Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1763 del 28/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1763 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 9406-2010 proposto da:
VASSALLO GINO VSSGNI73E21A783H, nella sua qualità di
titolare dell’AUTOSCUOLA PILOTA elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio
dell’avvocato CAPORALE ANTONIO MICHELE, che lo
rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

GHIRARDINI ROSA MARIA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ABBATI

MARCO

BBTMRC68C27G337M,

ABBATI

SILVIA

BBTSLV62P67G337E, elettivamente domiciliati in ROMA,

1

Data pubblicazione: 28/01/2014

VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato
STORACE FRANCESCO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MENONI RENZO giusta delega in
atti;
– controricorrenti

di BOLOGNA, depositata il 01/10/2009, R.G.N. 85/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato ANTONIO MICHELE CAPORALE;
udito l’Avvocato FRANCESCA PAULUCCI BAROUKH per
delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 460/2009 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Gino Vassallo, conduttore di locali adibiti ad autoscuola, ha
convenuto davanti al Tribunale di Parma i locatori, Silvia e
Marco Abbati, chiedendo il pagamento dell’indennità di
avviamento a seguito della disdetta del contratto di

scadenza del 31 marzo 2006.
Gli Abbati hanno resistito alla domanda, eccependo che fin dal
2004 il Vassallo aveva spostato la sua attività in due locali
contigui, che aveva acquistato in proprietà, lasciando
inutilizzato l’immobile in locazione al solo scopo di far
valere il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento
commerciale, di cui all’art. 34 legge 27 luglio 1978 n. 392.
Esperita l’istruttoria anche tramite prove testimoniali, il
Tribunale di Parma ha accolto la domanda attrice, condannando
i convenuti a pagare la somma di C 10.371,60 oltre interessi a
titolo di indennità per la perdita dell’avviamento
commerciale.
Proposto appello dagli Abbati, a cui ha resistito l’appellato,
con sentenza 3 aprile – 1 ° ottobre 2009 n. 460 la Corte di
appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado,
ha negato al conduttore il diritto all’indennità.
Il Vassallo propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resistono gli intimati con controricorso.
Motivi della decisione

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locazione, comunicatagli dagli stessi il 25 marzo 2005 per la

1.- La Corte di appello ha tratto argomento a giustificazione
del rigetto della domanda di pagamento dell’indennità dalla
circostanza che è stato documentato in causa che il 20.11.2002
il Vassallo ebbe a comunicare alla Provincia di Parma di voler
trasferire tutta l’attività dell’Autoscuola in due vani ad uso

proprietà; che il 24 maggio 2004 la Provincia di Parma ha
concesso la richiesta autorizzazione al mutamento della sede,
richiedendo al Vassallo la consegna della precedente
autorizzazione, relativa ai locali condotti in locazione; che
le deposizioni testimoniali hanno confermato che fin dal 24
maggio 2004 tutta l’attività dell’autoscuola era stata
trasferita nei nuovi locali, indirizzandovi i clienti tramite
apposito cartello all’ingresso della vecchia sede.
Ne ha dedotto che, alla data della disdetta, i locali condotti
in locazione non erano più utilizzati; che il conduttore ha
omesso di informarne i locatori solo per potersi
avvantaggiare dell’indennità di avviamento, e che il diritto
non può essergli riconosciuto.
2.- Con il primo e il secondo motivo – che possono essere
congiuntamente esaminati perché connessi – il ricorrente
denuncia violazione degli art. 34 e 35 legge 27 luglio 1978 n.
392,

2697

cod.

civ.,

nonché

omessa,

insufficiente

contraddittoria motivazione, sul rilievo che il diritto

o
di

percepire l’indennità a compenso della perdita dell’avviamento
commerciale spetta al conduttore in ogni caso in cui il
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negozio, contigui all’attuale sede, che aveva acquistato in

rapporto locativo venga a cessare per recesso del locatore,
restando irrilevante la circostanza che il conduttore
estromesso abbia in ipotesi cessato la sua attività.
Assume di avere comunque continuato ad utilizzare i vani
locati, svolgendovi le attività didattiche ed altre attività

locali, ad essa contigui, la sede ufficiale e censura la
sentenza impugnata, che avrebbe ingiustificatamente disatteso
le prove testimoniali acquisite sul punto.
3.- I motivi non sono fondati.
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui
agli art. 34 e 35 legge n. 392/1978, cit., deve essere
corrisposta in ogni caso di cessazione del rapporto per
disdetta del locatore, sempre che alla data della cessazione
permangano i requisiti a cui le citate norme di legge
subordinano la corresponsione dell’indennità: che permanga,
cioè, non tanto l’utilizzazione di fatto del bene da parte del
locatore, quanto il suo diritto di continuare a svolgervi
l’attività prevista dal contratto di locazione, ed in
particolare un’attività che comporti il contatto con il
pubblico degli utenti e dei consumatori.
Nella specie la Corte di appello ha accertato che il Vassallo
aveva ufficialmente chiesto all’amministrazione provinciale
l’autorizzazione a spostare la sede dell’autoscuola dai vani
locati a quelli nuovi, da lui acquistati; che tale
autorizzazione ha ottenuto, e che ha contemporaneamente
5

accessorie dell’autoscuola, pur avendo trasferito nei nuovi

restituito

la

precedente

autorizzazione,

relativa

all’esercizio dell’attività nei vani di proprietà degli
Abbati.
Non si è trattato, cioè, di un ampliamento della sede
originaria fino a comprendere i nuovi locali acquistati, ma

contratto di locazione ad altro luogo, separato e diverso:
tanto diverso (pur se probabilmente contiguo) che lo
spostamento

ha

autorizzazione
precedente.

richiesto

il

amministrativa

e

rilascio
la

di

restituzione

apposita
della

(Donde anche il divieto di continuare ad

esercitarvi la precedente attività).
Ne consegue che, dalla medesima data, nei vani locati è
ufficialmente cessata l’attività dell’autoscuola e così anche
il protrarsi del contatto diretto con il pubblico, a cui è
condizionato il diritto al pagamento dell’indennità
sostitutiva dell’avviamento.
4.- Con il terzo motivo il

ricorrente denuncia violazione

degli art. 91 e 112 cod. proc. civ., e carenza assoluta di
motivazione, sul rilievo che la Corte di appello lo ha
indirettamente condannato due volte al pagamento delle spese
di primo grado.
Lo ha infatti condannato a restituire ai locatori la somma di
15.510,83, oltre agli interessi, somma che i locatori gli
avevano corrisposto in esecuzione della sentenza di primo
grado e che era comprensiva dell’indennità di avviamento e di
6

dello spostamento ufficiale dell’attività oggetto del

C 4.620,51 in rimborso delle spese legali e di registro di
primo grado; e lo ha poi condannato ancora al pagamento delle
spese processuali del doppio grado, fra cui C 3.628,26 in
relazione al giudizio di primo grado.
Assume che, con la restituzione di C 15.510,83, egli ha già

4.1.- Il motivo non è fondato e si fonda su di un equivoco.
La somma pagata dagli Abbati in esecuzione della sentenza del
Tribunale comprende le spese processuali sostenute dal
Vassallo, che il Tribunale aveva posto a loro carico, essendo
essi risultati soccombenti.
A seguito della sentenza di appello soccombente è solo il
Vassallo, sicché deve restituire quanto ha ricevuto per
l’indennità di avviamento e per le sue personali spese
giudiziali di primo grado – alla cui restituzione non ha
diritto – mentre deve rimborsare alle controparti le spese da
essi sostenute per il primo e per il secondo grado, come ha
correttamente disposto la Corte di appello.
5.- Il ricorso deve essere rigettato.
6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate complessivamente in C 2.200,00, di cui C

7

corrisposto il rimborso delle spese di primo grado.

200,00 per esborsi ed

2.000,00 per compensi; oltre agli

accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013
Il Presidente

L’ E

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