Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17632 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1164-2015 proposto da:

IAVARONE INDUSTRIA LEGNAMI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI SALLUSTRI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO FANTIN, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1762/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2014 R.G.N. 9791/12.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con ricorso al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, B.V. conveniva in giudizio la Iavarone Legnami per impugnare il licenziamento irrogatogli il 27.7.2009, domandandone l’annullamento con tutte le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

– A sua volta la Iavarone Legnami adiva il Tribunale di Napoli al fine di sentir dichiarare la legittimità dello stesso licenziamento.

– Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 28.9.2010, dichiarava la continenza di causa tra il giudizio innanzi a sè incardinato e quello pendente innanzi al tribunale di S.Angelo, fissando termine per la riassunzione.

– Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. B.V. esponeva di essere stato dipendente della Iavarone dal 10.2.2002 al 27.7.2009, quando era stato licenziato senza preavviso per giustificato motivo oggettivo. Esponeva che la datrice stava procedendo a licenziamenti di personale che sostituiva con altro assunto a tempo determinato.

Assumeva l’illegittimità o inefficacia del recesso per genericità della motivazione e per assenza di giustificato motivo oggettivo. Assumeva, poi, la violazione dell’obbligo di “repechage” in proposito allegando la fungibilità dei lavoratori e la violazione dei criteri di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., per non avere la datrice, in presenza della necessità di fare a meno di un carrellista, operato alcuna comparazione tra più lavoratori fungibili.

– Con la memoria difensiva in riassunzione la datrice esponeva che il licenziamento del B. per giustificato motivo oggettivo si era reso necessario per la gravissima crisi dalla quale era interessata, con notevole diminuzione del fatturato a partire già dal 2008, crisi riflessasi in “progressiva carenza di commesse” nazionali ed in consistente riduzione di quelle estere; per la repentina diminuzione degli spazi a sua disposizione a far tempo dal 22.1.2009, circa 4000 mq di spazi coperti e 500 mq di spazi scoperti, aree collocate in adiacenza ai sito produttivo, in precedenza utilizzate per lo stoccaggio di segati e di cui aveva preso possesso, manu militari, l’ASI di Avellino; per la necessità di perseguire un maggiore equilibrio nel rapporto costo/ricavi, negativamente segnato dalla sottoutilizzazione della manodopera; per la soppressione di una delle due posizioni di carrellista assegnate alla linea di selezione meccanica denominata “(OMISSIS)” (cui era adibito il B.).

Aggiungeva, poi, che non era stato possibile adibire li lavoratore ad altri compiti a cagione della specificità della mansioni espletate, carrellista, e che, in ogni caso, non era stato possibile rinvenire altra occupazione in azienda per il sig. B. i cui compiti erano stati ripartiti tra altri addetti con bagaglio professionale più ampio e polivalente. Continuava esponendo che erano state operate assunzioni a tempo determinato per durate inferiori ai nove mesi e per posizioni e qualifiche diverse da quelle del lavoratore.

– Espletata prova testimoniale, riuniti i due giudizi in rapporto di continenza, con l’impugnata sentenza il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo violato l’obbligo di repechage, ordinando la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, con tutte le altre statuizioni di cui L. n. 300 del 1970, art. 18.

Riteneva altresì non rispettato l’obbligo di correttezza e buona fede nella scelta tra più possibili destinatari del provvedimento espulsivo, canoni che avrebbero richiesto l’applicazione analogica dei criteri di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5.

– Avverso tale decisione ha proposto appello la Iavarone Legnami s.p.a. Resisteva il B..

Con sentenza depositata il 30.6.2014, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame.

– Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a quattro motivi.

Resiste il B. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto riguardanti gli oneri probatori in materia di repechage, oltre ad illogicità, carenza ed insufficienza di motivazione sul punto.

– Dopo l’integrale riproduzione degli atti introduttivi, anche in sede cautelare, del giudizio, evidenzia un malgoverno dei principi in tema di onere della prova in materia di repechage.

– Il motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente diretto, nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (facendo del resto la ricorrente riferimento al vizio di motivazione nella formulazione ante riforma del 2012), ad una rivalutazione delle circostanze di causa, per di più attraverso la mera riproduzione degli atti delle precedenti fasi del giudizio, demandando a questa Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).

– Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2103 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 oltre ad omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Evidenzia, in primo luogo, che la sentenza impugnata ritenne violato l’obbligo di repechage in considerazione del fatto che al momento del recesso vi erano altre posizioni di carrellista; che alcuni contratti a tempo determinato vennero prorogati successivamente al licenziamento del B.; che vi fu l’utilizzazione di un lavoratore somministrato per sei mesi successivamente al licenziamento de quo, configurando una inammissibile ingerenza nel merito delle scelte imprenditoriali.

– Il motivo, sotto questo profilo, è inammissibile attenendo la valutazione dei fatti (peraltro supportata dalla mera riproduzione integrale del verbale degli ispettori del lavoro e dalle deduzioni in fatto esposte dalla società), operata dalla sentenza impugnata, nel regime di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In secondo luogo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ritenne che l’obbligo di repechage andava esteso anche alla possibilità di svolgimento di mansioni inferiori, deducendo a tal fine che ciò poteva ritenersi possibile solo alla condizione che sussistesse un patto di demansionamento anteriore, o coevo, al licenziamento.

Il motivo è assorbito dall’accertato inadempimento all’obbligo di repechage anche in mansioni equivalenti.

– Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 2697 c.c., oltre che della L. n. 223 del 1991, art. 5.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne, sia pur solo per completezza di esame, che nella specie, ai fini della scelta del lavoratore da licenziare avrebbero dovuto trovare applicazione, in via analogica, i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5.

Il motivo è assorbito dalle considerazioni sopra svolte; in ogni caso risulta inammissibile, contrastando un’affermazione che non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

– Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 18 e 35.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che nel 2009, presso la società, vi fossero più di 15 dipendenti occupati, mentre nella fase cautelare il giudice accertò (a suo avviso intangibilmente) il contrario.

Lamenta ancora che la sentenza impugnata, pur avendo accertato la sussistenza di tre rapporti di lavoro a tempo determinato, ritenne che non era emersa la prova della loro durata fosse inferiore a nove mesi (con la conseguenza della loro computabilità ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 8).

Lamenta che a tal fine sarebbe stato sufficiente leggere la relazione della DPL di Avellino da cui tale circostanza non risultava chiaramente, sicchè la sentenza impugnata avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti al riguardo.

Il motivo è infondato. A prescindere che può parlarsi di intangibilità degli accertamenti svolti in sede cautelare, la censura non chiarisce il contenuto dei richiamati documenti, ed inoltre poggia sulla erronea tesi che l’onere di provare il requisito dimensionale sufficiente a determinare l’applicazione della tutela reale, gravi sul lavoratore (pag. 39 ricorso), e non già sul datore di lavoro, in contrasto con quanto stabilito da questa Corte (Cass. S.U. n. 141/2006 e successiva giurisprudenza).

– Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del B., dichiaratosi antecipante.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. B. Fantin. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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