Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17629 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. III, 29/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE POLICLINICO UNIVERSITARIO “A.

GEMELLI” ((OMISSIS)) in persona del Rettore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio

dell’avvocato LIBERATORE ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., CAPITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1558/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Simona Rendina (delega avvocato Roberto Liberatore),

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che

aderisce alla relazione.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha proposto ricorso per cassazione notificato a Capitalia s.p.a. e V.A. avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1558 depositata il 26.1.2009. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 287 c.p.c. Omessa, sufficiente motivazione in ordine a fatto decisivo.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 545, 547, 548, 549, in relazione all’art. 2732 c.c., nonchè omessa sufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto decisivo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69. Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. , poichè non sono formulati i quesiti di diritto. Il profilo di doglianza, qualificato come vizio motivazionale, poichè non attiene alla ricostruzione fattuale ma alla pretesa non corretta applicazione delle predette norme, in effetti si risolve in un vizio della motivazione giudica della sentenza, e quindi rientrante nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non n. 5 “.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle osservazioni mosse nella memorie della parte ricorrente;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali, non essendosi costituiti gli intimati;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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