Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1763 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9174/2018 proposto da:

EOS S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO BANCHINI, ALESSANDRO DE RUBERTIS;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1383/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/01/2018 r.g.n. 686/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 3.1.2018, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di EOS s.r.l. volta a fruire del beneficio dello sgravio contributivo di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, in relazione a taluni lavoratori assunti dalle liste di mobilità per esservi stati collocati dal fallimento di (OMISSIS) s.r.l., da cui essa aveva acquistato un ramo d’azienda a seguito di procedura di competitività;

che avverso tale pronuncia EOS s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e L. n. 223 del 1991, art. 8, per avere la Corte di merito ritenuto che l’acquisto del ramo d’azienda in esito alla procedura di competitività avesse concretato un vero e proprio trasferimento d’azienda, in virtù del quale l’assunzione (rectius, riattivazione del rapporto di lavoro) dei lavoratori per i quali era stato chiesto lo sgravio doveva reputarsi dovuta;

che, al riguardo, questa Corte ha consolidato il principio di diritto secondo cui la L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, nel concedere il beneficio della decontribuzione al datore di lavoro che, “senza esservi tenuto ai sensi del comma 1”, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, prevede che l’agevolazione non competa solo qualora chi assume i lavoratori in mobilità vi sia tenuto in forza del diritto di precedenza nell’assunzione dei lavoratori licenziati presso la medesima azienda (Cass. n. 14247 del 2012, cit. nel ricorso per cassazione);

che, nondimeno, nell’enunciare l’anzidetto principio, questa Corte ha precisato che occorre pur sempre che il trasferimento d’azienda non si risolva in un’operazione puramente fittizia preordinata all’indebita fruizione del beneficio, solo in questo caso potendo effettivamente dirsi che il cessionario che assume i lavoratori collocati in mobilità dal cedente non sarebbe tenuto all’obbligo di precedenza nelle assunzioni di cui della L. n. 223 del 1991, art. 8, citato comma 1 (così ancora Cass. n. 14247 del 2012, cit., che richiama all’uopo Cass. nn. 17071 del 2007 e 16444 del 2003);

che, conseguentemente, si è chiarito che il diritto all’agevolazione presuppone non soltanto l’assenza di un obbligo di assunzione, ma altresì la creazione di nuovi posti per esigenze proprie dell’azienda subentrante, onde l’agevolazione medesima non compete nelle ipotesi di automatico trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato che siano esistenti al momento della cessione, effettuato ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, in capo al cessionario (Cass. n. 17838 del 2015);

che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che l’odierna ricorrente non avrebbe diritto all’agevolazione per non aver assolto “all’onere probatorio a suo carico diretto a dimostrare che l’assunzione del personale già dipendente della dante causa rispondeva a reali esigenze economiche”, tanto più rilevante in considerazione del fatto che il complesso produttivo originario era rimasto “invariat(o)” (così la sentenza impugnata, pag. 9 della motivazione);

che, rispetto a tale ratio decidendi, risulta del tutto estraneo il motivo di censura volto a denunciare il mancato riconoscimento dello sgravio pur a fronte di una cessione d’azienda, onde non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017);

che a diverse conclusioni avrebbe potuto pervenirsi solo a seguito di una censura (ma ex art. 360 c.p.c., n. 5) del giudizio di fatto condotto dalla Corte territoriale in merito al mancato assolvimento dell’onere della prova, ciò che nel ricorso per cassazione non è dato riscontrare;

che è appena il caso di precisare che non potrebbe all’uopo attribuirsi rilievo alla pregressa cessazione dei rapporti facenti capo ai lavoratori successivamente riassunti, su cui pure insiste parte ricorrente richiamando Cass. n. 2747 del 2016, dal momento che il principio secondo cui il consolidamento del licenziamento per mancata tempestiva impugnazione esclude il diritto del lavoratore licenziato al trasferimento ex art. 2112 c.c., vale esclusivamente nei rapporti tra lavoratore licenziato ed azienda cessionaria, ma non può certo valere di per sè solo ad attribuire a quest’ultima il diritto allo sgravio L. n. 223 del 1991, ex art. 8, non essendo il rapporto contributivo disponibile dalle parti private in considerazione delle finalità pubbliche della disciplina e delle sue refluenze sul bilancio pubblico;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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