Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1763 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27708/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIALE DELLA PREVIDEZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONI DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVATOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONI SARDEGNA;

SAN LORENZO COOPERATIVA SOCIALE A RL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 497/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

4/12/2013, depositata l’11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Antonietta Coretti (delega verbale avvocato Antonino

Sgroi) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 497/2013 la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda della San Lorenzo Cooperativa sociale a r.l. intesa all’accertamento dell’insussistenza del credito, per contributi e somme aggiuntive, vantato dall’INPS sulla base di quattro verbali ispettivi.

La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività del ricorso in appello depositato dall’INPS in data 10.10.2011 e quindi quando era già scaduto il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., comma 1, dalla notificazione all’istituto previdenziale della sentenza di primo grado avvenuta in data 2 agosto 2011.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS, anche quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, sulla base di un unico motivo la (S.C.C.I. s.p.a.). Ritualmente evocata in giudizio la Cooperativa è rimasta intimata. La Regione Sardegna, contumace nel giudizio di appello, nei confronti in relazione alla quale era stata disposta alla precedente udienza l’integrazione del contraddittorio, è rimasta anch’essa intimata.

Il Consigliere relatore ha formulato proposta di accoglimento del ricorso dell’INPS.

Il Collegio, verificato che parte ricorrente ha ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Sardegna, ritiene di condividere la proposta del relatore.

Si premette che con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale ha denunziato falsa applicazione degli artt. 170 e 325 c.p.c., nonchè violazione degli artt. 170 e 327 c.p.c.. Ha dedotto la inidoneità della notificazione della sentenza di primo grado a determinare il decorso del termine breve di impugnazione in quanto non effettuata nei confronti del procuratore indicato dall’istituto in primo grado.

Il motivo è manifestamente fondato.

Dall’esame degli atti di causa si evince che in primo grado l’INPS era rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Falqui Cao ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale della sede provinciale dell’ente, in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 1.

La notificazione della sentenza di primo grado è stata effettuata “all’INPS, presso lo studio legale del medesimo istituto, presso il suo legale rappresentante con studio in Cagliari, Viale Regina Margherita”, e non quindi presso il procuratore costituito.

Questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di notifiche effettuate all’INPS che la notifica della sentenza avvenuta, in violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., nei confronti della parte personalmente, invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n. 7527 del 2010, n. 8714 del 2009; n. 5924 del 2006).

In base alla condivisibile giurisprudenza sopra richiamata la notifica della sentenza di primo grado, in quanto effettuata alla parte personalmente e non all’Avv. Maurizio Falqui Cao, procuratore dell’INPS costituito in primo grado, era inidonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione cui all’art. 325 c.p.c., comma 1.

L’appello dell’INPS avverso la decisione di primo grado risulta, pertanto, tempestivo in quanto depositato entro il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.(nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009).

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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