Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17628 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 25/08/2020), n.17628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6281-2019 R.G. proposto da:

ALTERNATIVA/RIFORMATORI PER L’EUROPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL BABUINO 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA

BAGIANTI, PAOLO DE CATERINI;

– ricorrente –

contro

D.P.A., M.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MERULANA 99, presso il proprio studio, rappresentati e

difesi da se medesimi;

– resistenti –

contro

ITALIA DEI VALORI, C.G.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di ROMA, depositato il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

inammissibile o in subordine rigetti il regolamento di competenza,

con le conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Alternativa/Riformatori per l’Europa, nuovo nome di Gruppo Occhetto – Riformatori per l’Ulivo ha proposto regolamento di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., nei confronti dell’ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 10 gennaio 2019, con la quale il processo (rubricato al n. 49912/2017) – avente ad oggetto l’opposizione proposta da d.P.A. e M.S. avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), emesso dallo stesso Tribunale nei confronti dei medesimi, per il pagamento della somma di Euro 2.694.001,60 a favore dell’associazione ricorrente – è stato sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;

il Tribunale ha, invero, ritenuto necessario attendere l’esito dell’appello proposto da Alternativa/Riformatori per l’Europa nei confronti della sentenza n. 5239/2018 – depositata il 12 marzo 2018, ed emessa all’esito del diverso giudizio n. 66907/2014 – con la quale il Tribunale di Roma – sebbene la predetta opposizione al decreto ingiuntivo n. (OMISSIS) fosse iscritta a ruolo nel suindicato procedimento n. 49912/2017, affidato a diverso giudice – ha revocato, sia il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), oggetto effettivo ed unico di quel procedimento, sia il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), in ordine al quale l’estensore della predetta sentenza era sfornito di potestas iudicandi;

hanno depositato memorie difensive, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c., D.P.A. e M.S., nonchè il Gruppo Occhetto Riformatori per l’Ulivo;

Ritenuto che:

in via pregiudiziale, vada disattesa l’eccezione – proposta dal D.P. e dalla M. – di inammissibilità dell’istanza di regolamento, poichè proposta da un soggetto ( V.C.) privo di un valido titolo di amministratore dell’associazione ricorrente, già rappresentata in giudizio da C.G.;

invero, i soggetti succedutisi nella rappresentanza dell’ente hanno assunto – con riferimento alla specifica e limitata materia del contendere propria del regolamento di competenza, e fatta salva ogni diversa valutazione operabile in sede giurisdizionale di merito conclusioni conformi, sicchè la questione di legittimazione non viene ad assumere rilievo autonomo in questa sede;

nel merito, la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c. abbia lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicchè può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico (Cass., 15/05/2019, n. 12999; Cass., 16/03/2016, n. 5229).

Diritto

CONSIDERATO

che:

nel caso concreto, siffatto rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico non può ritenersi sussistente, avendo il giudizio – che si assume dal Tribunale pregiudicante rispetto all’altro – ad oggetto, com’è incontroverso tra le parti, esclusivamente la declaratoria di nullità della sentenza n. 5239/2018, nella parte in cui ha deciso – in difetto di potestas iudicandi del giudice monocratico estensore anche l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), revocandolo, di talchè la decisione su tale giudizio verrebbe esclusivamente ad eliminare la suddetta parte di detta sentenza, non risolvendo alcuna questione pregiudiziale rispetto al secondo giudizio; la mancata riunione dei due diversi procedimenti da parte del giudice della decisione impugnata e la concorde richiesta delle parti, nel giudizio di appello alla sentenza n. 5239/2018, di annullamento parziale di detta sentenza, risulta, peraltro, dalla stessa memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., depositata da D.P.A. e M.S.;

la pronuncia su tale appello – in relazione alla quale le parti hanno proposto concordi conclusioni, chiedendo entrambe l’eliminazione della parte di sentenza in relazione alla quale il giudice era sfornito di potestas iudicandi, trattandosi di una decisione giuridicamente inesistente – non risolve, pertanto, in alcun modo una questione pregiudiziale al secondo giudizio e, pertanto, non può in alcun modo profilarsi, nella specie, un conflitto di giudicati;

invero, la sentenza affetta da giuridica inesistenza non ha attitudine alcuna al passaggio in cosa giudicata, trattandosi di un provvedimento che può essere posto nel nulla in qualsiasi tempo con un’autonoma azione di accertamento, o mediante revoca da parte dello stesso giudice che lo ha emesso (Cass., 11/12/2019, n. 32405; Cass., 17/03/2014, n. 6162; Cass., 29/12/2011, n. 30067);

Ritenuto che:

di conseguenza, il potere di sospensione, ex art. 295 c.p.c., si palesi – nel caso di specie – fondato su presupposti giuridici inesistenti;

il ricorso per regolamento di competenza vada, pertanto, accolto.

PQM

Accoglie il ricorso per regolamento di competenza; cassa l’ordinanza

impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Roma per il prosieguo del processo.

Così deciso in Roma, il 01 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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