Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17631 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8741/2014 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. P. DE’

CALBOLI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO DE MARCO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI ED

IPOVEDENTI ONLUS, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO MIGLIORATI giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1600/2013 del TRIBUNALE di PESCARA del

26/03/2014, depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 8741 del 2014 è stata depositata la seguente relazione: “Il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pescara il Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’Unione Italiana dei Ciechi cd Ipovedenti Onlus (d’ora in poi U.I.C.I.) per ottenere la condanna dello stesso Ente alla fornitura dell’ausilio informatico richiesto nell’anno 2007 e cioè una stampante multifunzione, nonchè alcuni accessori richiesti negli anni 2008/2009, ovvero la condanna dell’Ente a corrispondere l’equivalente in denaro occorrente per il loro acquisto, oltre al pagamento di una somma da determinarsi ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento danni per comportamento omissivo dell’Ente. Con sentenza n. 1906 del 27.09.2010 il GdP accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’Ente alla fornitura della stampante multifunzione e di alcuni degli accessori richiesti nei limiti del valore di Euro 1.200,00. Contro la suddetta sentenza proponeva appello dinanzi al Tribunale di Pescara il Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’U.I.C.I.. Proponeva, a sua volta, appello incidentale il B. in relazione agli accessori non riconosciuti dal Giudice di primo grado e alla richiesta di risarcimento danni (implicitamente rigettata in primo grado). Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente l’appello principale e respingeva quello incidentale alla luce delle seguenti considerazioni: – ai sensi della L.R. n. 49 del 1945, art. 1, gli apparecchi Tiflotecnici ed Elettronici particolarmente idonei a favorire ausilio all’istruzione, all’inserimento lavorativo ed all’autonomia dei non vedenti, per poter essere forniti dall’U.I.C.I. “non devono essere compresi nel. Il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pescara il Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti Onlus (d’ora in poi U.I.C.I.) per ottenere la condanna dello stesso Ente alla fornitura dell’ausilio informatico richiesto nell’anno 2007 e cioè una stampante multifunzione, nonchè alcuni accessori richiesti negli anni 2008/2009, ovvero la condanna dell’Ente a corrispondere l’equivalente in denaro occorrente per il loro acquisto, oltre al pagamento di una somma da determinarsi ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento danni per comportamento omissivo dell’Ente. Con sentenza n. 1906 del 27.09.2010 il GdP accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’Ente alla fornitura della stampante multifunzione e di alcuni degli accessori richiesti nei limiti del valore di Euro 1.200,00. Contro la suddetta sentenza proponeva appello dinanzi al Tribunale di Pescara il Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’U.I.C.I.. Proponeva, a sua volta, appello incidentale il B. in relazione agli accessori non riconosciuti dal Giudice di primo grado e alla richiesta di risarcimento danni (implicitamente rigettata in primo grado). Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente l’appello principale e respingeva quello incidentale alla luce delle seguenti considerazioni: – ai sensi della L.R. n. 49 del 1945, art. 1, gli apparecchi tiflotecnici ed elettronici particolarmente idonei a favorire ausilio all’istruzione, all’inserimento lavorativo ed all’autonomia dei non vedenti, per poter essere forniti dall’U.I.C.I. “non devono essere compresi nel nomenclatore tariffario delle protesi” e quindi forniti dalla Usl competente; – nella specie, la stampante richiesta è diversa e più sofisticata di quella espressamente prevista dal nomenclatore ufficiale di cui al D.M. n. 332 del 1999; – la Usl di Chieti ha rifiutato la fornitura richiesta proprio perchè non compresa nel nomenclatore ufficiale; – la deposizione del funzionario della Usl dove veniva precisato che era possibile fornire apparecchi tiflotecnici ed elettronici fuori dal nomenclatore ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 5 D.M. cit., in virtù del criterio di riconducibilità clic consente la fornitura dell’ausilio richiesto nel limite massimo previsto di Euro 700 non doveva portare il giudice di prime cure all’errata conclusione che l’U.I.C.I. fosse comunque tenuta alla fornitura richiesta posto che trattasi di disposizione rivolta all’azienda sanitaria locale; – la disparità di trattamento rispetto ad altri utenti non risulta provata atteso che le testimonianze si riferiscono ad anni diversi; – correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto i seguenti accessori: cassetti estraibili, masterizzatore e casse e non anche le altre apparecchiature richieste, in quanto non accessori, ma espansione del computer concesso dall’U.I.C.I. senza che fossero trascorsi i quattro anni dall’ultima fornitura, come stabilito dalla normativa vigente; – sulla richiesta di risarcimento danni si rileva che l’accoglimento del primo motivo di appello e l’assoluta assenza di indicazioni e prove di quali siano stati i danni subiti impongono il rigetto della domanda del B.. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara proponeva ricorso per cassazione B.N., affidandosi ai seguenti motivi: 1. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene il ricorrente che il Giudice dell’appello abbia mal compreso i termini della vicenda, posto che il B. aveva richiesto una normale stampante multifunzione, non concedibile da nessuna Asl. Sottolinea, inoltre, che la diversità sostanziale dell’apparato richiesto rispetto agli apparecchi dotati di sistema ICR è di impedimento all’utilizzabilità del criterio della riconducibilità previsto dal D.M. n. 332 del 1999, art. 1, comma 5, che prevede la riconducibilità per omogeneità funzionale. Aspetto quest’ultimo chiarito nella missiva della Asl prodotta in primo grado. Lamenta a tal proposito come il giudice del gravame abbia rilevato il mancato deposito del fascicolo di parte omettendo di considerare il principio di acquisizione ed immanenza delle prove (S.U. 28498/2005). Nell’incertezza il Giudice avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria per acquisire il fascicolo mancante. La missiva della Asl è, peraltro, dirimente poichè prova della circostanza che la stampante richiesta non era prevista dal nomenclatore tariffario all’epoca vigente. 2. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Giudice del gravame ritenuto le altre apparecchiature richieste strumenti di espansione del computer anzichè accessori periferici necessari per un uso ottimale dello stesso. 3. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Giudice del gravame erroneamente ritenuto l’omessa motivazione del Gdp di Pescara in ordine alla richiesta risarcitoria del B. un rigetto implicito della stessa ed aver ritenuto il danno subito comunque bagatellare. Sostiene il ricorrente, invero, che dalla mancata fruizione degli accessori sono derivate grandi sofferenze e frustrazioni. Stante, infine, l’impossibilità di provare l’ammontare del danno il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa. Resisteva con controricorso il Consiglio Regionale d’Abruzzo dell’U.I.C.I.. Deve, in via preliminare, rilevarsi l’inammissibilità delle doglianze di parte ricorrente laddove viene lamentato un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo della omessa contraddittoria e/o insufficiente motivazione, notoriamente non più censurabile a seguito della novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, ratione temporis applicabile. Del pari inammissibile è il primo motivo di ricorso, dal momento che lamenta una violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma si risolve in una critica della ricostruzione operata dal giudice di merito che sfugge al sindacato di questa Corte. Il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che il Giudice del gravame non abbia rimesso la causa in istruttoria, soprattutto alla luce del carattere dirimente della missiva della Asl. Manca tuttavia di contestare la ratio decidendi del provvedimento impugnato che accoglie l’appello del Consiglio dell’U.I.C.I. poichè il giudice di primo grado ha applicato una norma riferibile alle sole aziende sanitarie locali. Ne deriva l’assoluta genericità della censura. Si ritiene, allo stesso modo, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso laddove, attraverso un’elencazione di caratteristiche tecniche delle apparecchiature richieste, offre esclusivamente una valutazione alternativa a quella del giudice del merito e non è dato, pertanto, comprendere quale sia la violazione di legge lamentata. Del pari inammissibile il terzo ed ultimo motivo di ricorso relativo alla richiesta risarcitoria ex art. 1226 c.p.c., per radicale difetto di specificità posto che lamenta la mancata liquidazione di non meglio precisate sofferenze e frustrazioni, omettendo di considerare che la decisione del giudice di rigettare l’appello incidentale del Baccelli poggia in primis sulla constatazione dell’accoglimento parziale del gravame del Consiglio Regionale dell’U.I.C.I. e, solo in subordine, sulla mancata prova del danno patito dal ricorrente. Si propone pertanto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1″. Il Collegio condivide la relazione depositata, osservando in ordine alla memoria di parte ricorrente che essa appare rivolta esclusivamente a colpire, peraltro, non con argomenti nuovi, la decisione impugnata senza nulla aggiungere relativamente al contenuto della relazione depositata. In conclusione deve dichiararsi inammissibile il ricorso. Si ritiene di dover applicare il principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in Euro 1500 per compensi, Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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