Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17628 del 28/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 28/07/2010), n.17628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4643-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUADAGNI SIMONETTA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.G., B.S., R.L. O L.,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEL FANTE N. 2, presso lo

studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 82/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/01/2006 r.g.n. 470/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega SIMONETTA GUADAGNI;

udito l’Avvocato GIUSEPPA CANNIZZARO per delega ACCIAI COSTANZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità per i

conciliati, rigetto per il resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 27 gennaio 2006 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola del termine apposta ai contratti di lavoro stipulati da B.S., R.L. e D.P.G. con la società, e la conseguente trasformazione dei singoli rapporti in quelli di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere rispettivamente dal 16 marzo 2001 per la prima, dal 7 giugno 2001 per la seconda e dal 1 marzo 2000 per la terza; ha inoltre condannato la società a corrispondere alle lavoratrici le retribuzioni maturate dalla data della costituzione in mora (16 gennaio 2002) fino alla riammissione in servizio.

La Corte di merito è pervenuta a queste conclusioni, avendo accertato che l’assunzione della D.P., stipulata nel (OMISSIS), era stata giustificata con il richiamo alla causale individuata dalla contrattazione collettiva del settembre 1997, attuativa di quanto stabilito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 per far fronte alle esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

Essendo l’assunzione per tali ipotesi legittimata dalla contrattazione collettiva fino al 30 aprile 1998, data di scadenza della proroga per l’esercizio della facoltà per l’azienda di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze, il termine era stato illegittimamente apposto al contratto concernente la D.P..

Riguardo alle altre due, la Corte territoriale ha concluso per l’illegittimità della clausola del termine apposta ai loro contratti, stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001, non essendo stata indicata dall’azienda alcuna specifica causale che avesse consentito di ricollegare eziologicamente l’assunzione con le esigenze di carattere straordinario a processi di riorganizzazione e questioni connesse.

Il giudice del gravame ha poi determinato il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora della società, effettuata dalle lavoratrici con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro di Lucca, contenente anche la loro offerta di riprendere il lavoro, La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Poste Italiane, con ricorso basato su due motivi, cui le intimate hanno resistito con controricorso.

La società ha depositato copia dei verbali delle conciliazione sindacali intervenute con la B. e la R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti di B.S. e R.L., risultando dai verbali di conciliazione, di eguale contenuto, che esse hanno transatto la lite con la società, impegnandosi a definire le controversie in corso, “in coerenza” con la conciliazione raggiunta.

Questa da luogo alla cessazione della materia del contendere tra le suddette parti, con il conseguente venir meno dell’interesse alla decisione dell’impugnazione, e si devono compensare fra le indicate lavoratrici e la società Poste Italiane le spese del presente giudizio di cassazione, ricorrendo giusti motivi in considerazione dell’accordo raggiunto.

Poste Italiane nei due motivi di ricorso denuncia vizio di motivazione e, nel primo motivo, anche violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e ss.

cod. civ.. Trattando unitariamente i due mezzi di annullamento e per la parte che riguarda la D.P., nei confronti della quale permane la controversia, la società deduce che la Corte territoriale si è soffermata soltanto sul dato letterale degli accordi successivi a quello del 25 settembre 1997, ed ha ritenuto l’esistenza di un limite temporale, fino al 30 aprile 1998, per l’esercizio da parte dell’azienda della facoltà di procedere ad assunzioni di lavoratori a termine, ma così ha finito per introdurre un ulteriore elemento non previsto dalle parti contrattuali; aggiunge che quegli accordi successivi non hanno natura negoziale, bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale all’epoca in atto.

Lamenta, inoltre, la ricorrente che il giudice del merito ha motivato in maniera piuttosto generica il mancato accoglimento dell’eccezione formulata in ordine alla detrazione di quanto ricevuto dalla lavoratrice a titolo retributivo, rigettando la richiesta volta ad ottenere, ex art. 210 cod. proc. civ., l’esibizione della documentazione (libretto di lavoro e buste paga) al fine di consentire la determinazione degli eventuali corrispettivi percepiti dalla stessa per attività lavorative alle dipendenze di terzi.

Le censure sono infondate. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha confermato le pronunce dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra citato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione), dopo il 30 aprile 1998, e tale interpretazione è stata poi convalidata anche da quella elaborata dopo l’entrata in vigore della riforma del processo di cassazione introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che nel consentire il ricorso per cassazione “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” (art. 360 c.p.c., n. 3), affida a questa Corte l’esegesi delle disposizioni dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane.

Richiamato quanto già affermato circa la configurabilità, in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 di una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati nell’individuazione di nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, e premesso altresì che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito del distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e del successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, nel senso che con tali accordi le parti avevano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che, per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione, l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. Si è in particolare osservato che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Infine, questa Corte ha ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed invero, ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la conclusione affermata dal giudice del merito è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, va confermata la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla società Poste Italiane con la D.P. il (OMISSIS).

Quanto alla censura di vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata tenuto conto dell’aliunde perceptum e per non avere spiegato le ragioni in base alle quali aveva disatteso la richiesta di ordine di esibizione della documentazione indicata, si deve osservare che la Corte di merito ha precisato di non aver potuto operare alcuna detrazione in mancanza di qualsiasi allegazione e prova della circostanza che la lavoratrice, dopo che si era messa a disposizione della società, avesse lavorato presso terzi, sottolineando la genericità dell’eccezione sollevata dalla parte e la mancanza della deduzione di qualsiasi elemento utile in proposito.

E’ questa una motivazione congrua ed immune da errori, in quanto conforme ai principi più volte affermati da questa Corte sulla necessità della rituale acquisizione dell’allegazione e della prova dell’aliunde perceptum, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro, in quanto oggetto di eccezione in senso lato (cfr.

Cass. 20 giugno 2006 n. 14131, 10 agosto 2007 n. 17606, S.U. 3 febbraio 1998 n. 1099). Nè, d’altra parte, in mancanza delle suddette allegazioni e prove la società può utilmente dolersi del rigetto della richiesta di ordine di esibizione: si deve infatti rilevare che l’esibizione di documenti non può essere domandata a fini meramente esplorativi (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943) e, come ha precisato questa Corte sempre in tema di dimostrazione dell’aliunde perceptum (v. sentenza 23 febbraio 2010 n. 4375), il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella fattispecie esaminata dalla pronuncia ora citata, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poichè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile diversamente e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Nei confronti della D.P. il ricorso va perciò rigettato, e la società in applicazione del criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere alla stessa le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di B. S. e di R.L., e lo rigetta quanto a D.P. G.; condanna Poste Italiane al pagamento, in favore della D. P., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 14,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, iv.a. e c.p.a.; compensa integralmente quelle concernenti le prime due resistenti e la società.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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