Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17628 del 17/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.17/07/2017),  n. 17628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13416-2012 proposto da:

TIGULLIO S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI,

rappresentata e difeso dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO PUGLIESE,

PAOLO PUGLIESE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1027/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/11/2011 r.g.n. 517/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11/11/2011 la Corte di Appello di Genova ha riformato la sentenza del Tribunale di Chiavari e in accoglimento del ricorso proposto da C.L. ha accertato e dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società Tigullio s.r.l. nel periodo dal 1.8.1990 al 20.6.2006 condannandola al pagamento della somma di Euro 91.247,19 oltre accessori dal 10.6.2001 al pagamento e condannando la società alla regolarizzazione della posizione contributiva ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e di ctu.

che avverso tale sentenza la Tigullio s.r.l. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi ulteriormente illustrati con memoria al quale resiste il C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è infondato poichè, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente applicato sia i criteri per l’identificazione della natura subordinata del rapporto sia i principi in tema di distribuzione dell’onere probatorio. Seppure con motivazione sintetica, infatti, si è chiarito che l’assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare, pur attenuato in ragione della tipologia delle mansioni svolte, era risultato accertato in sede istruttoria al pari del suo inserimento nell’organizzazione imprenditoriale. E’ stato infatti accertato che l’attività svolta, di coordinatore dell’ufficio export della società e responsabile del commercio con l’estero dei prodotti, pur caratterizzata da un rilevante margine di autonomia restava saldamente inserita nella organizzazione aziendale ed intimamente collegata al perseguimento degli obiettivi aziendali attraverso strutture e personale che alla stessa impresa appartenevano.

Che del pari sono prima ancora che infondate inammissibili le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso (violazione art. 116 c.p.c., e motivazione incongrua ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, secondo motivo; insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 terzo motivo) da esaminare congiuntamente. Va rammentato che nel giudizio di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, precluso alla Corte, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr. fra le altre Cass. Cass. 07/03/2013 n. 5648, ed ivi le richiamate Cass. 21/11/2001 n. 14664, Cass. 12/09/2003 n. 13448, Cass.06/06/2002 n. 8254) salvo che ne siano state trascurate di decisive. Tale evenienza non si è verificata nel caso in esame dove la Corte di merito è pervenuta alle conclusione che il rapporto si era svolto in regime di subordinazione avendo esattamente tenuto conto dell’esistenza di indici rivelatori. Ed infatti ha correttamente posto in evidenza che pur trattandosi di prestazione connotata da un prevalente apporto di conoscenze personali, caratterizzata da un blando rapporto gerarchico, era tuttavia una componente essenziale dell’organizzazione aziendale e si svolgeva pur sempre nel contesto di controlli e direttive impartite con periodicità e comunque anche a distanza. In definitiva le circostanze che si assumono pretermesse sono prive di quel carattere di decisività che potrebbe inficiare la ricostruzione operata dalla Corte di merito.

Che del pari è infondato l’ultimo motivo di ricorso con il quale è lamentata l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa l’eccepita (sin dal primo grado) inapplicabilità del ccnl metalmeccanici utilizzato come riferimento e sulla base del quale la corte ha fatto eseguire i conteggi al consulente contabile nominato. La sentenza infatti ha dato conto delle ragioni per le quali il contratto, congruo rispetto alle mansioni svolte, poteva essere utilizzato quale parametro per il calcolo delle spettanze di tal che non sussiste il vizio di motivazione denunciato.

che in conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, poste a carico della parte soccombente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

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