Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17630 del 05/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7278/2014 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 22,

presso lo studio dell’avvocato AGENZIA OMNIA SERVICE 2P SRL,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

temore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

17/06/2013, depositata il 30/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Salvatore Stata difensore del ricorrente che si

riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento con numero di R.G. 7278 del 2014: ” S.S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari il Ministero della Giustizia e il Presidente della Corte d’appello di Cagliari, chiedendo venisse accertata e dichiarata l’inesistenza giuridica di 22 ordinanze con le quali la Corte territoriale aveva deciso su istanze di ricusazione proposte dal ricorrente nei Tribunale penale di Cagliari. Stata sosteneva che le ordinanze fossero insuscettibili di formare il giudicato perchè carenti di giurisdizione e competenza funzionale, atteso che giudici della sezione civile si erano pronunciati in materia penale – ciò che, affermava il ricorrente, concreterebbe un insanabile difetto di giurisdizione. Mette conto segnalare, per ciò che in questa sede ancora interessa, che il ricorrente, con memoria ex art. 183 c.p.c. chiedeva altresì che venisse dichiarato, ex art. 395, n. 6 c.p.c., che le ordinanze fossero effetto di dolo, e pertanto meritevoli di revocazione. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, rilevando che: – contro l’ordinanza che dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione è proponibile solo ricorso per cassazione; – comunque, la domanda era infondata perchè il giudice civile e quello penale sono entrambi magistrati ordinari esercitanti il medesimo potere giurisdizionale, e quindi non era ravvisabile alcun difetto di giurisdizione; – con riferimento alla domanda ex art. 395 c.p.c., n. 6, in sede di precisazione delle conclusioni, S. non aveva richiamato la domanda formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c., motivo per cui tale domanda era da ritenersi abbandonata. S. impugnava la decisione di primo grado innanzi alla Corte d’appello di Cagliari, la quale respingeva il gravame (con sent. 72 del 2013), confermando integralmente la sentenza del Tribunale, anche precisando: – con specifico riguardo alla domanda ex art. 395 c.p.c., n. 6, che essa, in disparte quanto rilevato dal primo Giudice, era comunque inammissibile perchè nuova; – che la distribuzione e assegnazione degli affari all’interno di un ufficio giudiziario della magistratura ordinaria non attiene alla giurisdizione, ma alla competenza interna, e, ai sensi dell’art. 33 c.p.p., non si considera afferente alla capacità del giudice; – che Cass. pen., sez. un., n. 25 del 1999, invocata dall’appellante, non osta al suesposto assunto atteso che, nel caso allora sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la questione riguardava la specialità di uno dei due giudici che si contendevano la giurisdizione (Tribunale Militare, giudice penale speciale), e non, sic et simpliciter, un giudice ordinario penale e un giudice ordinario civile. Contro la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione S.S., affidandosi ai seguenti motivi di ricorso: 1. (art. 360, n. 3) violazione e falsa applicazione art. 183 c.p.c., comma 6 e art. 190 c.p.c.: artt. 395 e 396 c.p.c.; art. 2697 c.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente sostenuto la novità della domanda revocatoria, atteso che era domanda conciata alla principale; e per avere ritenuto che il mancato espresso richiamo a tale memoria, in sede di precisazione delle conclusioni, potesse assolvere il Giudice dal dovere di pronunciarsi su di essa; e per avere erroneamente assunto che l’attore non avrebbe dimostrato il dolo dedotto per le ordinanze della Corte d’appello; 2. (art. 360, n. 4) violazione e falsa applicazione artt. 112 e 132 c.p.c., per non essersi la Corte di appello, che “pur (ha) dato atto ai capo a) riportato nel ricorso della censura relativa alla proponibilità della actio nullitatis quale rimedio sempre esperibile, pronunciata in proposito. Si ritiene, pertanto, che ciò comporti la operatività del principio richiamato” (testualmente è formulato il motivo di ricorso); 3. (art. 360, n. 3) violazione e falsa applicazione art. 43 ord. giudiz. nonchè art. 25 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente aderito alla tesi di cui alla sentenza Cass. civ. sez. un. n. 10959 del 2005, la quale non avrebbe base giuridica; e per avere, pertanto, ritenuto che l’attribuzione della causa al giudice civile piuttosto che al giudice penale non possa comunque integrare difetto di giurisdizione; 4. (art. 360, n. 4) violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale radicalmente ignorato le difese prodotte dal ricorrente le quali avrebbero provato la tesi del difetto di giurisdizione nell’ipotesi di decisione da parte del giudice ordinario civile in luogo del giudice ordinario penale; e per non avere le SS.UU., che erano state investite dei 12 ricorsi decisi con alcune delle ordinanze originariamente impugnate da S., pronunciato sull’eccepito difetto di giurisdizione. Il Ministero ha notificato e depositato controricorso con cui ha chiesto la reiezione dell’impugnazione principale. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente ritenuto che il mancato richiamo, in sede di precisazione delle conclusioni, alla domanda formulata con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, ne comportasse l’implicita dismissione in forza di presunzione di abbandono (tra le altre, vedasi Cass. civ. n. 16840 del 2013, ove si è precisato che “La mancata riproposi;ione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l’abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della pane, in ossequio al principio dispositivo che infirma il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta impressa”). Il secondo motivo è inammissibile perchè aspecifico e carente dei seppur minimi requisiti di precisione e chiarezza. Il terzo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in ragione della censure loro oggetto, sono manifestamente infondati. Infatti, la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte civile ha precisato che “Il giudice civile e il giudice penale, essendo entrambi magistrati ordinati, esercitano l’identico potere giurisdizionale, sicchè una violazione delle norme relative alla ripartizione degli affari civili e penali non pone un problema di difetto di giurisdizione” (Cass. civ., sez. un. n. 10959 del 2005); è appena il caso di segnalare che tale statuizione, ora espressa attraverso il richiamo alla sentenza delle SS.UU. più volte citata negli atti di causa, è stata costantemente confermata da questa Corte (cfr., inter dia, Cass. civ sez. un. nn. 13559 del 2005 e 26298 del 2008). Mette conto segnalare, solo di passata, l’inammissibilità della lagnanza secondo cui le SS.UU. di questa Corte non si sarebbero pronunciate, in sede di pronuncia di alcune delle ordinanza originariamente impugnare dal ricorrente: essa, infatti, non ha ad oggetto la decisione della Corte territoriale. Conseguentemente, qualora si condividano le suesposte considerazioni, si converrà sulla reiezione del ricorso”. Il Collegio condivide integralmente la relazione depositata ed osserva, in ordine alla memoria, che nella relazione si trova una risposta puntuale a tutte le censure contenute in ricorso ancorchè con una soluzione del tutto opposta a quella prospettata, tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali ritenuti fondatamente pertinenti. In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del contro ricorrente da liquidarsi in Euro 5000 per compensi; Euro 200 per spese oltre accessori di legge.

Si dà atto che sussistono le condizioni di legge per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento a carico del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA