Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17630 del 17/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.17/07/2017), n. 17630
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10665/2012 proposto da:
M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA NADINA HELBIG 30, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA
GIARDI, rappresenta e difesa dall’avvocato MASSIMO DE CESARE, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OMBRONE 12, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROSTELLI, che la
e difende unitamente agli avvocati GAETANO GRANDOLFO, ROBERTO
TANZARIELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5792/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 17/10/2011 r.g.n. 554/2010.
Fatto
RILEVATO
– che con sentenza del 17 ottobre 2011, la Corte d’Appello di Bari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta M.G. nei confronti della ENEL Distribuzione S.p.A., avente ad oggetto la condanna della Società, previa, se del caso, la declaratoria di inefficacia dell’atto di quietanza sottoscritto, alla riliquidazione del TFR su una base di computo comprensiva delle maggiorazioni per lavoro straordinario spettanti per lo svolgimento in via continuativa delle relative prestazioni nel periodo maggio 1981/maggio 1982;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto espressamente dichiarata dal lavoratore nell’atto di quietanza sottoscritto tra le parti la volontà abdicativa del diritto azionato, atto cui andava pertanto riconosciuta natura di atto transattivo non tempestivamente impugnato;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, poi illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.
Diritto
CONSIDERATO
che con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi in una con il vizio di motivazione, la ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non rilevare a carico della Società la mancata eccezione di tardività dell’impugnazione dell’atto di quietanza e, sotto altro profilo, l’erronea interpretazione dell’atto di quietanza, a suo dire, insuscettibile di essere qualificato come atto transattivo implicante una volontà dismissiva del diritto, pur nella nuova formulazione del testo predisposto dalla Società, interpretazione da ritenersi altresì illegittima in quanto fondata su una duplice presunzione, quella della consapevolezza del diritto e quella della consapevolezza della rinuncia al medesimo;
– che il predetto motivo deve ritenersi per un verso inammissibile, atteso che l’interpretazione dell’atto sottoscritto tra le parti, rimessa al giudice del merito, è insindacabile in questa sede ove sorretta da congrua motivazione, come è nel caso di specie, per essere la riconosciuta natura transattiva dell’atto in questione fondata sul riferimento alla clausola in cui espressamente la Società finalizza l’erogazione di una somma lorda all’obiettivo di scongiurare future controversie in ordine al calcolo delle spettanze di fine rapporto e, per altro verso, infondata, in quanto, una volta riconosciuta la natura transattiva dell’atto, la ricorrenza della tempestiva impugnazione dello stesso costituisce condizione di procedibilità dell’azione rilevabile d’ufficio dal giudice a prescindere dall’eccezione di parte.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017