Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17628 del 05/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 05/09/2016), n.17628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21627/2013 proposto da:

M.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE PROVINCIE 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

PATERNOSTER, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., ST.FR., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VITTORIO VENETO 116, presso lo studio dell’avvocato

GELSOMINA CIMINO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CELLENIANI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1780/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/03/2013, depositata il 03/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Maria Teresa Paternoster difensore della ricorrente

che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Gelsomina Cimino difensore del controricorrene che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 21627 del 2013 è stata depositata la seguente relazione: “La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la tardività dell’impugnazione proposta da M.V. nei confronti di St.Fr. e F. ed avente ad oggetto la sentenza di primo grado con la quale era stato risolto il contratto di locazione commerciale originariamente stipulato tra gli S. in qualità locatori e la lavanderia BMC s.a.s. di M.V., in qualità di cedente cui era succeduta come cessionaria inadempiente dell’esercizio commerciale la M.T.J. s.a.s.. Il giudice d’appello, rilevata la contumacia della s.a.s. lavanderia M., riteneva del tutto idonea a far scattare il termine breve d’impugnazione la notificazione della sentenza di primo grado a M.V. personalmente, con conseguente declaratoria di tardività. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione M.V. sulla base del seguente motivo: La s.a.s. B.M.C. non poteva essere ritenuta contumace in primo grado da parte della Corte d’Appello perchè estinta a causa di scioglimento della società e cancellazione dal registro delle imprese. Inoltre dalla relata non emerge in quale qualità e veste la ricorrente sarebbe legittimata a ricevere l’atto. La parte appellata ha resistito con controricorso. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo l’orientamento anche di recente ribadito da questa Corte nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. 2113 del 2012). Peraltro, non può non sottolinearsi che il motivo difetta di specificità non mettendo in grado di esaminare nè la notificazione della citazione nè quella della sentenza impugnata. In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”. Il Collegio, letta la memoria di parte ricorrente osserva che ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., il socio accomandatario risponde dei debiti della società anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Ne consegue la legittimazione passiva della ricorrente e la validità ed efficacia della notifica contestata per le ragioni già esposte nella relazione. In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la pane ricorrente a pagare in favore della resistente Euro 3500 per compensi ed Euro 200 per spese oltre accessori di legge.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei confronti del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2016

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