Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17632 del 05/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9753/2014 proposto da:

Y.G., elettivamente domiciliata, in ROMA, VIALE ANGELICO, 78,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIO FERRARA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA di ROMA;

– intimati –

avverso il decreto n. 1347/14 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata

il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento recante il n. di R.G. 9753 del 2014: “La ricorrente, cittadina straniera di nazionalità cinese, a seguito di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato nel 2008 in virtù di matrimonio con cittadino italiano, è ad oggi trattenuta nel C.I.E. di (OMISSIS), in forza di un decreto di trattenimento emesso dalla Questura di Ferrara e adottato in base al decreto di espulsione della Prefettura di Ferrara nel marzo 2014. 11 decreto questorile di trattenimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Roma, Ufficio Stranieri, argomentando come segue: – rilevato che in atti vi è un provvedimento del Tribunale che rigetta il permesso di soggiorno per motivi di matrimonio, come da documento a parte non sussiste la convivenza more uxorio. Avverso il decreto di convalida del trattenimento nel C.I.E. di (OMISSIS) proponeva ricorso in cassazione Y.G., peri seguenti motivi: – Violazione c/o falsa applicazione di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 e al D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 20 e 23; (a) per non avere l’adito Giudice di Pace ravvisato d’ufficio l’assoluta carenza di giurisdizione sulla fattispecie portata alla sua attenzione. La decisione impugnata si configurerebbe quale provvedimento abnorme, mancando nel caso di specie gli elementi che radicano la cognizione della magistratura onoraria, tanto dal punto di vista oggettivo -esistenza di un provvedimento di espulsione esistente, valido ed efficace – quanto da un punto di vista soggettivo – cittadino extracomunitario, non coniugato con cittadino italiano. Ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 23, attuativo della direttiva relativa al diritti dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, “le disposizioni del presente decreto, se più favorevoli si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”. Orbene, tra le limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini comunitari, e, dunque, del coniuge dello stesso, disciplinate dall’art. 20, non è previsto il trattenimento ma solo il c.d. allontanamento; (b) per non avere il Giudice di Pace verificato ex officio l’abnormità degli atti presupposti e, per converso, aver convalidato, con motivazione del tutto illogica e avulsa dall’ambito della sua cognizione, un provvedimento radicalmente nullo, in quanto non è possibile emettere nei confronti del coniuge di cittadino comunitario nè il decreto di espulsione, nè tantomeno decreto di trattenimento in un C.I.E.. – Violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20 ter, per avere il Giudice di Pace violato una norma inderogabile sulla competenza funzionale, radicata in maniera inequivocabile in capo al Tribunale in composizione monocratica ove sì tratti di convalida di provvedimenti i cui destinatari siano cittadini comunitari e/o familiari degli stessi. Non è dato comprendere, poi, come la decisione del Tribunale di Ferrara, che aveva respinto il ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari possa fondare il convincimento del GdP circa la legittimità del decreto di trattenimento, quando, al contrario, integra una motivazione del tutto apparente e fittizia, con la quale ha violato la citata norma sulla competenza funzionale. – Violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 7 e 15 della direttiva n. 115/08 in tema di rimpatrio dei cittadini non appartenenti all’Ue, i cui principi cardine sono rappresentati dalla preferenza quale misura di rimpatrio ordinaria del c.d. invito alla partenza volontaria e dalla previsione del trattenimento quale modalità esecutiva residuale dell’allontanamento, contornata da precise regole. Il GdP avrebbe, dunque, dovuto rapportare le deduzioni ed eccezioni della ricorrente al quadro normativo di riferimento interpretandolo alla luce della citata normativa comunitaria. – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 1 e 1 bis, per non avere il GdP dato un’interpretazione coerente e ragionevole della richiamata disposizione che, se nel primo comma prevede le ipotesi tassative in cui l’esecuzione dell’espulsione deve avvenire tramite trattenimento nei C.I.E., al comma 1 bis disciplina i casi in cui adottare misure alternative meno invasive, e più rispettose del principio comunitario di gradualità e proporzionalità delle modalità esecutive del rimpatrio. Orbene, nel caso di specie, il GdP avrebbe dovuto escludere la necessità del trattenimento, essendo di fronte a una cittadina straniera facilmente rintracciabile sul territorio nazionale perchè coniugata con cittadino italiano, così come dimostrato dagli clementi, anche documentali, forniti dalla ricorrente (contratto di lavoro, carta d’identità italiana, indirizzo di residenza in provincia di Ferrara…). Occorre preliminarmente rilevare che o “etto del presente giudizio è esclusivamente l’impugnazione del provvedimento di convalida del trattenimento del giudice di pace di Roma del 24 marzo 2014. Non possono conseguentemente essere esaminate censure relative esclusivamente al decreto di espulsione. Il primo motivo di ricorso deve conseguentemente essere esaminato solo per le censure rivolte al predetto provvedimento di convalida. Tali censure riguardano l’abnormità e la manifesta infondatezza dei provvedimenti presupposti senza che i provvedimenti in questione siano stati riprodotti nè per intero nè per le parti rilevanti nel ricorso o allegati mediante produzione documentale. Le censure sono pertanto inammissibili per difetto di specificità. Il secondo motivo è manifestamente infondato dal momento che il provvedimento di convalida consegue inequivocamente ad un decreto di espulsione emesso dal prefetto a seguito di revoca del permesso di soggiorno. La competenza per l’esecuzione dell’espulsione è esclusivamente del giudice di pace, non rientrando la fattispecie in esame nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, citato art. 20, relativo all’allontanamento per motivi di pericolosità sociale. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perchè si limitano a prospettare, in forma del tutto generica, il diritto della cittadina straniera ad ottenere misure di esecuzione dell’espulsione diverse dal trattenimento senza, tuttavia, nulla specificare ed indicare in ordine alla sussistenza delle condizioni sostanziali per fare ricorso ad esse. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”. Il Collegio condivide la relazione depositata osservando in ordine alla memoria: la competenza funzionale in ordine alla convalida è del giudice di pace in quanto la misura del trattenimento segue ad un provvedimento espulsivo, a sua volta derivante dalla sopravvenuta assenza di un titolo di soggiorno per motivi familiari, medio tempore revocato. Ne consegue restraneità alla fattispecie del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 20 e 20 ter, che riguarda la misura dell’allontanamento coattivo del cittadino straniero o del suo familiare per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza e che non consegue come misura attuativa ad un provvedimento espulsivo. In ordine alla censura relativa alla scelta della misura maggiormente coercitiva della libertà personale deve rilevarsi che a parte la prospettazione astratta relativa alla natura eccezionale del trattenimento (o più esattamente dell’accompagnamento coattivo) in concreto nulla viene dedotto in ordine all’assenza dei presupposti di legge che determinano la necessità dell’accompagnamento coattivo medesimo, così come indicati del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4, o che ne giustifichino l’attuazione pratica mediante misure gradate e diverse dal trattenimento come indicato nell’art. 14, comma 1 bis. Il diritto all’unità familiare non rientra nei criteri normativamente previsti per escludere l’accompagnamento coattivo o per adottare misure sostitutive al trattenimento essendo stato già considerato e posto a base de titolo di soggiorno revocato, così soddisfacendo anche i principi CEDU. In conclusione il ricorso deve essere respinto. In manca della parte resistente non si dà luogo a statuizione sulle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA