Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17631 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di PALERMO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VENTURELLA MARIA

RITA giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AMIA SPA in amministrazione straordinaria, (OMISSIS), in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta mandato

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 330/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

21/01/09, depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.;

“1.- Con sentenza n. 331/2009, depositata il 25 febbraio 2009, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale, ha condannato il Comune di Palermo a pagare Euro 55.112,00, oltre interessi, a C.G., in risarcimento dei danni da questo subiti a causa di una caduta provocata dalle condizioni dissestate di un marciapiede cittadino, derivanti da omessa manutenzione. La Corte ha invece respinto la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della s.p.a.

AMIA, alla quale affermava di avere appaltato la manutenzione delle strade.

Il Comune propone ricorso per cassazione.

Resiste la s.p.a. AMIA con controricorso.

2.- L’unico motivo, con cui si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione nel capo in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che solo al Comune spettasse il compito di provvedere alla manutenzione delle strade, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e dell’art. 366 bis cod. proc. civ., quest’ultimo nel testo in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata.

Il ricorrente non ha indicato se sia stato depositato, e come sia contrassegnato fra gli atti di causa, il documento da cui risulta che il Comune aveva affidato all’AMIA la manutenzione delle strade, delegandole tutti i poteri in materia. La mancata produzione dei documenti su cui il ricorso si fonda e la mancata specificazione dei dati che rendono reperibili tali documenti fra gli atti di causa, sì da renderne possibile alla Corte di cassazione il controllo, sono causa di inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Manca poi la formulazione di un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o contraddittoria e l’indicazione delle ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la decisione impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis, cit. (cfr. fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).

Il ricorrente si è limitato ad enunciare apoditticamente che la motivazione è errata e che l’obbligo di manutenzione gravava sull’AMIA, ma non ha richiamato le circostanze che ciò dimostrerebbero e che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare, se non nella generica illustrazione del motivo, che richiama documenti non identificati, quindi non suscettibili di esame ad opera di questa Corte.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti;

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non consentono di disattendere.

Quanto all’applicabilità dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso menziona la delibera comunale che avrebbe disposto l’affidamento all’AMIA della manutenzione (atto che peraltro proviene dal solo Comune e sarebbe comunque inidoneo a dimostrare l’assunzione dell’impegno da parte dell’appaltatrice), ma non specifica come il documento sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti di causa, come pure è prescritto a pena di inammissibilità, conformemente alla giurisprudenza citata nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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