Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17627 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. II, 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROVITO ALDO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

stesso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2007 del TRIBUNALE di ASTI 91 dal

19/07/2007, depositata il 24/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

O.A. proponeva ex art. 650 c.p.c. opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 319/04, emesso dal giudice di pace di Asti, relativo a compenso di Euro 1754,02, dovuto all’avv. P. D. per prestazioni professionali. Il giudice adito respingeva l’opposizione. O. proponeva appello.

L’avv. D. resisteva eccependo l’inammissibilità del gravame, essendo applicabile la L. n. 794 del 1942, art. 30 e l’inammissibilità della stessa opposizione tardiva.

Accogliendo la prima eccezione, il Tribunale di Asti con sentenza 24 luglio 2007 dichiarava inammissibile l’appello.

Affermava che il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi deve svolgersi con il rito di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 e che il provvedimento conclusivo, anche se emesso con forma di sentenza, ha valore di ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Riteneva inoltre irrilevante a questo fine la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dall’ O. in quanto “del tutto generica”.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 ottobre 2007, con due motivi.

L’avv. D. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

La causa è stata avviata a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Infondatamente il resistente ha eccepito l’insufficienza dell’esposizione dei fatti di causa. Il ricorso nella lunga parte iniziale, intitolata “fatto”, espone invece tutte le vicende relative all’oggetto della controversia, le azioni svolte, l’esito dei due giudizi e il contenuto della sentenza impugnata, soddisfacendo pienamente il disposto dell’art. 366 c.p.c., lett. c), che impone l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Irrilevante a tal fine è che non sia stato riassunto il contenuto delle argomentazioni svolte dal resistente.

Infondata è anche l’eccezione di inintelligibilità del quesito di diritto svolta in controricorso.

Il quesito chiede infatti del tutto comprensibilmente, facendo riferimento agli artt. 323 e 339 c.p.c. e alla L. n. 794 del 1942, se fosse appellabile la sentenza (ovviamente di primo grado, come implicito nel concetto di appellabilità) emessa in tema di diritti e onorari, in presenza di contestazione relativa “a presupposti, esecuzione, scaglione di valore” e di proposizione nei confronti del professionista di domanda riconvenzionale, a prescindere dalla sua fondatezza.

La censura è fondata, giacchè la Corte ritiene di conformarsi all’orientamento secondo il quale quando con riconvenzionale sia stato dal cliente introdotto un nuovo e diverso “petitum”, il “thema decidendum” necessariamente si amplia ed esorbita dalla natura e dall’oggetto del procedimento speciale, divenendo cosi incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale. Vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario (Cass. 23344/08 ex multis). Va precisato che il giudice non può a questo fine valutare la infondatezza della domanda riconvenzionale, perchè tale operazione farebbe illogicamente dipendere la scelta del rito applicabile, che è un prius del giudizio, da una valutazione di merito, che necessariamente esprime il momento conclusivo di un processo che deve essere celebrato secondo il rito dettato dalla prospettazione delle parti.

Va aggiunto inoltre che nel caso di specie il provvedimento reso dal primo giudice era la sentenza, sicchè per il principio dell’apparenza l’opponente doveva proporre appello, pena la inammissibilità del gravame.

In proposito giova ricordare quanto insegnato dalle Sezioni Unite n. 390/11: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza della L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 30 nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).” Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Asti per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione anche delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Asti in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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