Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1763 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1763 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 19609-2013 proposto da:
VINDIGNI

GIUSEPPE

C.F.

VNDGPP79L12M088A,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE
AMEDEO N. 221, presso la SEGRETERIA NAZIONALE
CONFSAL-COMUNICAZIONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNA COGO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3186

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domicìliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

Data pubblicazione: 24/01/2018

in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 854/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 07/08/2012 R.G.N.

1746/2006.

Rg.n.19609/2013
RILEVATO
Che la Corte di Appello di Catania

ha confermato la sentenza del Tribunale di

Ragusa nella parte in cui aveva respinto la domanda di Giuseppe Vindigni diretta a
far accertare la legittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste
Italiane spa, per ragioni “di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di

servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Sicilia, assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro dal 2.1.2003 al 31.3.2003”.
Che la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere di specificazione della causale
sostitutiva in considerazione dell’ambito aziendale complesso quale quello della società
datrice di lavoro, riportandosi all’orientamento espresso da questa Corte in particolare
con le sentenze n.1576 e n.1577 del 2010 e rilevando poi che la società aveva assolto
l’onere probatorio a suo carico posto, avendo prodotto documentazione relativa alle
sostituzioni effettuate dal Vidigni, fornendo i dati tra il numero di giornate di assenza
del personale a tempo indeterminato per malattia , ferie, infortunio e il numero dei
contratti a termine stipulati nel periodo in considerazione, dati valutati dal CTU
nominato in grado di appello.
Che avverso tale sentenza il Vindigni ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ai
quali ha opposto difese Poste spa con controricorso.
Che entrambe la parti hanno depositato memorie ai sensi degli artt.378 e 380 bis
C.p. C.

CONSIDERATO
Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1) la violazione e falsa applicazione , in
relazione all’art.360 comma 1 n.3 C.P.C., dell’ art. 1 del Dlgs n.368/2001 e
dell’art.2967 c.c., o,tre che degli art.115 e 116 c.p.c, anche con riferimento alla
ammissione delle prove, quindi omessa e insufficiente motivazione in relazione
all’art.360 c.1.n.5 c.p.c., in ordine a punto controverso e decisivo. La corte territoriale
non avrebbe considerato che l’organico dell’ufficio postale Vittoria dove era stato
destinato il lavoratore era composto di 24 zone, ma con presenza in organico di soli

provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area operativa e addetto al

22 portalettere, con carenza anche di addetti al centro scorta di cinque unità, così che
tale carenza di organico non era di natura temporanea , bensì strutturale, essendo
stato infatti utilizzato illVindigni sempre presso la zona 11 , priva da molto tempo di
titolare. Ciò determinava,a dire del ricorrente, l’irrilevanza del raffronto tra le assenze
dei lavoratori con rapporto a tempo indeterminato e numero di lavoratori a termine,
perché il raffronto avrebbe presupposto una situazione organizzativa normale ad
organico completo.2) la violazione e falsa applicazione , in relazione all’art.360

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai
sensi dell’art.360 c.1.n.5 c.p.c. per avere la Corte ritenuto erroneamente che anche le
ferie rientrano fra le ipotesi di assenza con conservazione del posto. 3) la violazione e
falsa applicazione , in relazione all’art.360 comma 1 n.3 C.P.C., degli artt.115,116,
345,416, 420,c.p.c. e dell’art.2697 c.c., oltre che omessa , insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai
sensi dell’art.360 c.1.n.5 c.p.c.. La corte non avrebbe considerato le contestazioni
formulate alla CTU con le note difensive in cui si evidenziavano tutti gli errori effettuati
dal CTU nel calcolare le giornate di assenza del personale sostituito nel periodo in
considerazione , sia con riferimento al numero che alla tipologia delle stesse assenze
e senza quindi rilevare il numero maggiore di giornate lavorate rispetto a quelle di
assenza dei lavoratori stabili.
Che i motivi, connessi e pertanto

esaminabili congiuntamente, sono in parte

inammissibili e in parte infondati. Il ricorrente infatti prospetta la medesima censura
sia come vizio di violazione di legge, sia come vizio motivazionale, che hanno profili
tuttavia non compatibili. Ed infatti la violazione di legge presuppone accertati gli
elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere che la norma è stata violata o
falsamente applicata, mentre con il vizio di motivazione si intende rimettere in
discussione proprio gli elementi di fatto ( cfr per tutte Cass.n.7394/2010,
Cass.n.19443/2011).Ciò che il ricorrente lamenta è in realtà il percorso motivazionale
della corte territoriale nell’esaminare gli elementi di fatto, che viene ritenuto viziato.
Che comunque i motivi sono infondati. Questa corte ha più volte statuito che il datore
di lavoro ha l’onere di specificare nel contratto scritto e dunque nella causale ivi
indicata le ragioni obiettive – esigenze tecniche , organizzative e sostitutive – che
giustificano l’assunzione , essendo poi compito del giudice di merito accertare la
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comma 1 n.3 C.P.C., degli artt.1362 e ss ed anche omessa , insufficiente e

sussistenza di dette ragioni , valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro ( cfr
per tutte Cass..n.2680/2015) e che se è vero che la causale sostitutiva comporta per
il datore di lavoro l’obbligo di utilizzare il lavoratore esclusivamente nell’ambito della
specifica ragione indicata nella causale ed in stretto collegamento con la stessa ( Cfr
cass. n.208/2015), il datore di lavoro ben può utilizzare il lavoratore in un insieme di
sostituzioni successive per scorrimento, ciò rientrando nell’ambito del potere

Che, quindi, ciò che il datore di lavoro ha l’onere di provare è l’esistenza delle ragioni
sostitutive nel periodo di vigenza del contratto a termine – e della relativa eventuale
proroga-. La prova dell’esigenza di sostituzione del personale temporaneamente
assente rende pertanto irrilevante la circostanza dell’eventuale concomitante esistenza
di scoperture di organico.
Che inoltre le ragioni sostitutive certamente possono riferirsi anche alle assenze per
ferie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, atteso che l’esigenza
sostitutiva non è necessariamente collegata soltanto ad eventi di natura occasionale e
non prevedibile.
Che infine non può trovare accoglimento neanche il terzo motivo di gravame . La
Corte territoriale ha fatto riferimento alla CTU precisando che dall’esame peritale era
emerso un numero di giornate di assenze del personale a tempo indeterminato
leggermente superiore (436) alle giornate di lavoro dei lavoratori a termine (422),
con sostanziale omogeneità tra i due dati. Tali dati , numericamente non evidenziati
in sentenza , si ricavano dal riepilogo dell’elaborato peritale trascritto in ricorso. La
Corte ha posto a fondamento del suo convincimento la consulenza tecnica, facendo
riferimento alle conclusioni cui la stessa era giunta nel calcolo effettuato. Come
precisato dal controricorrente le note critiche alla CTU, da parte dell’ odierna
ricorrente, sono state depositate tardivamente rispetto al termine concesso dalla
corte territoriale, che pertanto correttamente non le ha esaminate.
Che, conclusivamente, la motivazione della corte catanese non è sindacabile in
questa sede di legittimità, stante il ragionamento logico giuridico non suscettibile di
censura in termini di vizi motivazionali ed il ricorso deve quindi essere respinto, con

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organizzativo dell’imprenditore ( cfr Cass. n. 20647/2017 ).

condanna del ricorrente, soccombente , alla rifusione delle spese del grado, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .
Così deciso nell’ Adunanza Camerale del 12.72017.

professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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