Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17630 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L.N. ( A.) (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e

difende unitamente a se medesima;

– ricorrente –

e contro

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO – AZIENDA OSPEDALIERA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2486/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 15.12.08, depositata il 30/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. C.L.N. ( A.) ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. della sentenza della Corte di cassazione n. 2486 del 2009, resa sul ricorso per cassazione in via principale proposto da essa deducente contro gli Ospedali Riuniti di Bergamo e su quello incidentale di quest’ultimo nei suoi confronti.

L’intimato non ha resistito al ricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione, di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata e dovendo essere trattato in camera di consiglio ai fini della valutazione preliminare sulla sua ammissibilità (art. 391-bis c.p.c., comma 4), è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata notificata alla ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

3. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. – che si riproduce con l’aggiunta di tre parole e di due virgole in carattere neretto, omesse per errore materiale nell’originale, nonchè la soppressione di una parola fra parentesi quadra, scritta per errore – si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c. (ad esso applicabile ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, avuto riguardo alla data di pronuncia della sentenza impugnata).

Invero, alla pagina sei il ricorso assume che la sentenza impugnata sarebbe affetta da tre errori di fatto.

Passa, quindi, ad illustrare, sotto un’indicazione meramente numerica, non tre ma – a quel che sembra – quattro censure.

L’illustrazione di ognuna di esse non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, a cui applicabilità è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte anche a proposito del ricorso per revocazione: ex multis, si veda Cass. sez. un. n. 26022 del 2008, secondo la quale: “L’art. 366 “bis” cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile anche al ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 “bis” c.p.c. avverso le sentenze della Corte di cassazione (pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del detto D.Lgs.), con la conseguenza che la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ.”. Adde Cass. (ord.) n. 11254 del 2009.

Nella esposizione che segue in ciascuno dei numeri di cui si è detto non si coglie alcunchè che rispetti quanto richiesto dalle Sezioni Unite, sia sotto il profilo della specificazione, sia sotto quello della chiarezza, sia sotto quello della immediatezza di percezione.

Onde il requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c. non appare in alcun modo rispettato.

4. – In ogni caso, assunto il paradigma dell’art. 395 c.p.c., n. 4 entrambe le censure non presentano alcuna parte che sia articolata con espressioni che in qualche modo riproducano il concetto espresso da esso: vanamente si ricercherebbe l’identificazione nel tessuto espositivo delle censure di quale sia stato, in base agli atti ed ai documenti della causa, il fatto supposto dalla sentenza impugnata come esistente, la cui verità sarebbe stata incontestabilmente esclusa ovvero il fatto negato dalla sentenza stessa, la cui verità sarebbe risultata positivamente. Altrettanto vanamente, si ricercherebbe nell’esposizione delle censure la demonstratio (comunque essenziale ai fini dell’articolazione del vizio revocatorio di cui alla citata norma) del non essere stato il fatto punto controverso nel giudizio di cassazione. Ed anzi, per argomentare le censure si fa riferimento ad emergenze degli scritti difensivi e si prospettano determinate interpretazioni della sentenza d’appello all’epoca impugnata: l’una e l’altra circostanza depongono proprio in senso contrario.

Anche – lo si osserva superfluamente – per tali ragioni il ricorso appare inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria della ricorrente muove rilievi del tutto inidonei a superarle, per l’assorbente ragione che si sofferma soltanto sul secondo gradato e superfluo rilievo di inammissibilità, mentre omette di individuare in quale modo il ricorso avrebbe assolto al requisito dell’art. 366-bis c.p.c. nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata nella relazione, cioè si astiene dal dire in quali espressioni dovrebbe identificarsi il quesito di diritto per ciascun motivo. In particolare, nelle argomentazioni che iniziano dalla pagina 3 non si coglie alcuna espressa enunciazione diretta ad individuare in quale parte della esposizione di ciascun motivo si dovrebbe identificare il quesito nei termini di cui alla giurisprudenza ricordata nella relazione.

Peraltro, l’esposizione della memoria in relazione alla seconda ragione di inammissibilità svolge argomentazioni che nuovamente evidenziano una non corretta percezione della nozione di errore di fatto revocatorio per cui è ammessa la revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ma sulle quali non è necessario indugiare, data la superfluità della detta seconda ragione di inammissibilità.

Esclusivamente per ragioni di nomofilachia, il Collegio rileva, comunque, che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che “L’errore di fatto, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, e idoneo a costituire, ai sensi dell’art. 391 – bis c.p.c., motivo di revocazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, deve consistere, al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudizio di merito, nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività. Ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio allorchè si denuncino vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico, come quando si adduca l’esistenza di un errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, – che non costituiscono “fatti” – in quanto tale errore si configura necessariamente non come un errore percettivo, ma come un errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa e interpretativa del giudice.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, in quanto mirante e reintrodurre il “thema decidendum” originario, al fine di sollecitare una revisione del precedente giudizio di legittimità adducendo affermazioni contenute negli atti difensivi come errori di fatto atti a configurare un errore revocatorio)” (Cass. (ord.) n. 11657 del 2006, ex multis).

Parte ricorrente avrebbe dovuto svolgere argomenti diretti a dimostrare che il suo ricorso si confaceva ai principi espressi dalla richiamata giurisprudenza.

Invece, premesso in linea generale che l’esposizione dei motivi revocatori è caratterizzata dalla riproduzione di un passo motivazionale della sentenza di merito impugnata, quindi del passo asseritamente contenente l’errore revocatorio della sentenza qui impugnata e, di seguito, di argomentazioni tendenti ad evidenziare l’erroneità non di una percezione, ma della valutazione, in concreto:

a) il preteso motivo revocatorio di cui al punto 1) di esso, che, pertiene al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da invalidità permanente, dopo avere individuato la motivazione della sentenza impugnata che conterrebbe l’errore revocatorio nell’affermazione (svolta dopo il rilievo che compete alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di riesame in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, la concreta incidenza dell’invalidità permanente sulla capacità di lavoro) che “nè la ricorrente ha evidenziato a tale proposito vizi o illogicità della motivazione”, lo si vorrebbe individuato nella ragione che la sentenza non avrebbe considerato una serie di risultanze di documenti e circostanze indicate nel ricorso per cassazione ordinario (peraltro individuati senza alcuna specificazione di come e perchè fossero stati percepibili in quel ricorso come vizi o illogicità della motivazione), dei quali, però, si imputa alla sentenza impugnata non già la mancata percezione, bensì l’omessa valutazione, con il risultato che non si denuncia un errore di percezione, ma – a tutto voler concedere – di valutazione e, peraltro, rispetto ad un punto controverso sul quale la Corte ebbe a pronunciarsi;

b) il preteso errore revocatorio di cui al punto 2) del ricorso per revocazione, oltre a muoversi nella stessa logica del primo, addirittura imputa alla sentenza impugnata di avere male interpretato la sentenza d’appello impugnata sul punto relativo al danno patrimoniale da invalidità temporanea; l’esposizione del motivo indulge, quindi, a sostenere che il disposto rinvio sarebbe ineseguibile, così evidenziando che il ricorso pretende, in realtà, una revisione del decisum della Corte;

c) il preteso errore revocatorio di cui al punto 3) viene esposto con la prospettazione di una parte della motivazione della sentenza di merito impugnata, di una parte della motivazione della sentenza di legittimità e del motivo di cui quest’ultima non avrebbe tenuto conto: ma anche qui si tratta di censure che attingono ipotetici errori di valutazione e non di percezione. A pagina 15 del ricorso, infatti, nel sestultimo rigo si parla espressamente di valutazioni.

Si ribadisce, dunque, che il ricorso esorbita totalmente dal paradigma di un ricorso per revocazione per errore di fatto.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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