimazione attiva, avendo la Corte d’appello escluso che l’ultimo liquidatore sociale, nella qualità, possa presentare il reclamo ex art. 18 L. Fall., in difformità dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 18 L. Fall., avendo il Tribunale ritenuto che, non essendo comparso, il debitore aveva rinunciato a far valere il mancato superamento dei requisiti di non fallibilità.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. Fall., non avendo la Corte d’appello verificato la sussistenza dei requisiti di fallibilità sulla scorta delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi sociali dalle quali è desumibile, invece, il mancato superamento delle soglie prescritte dalla legge.

Con il quarto motivo si denunzia violazione delle norme sullo stato d’insolvenza in quanto il Credito Emiliano s.p.a. aveva presentato istanza di fallimento senza previamente promuovere azioni esecutive.

Il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse. Al riguardo, va osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il reclamo in base a due distinte rationes: la carenza di legittimazione al reclamo del liquidatore e la tardività del reclamo.

Ora, questa seconda ratio non è stata in alcun modo censurata in alcuno dei motivi di ricorso, sicchè deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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