Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17631 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23476-2018 proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI GWS, s.r.l. in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elett.te domic. presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI VISMARA, con

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

VALBETON s.r.l., in liquidazione; G.D., G.S.,

M.S., FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del

legale rappres. p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2975/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/06/2018;77t-1–y

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

(OMISSIS) s.r.l. presentò reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato il suo fallimento, e nel contestare l’insussistenza dei crediti di alcuni dei ricorrenti, rilevò che il maggior debito era venuto meno a seguito della rinuncia del creditore.

Con sentenza emessa il 15.6.18, la Corte d’appello di Milano rigettò il reclamo, osservando che il Tribunale aveva evidenziato la sussistenza di diversi debiti nei confronti dei creditori istanti, dell’Agenzia delle Entrate e della banca popolare di Sondrio, il cui importo complessivo superava la soglia di Euro 30000,00 di cui all’art. 15 L. Fall.

L'(OMISSIS) s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Non si sono costituiti gli intimati.

Diritto

RITENUTO

CHE

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall., nonchè la nullità della sentenza impugnata, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato, ai fini del raggiungimento della soglia di Euro 30000,00, un credito fondato su un decreto ingiuntivo, emesso in favore di uno dei creditori istanti, la cui esecutorietà era stata sospesa, e dunque non certo o esigibile, credito i cui interessi erano stati comunque conteggiati erroneamente in quanto prescritti.

Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non avendo la Corte d’appello correttamente interpretato il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del suddetto decreto ingiuntivo basato -contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale- sulla probabile insussistenza di tale credito contestato.

Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, si palesano per un verso infondati, per altro verso inammissibili. Il giudice di merito, ai fini dell’accertamento circa la ricorrenza nel caso di specie della condizione prevista dall’art. 15 L. Fall., non è tenuto a verificare l’esistenza di un definitivo accertamento giudiziale del credito, nè tantomeno la esecutività del titolo (la norma fa significativamente riferimento all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria prefallimentare), ma è chiamato a compiere un accertamento incidentale della condizione stessa (cfr.Cass.n. 16683/18; n. 26926/17). E ciò la Corte territoriale ha fatto, esponendo puntuali valutazioni cica la sussistenza dei crediti risultanti dagli atti; valutazioni che non possono evidentemente essere oggetto di riesame in questa sede di legittimità, tantomeno sotto il profilo del vizio di motivazione o sotto quello della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non consentendo tali paradigmi normativi a questa Corte, là dove (come nella specie) il fatto controverso sia stato esaminato, un controllo di logicità o completezza della relativa motivazione del provvedimento di merito impugnato (cfr. tra molte Cass.n. 23940/17).

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

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